{"id":747,"date":"2020-09-01T12:54:47","date_gmt":"2020-09-01T12:54:47","guid":{"rendered":"https:\/\/avadawebsites.wpengine.com\/virtual-assistant\/?page_id=747"},"modified":"2026-09-21T18:23:00","modified_gmt":"2026-09-21T16:23:00","slug":"faq","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/faq\/","title":{"rendered":"Faq"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container fusion-parallax-none nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling lazyload\" style=\"--link_color: var(--awb-color4);--awb-background-position:left bottom;--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-bottom:15vh;--awb-padding-bottom-medium:10vh;--awb-padding-bottom-small:0px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-background-color:var(--awb-color7);--awb-background-size:cover;--awb-flex-wrap:wrap;\" data-bg=\"https:\/\/rimedia.info\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/info-bg-3.svg\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-stretch fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap\" style=\"max-width:1435.2px;margin-left: calc(-4% \/ 2 );margin-right: calc(-4% \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion-flex-column\" style=\"--awb-padding-right:80px;--awb-padding-bottom:80px;--awb-padding-left:118px;--awb-padding-top-small:40px;--awb-padding-right-small:40px;--awb-padding-bottom-small:40px;--awb-padding-left-small:40px;--awb-overflow:hidden;--awb-bg-color:var(--awb-color8);--awb-bg-color-hover:var(--awb-color8);--awb-bg-size:cover;--awb-border-radius:6px 6px 6px 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var(--rl-bg-alt);\n    color: #333;\n    font-weight: 700;\n  }\n\n  .rl-faq-intro {\n    margin-bottom: 1.75rem;\n    padding-bottom: 1.5rem;\n    border-bottom: 1px solid var(--rl-border);\n  }\n\n  .rl-faq-intro__lead {\n    font-size: 1.1rem;\n    margin-bottom: 0.5rem;\n  }\n\n  .rl-faq-search {\n    position: relative;\n    margin-bottom: 1.5rem;\n  }\n\n  .rl-faq-search input {\n    width: 100%;\n    font-family: \"Raleway\", sans-serif;\n    font-size: 1rem;\n    font-weight: 500;\n    color: #333;\n    padding: 0.85rem 1rem 0.85rem 2.75rem;\n    border: 1px solid var(--rl-border);\n    background: #fff;\n    border-radius: 0;\n    outline: none;\n    transition: border-color 0.2s ease;\n  }\n\n  .rl-faq-search input:focus {\n    border-color: var(--rl-header);\n  }\n\n  .rl-faq-search__icon {\n    position: absolute;\n    left: 0.95rem;\n    top: 50%;\n    transform: translateY(-50%);\n    width: 18px;\n    height: 18px;\n    pointer-events: none;\n    opacity: 0.55;\n  }\n\n  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rimedia-faq\" id=\"rimedia-faq\">\n  <div class=\"rl-faq-intro\">\n    <h3>FAQ<\/h3>\n    <p class=\"rl-faq-intro__lead\">Risposte alle domande pi\u00f9 frequenti sulla Mediazione Civile e Commerciale e sulle procedure ADR di Rimedia.<\/p>\n  <\/div>\n\n  <div class=\"rl-faq-search\">\n    <span class=\"rl-faq-search__icon\" aria-hidden=\"true\">\n      <svg viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><circle cx=\"11\" cy=\"11\" r=\"7\" stroke=\"#626262\" stroke-width=\"2\"\/><path d=\"M16.5 16.5L21 21\" stroke=\"#626262\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\"\/><\/svg>\n    <\/span>\n    <input type=\"search\" id=\"rl-faq-q\" placeholder=\"Cerca tra le nostre FAQ\u2026\" aria-label=\"Cerca tra le FAQ\" autocomplete=\"off\">\n  <\/div>\n  <p class=\"rl-faq-count\" id=\"rl-faq-count\" aria-live=\"polite\"><\/p>\n  <div class=\"rl-faq-empty\" id=\"rl-faq-empty\">Nessuna FAQ corrisponde alla ricerca.<\/div>\n\n  <div class=\"rl-accordion\" id=\"rl-accordion\">\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-cos-e\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-1\">\n        <span>Cosa \u00e8 la Mediazione Civile e Commerciale?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-1\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-1\">\n        <p>La Mediazione civile \u00e8 un Istituto introdotto nel 2010 dal <strong>decreto legislativo n. 28\/2010<\/strong> e si sostanzia in un procedimento <strong>informale<\/strong> e coperto da <strong>riservatezza<\/strong> condotto da un <strong>professionista terzo e imparziale (il Mediatore)<\/strong>.<\/p>\n        <p>Si svolge presso un <strong>Organismo di Mediazione appositamente accreditato al Ministero della Giustizia<\/strong> e ha come scopo quello di <strong>ristabilire un dialogo<\/strong> fra le parti e stimolare una trattativa che possa portare al raggiungimento di un <strong>accordo conciliativo<\/strong>.<\/p>\n        <p>Per ottenere l\u2019accreditamento \u00e8 molto importante possedere specifici requisiti: economici, professionali e di onorabilit\u00e0 oltre a una polizza assicurativa a tutela degli utenti.<\/p>\n        <p>Il progetto Rimedia \u00e8 nato gli ultimi mesi del 2010 da un gruppo di professionisti del settore della vecchia conciliazione e del diritto e l\u201911 Maggio 2011 la societ\u00e0 ha ottenuto l\u2019accreditamento al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al numero <strong>297<\/strong>.<\/p>\n        <p>Il registro degli Organismi di Mediazione accreditati e l\u2019albo dei Mediatori civili \u00e8 consultabile sul sito dedicato del Ministero della Giustizia al link <a href=\"https:\/\/mediazione.giustizia.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">https:\/\/mediazione.giustizia.it<\/a>.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-obbligatoria\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-2\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-2\">\n        <span>Cosa \u00e8 la Mediazione obbligatoria?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-2\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-2\">\n        <p>Per <strong>Mediazione obbligatoria<\/strong> si intende una procedura di Mediazione avviata come <strong>condizione di procedibilit\u00e0<\/strong> della domanda giudiziale.<\/p>\n        <p>Quindi avremo mediazione obbligatoria tutte le volte che la controversia rientra nelle materie previste dall\u2019<strong>Art. 5<\/strong> del <strong>d. lgs. 28\/2010<\/strong>:<\/p>\n        <ul>\n          <li>Condominio<\/li>\n          <li>Diritti reali<\/li>\n          <li>Divisione<\/li>\n          <li>Successioni ereditarie<\/li>\n          <li>Patti di famiglia<\/li>\n          <li>Locazione<\/li>\n          <li>Comodato<\/li>\n          <li>Affitto d\u2019azienda<\/li>\n          <li>Contratti assicurativi<\/li>\n          <li>Servizi bancari e finanziari<\/li>\n          <li>Responsabilit\u00e0 medica e sanitaria<\/li>\n          <li>Diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi pubblicitari<\/li>\n          <li>Franchising<\/li>\n          <li>Consorzio<\/li>\n          <li>Subfornitura<\/li>\n          <li>Somministrazione<\/li>\n          <li>Rete<\/li>\n          <li>Associazione in partecipazione<\/li>\n          <li>Opera<\/li>\n          <li>Societ\u00e0 di persone<\/li>\n        <\/ul>\n        <p>La domanda giudiziale pu\u00f2 essere presentata in tribunale, ma il processo non potr\u00e0 iniziare se la procedura di mediazione non \u00e8 stata conclusa entro la prima udienza. La mediazione, quindi, non \u00e8 una condizione di proponibilit\u00e0 della domanda, ma di procedibilit\u00e0.<\/p>\n        <p>Secondo lo stesso articolo 5, l\u2019improcedibilit\u00e0 deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, oppure rilevata d\u2019ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Ci\u00f2 significa che, se l\u2019improcedibilit\u00e0 non viene sollevata entro la prima udienza, la procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale viene sanata.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-volontaria\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-3\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-3\">\n        <span>Cosa \u00e8 la Mediazione volontaria?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-3\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-3\">\n        <p>Per tutte le controversie relative a diritti disponibili (cio\u00e8 quelle in cui ciascun soggetto pu\u00f2 liberamente disporre del proprio diritto), nelle quali non \u00e8 prevista l\u2019<a href=\"#faq-obbligatoria\">obbligatoriet\u00e0 della mediazione<\/a>, \u00e8 comunque possibile avviare una mediazione volontaria. Nel caso in cui il procedimento abbia esito positivo, le parti potranno beneficiare di un significativo risparmio di tempo e denaro.<\/p>\n        <p>L\u2019introduzione degli <a href=\"#faq-credito-imposta\">incentivi<\/a>, previsti dalla legge sulla mediazione, ha determinato una notevole diffusione di questo tipo di procedura negli ultimi anni. Un aspetto particolarmente vantaggioso \u00e8 che un accordo raggiunto in mediazione ha una solidit\u00e0 giuridica superiore rispetto a un semplice contratto, in quanto l\u2019accordo conciliativo costituisce un titolo esecutivo. Ci\u00f2 significa che, qualora una delle parti non adempia agli obblighi previsti, l\u2019altra parte potr\u00e0 far valere immediatamente l\u2019accordo, senza dover avviare un nuovo processo legale.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-delegata\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-4\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-4\">\n        <span>Cosa \u00e8 la Mediazione delegata?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-4\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-4\">\n        <p>La mediazione delegata \u00e8 una particolare forma di mediazione che non nasce per <a href=\"#faq-obbligatoria\">obbligo di legge<\/a>, o su <a href=\"#faq-volontaria\">iniziativa volontaria<\/a> delle parti, ma perch\u00e9 \u00e8 il giudice a disporla, invitando o obbligando le parti a tentare un percorso conciliativo.<\/p>\n        <p>In pratica, la mediazione viene avviata durante un processo civile, tra un\u2019udienza e l\u2019altra. Il giudice decide di rinviare le parti in mediazione quando ritiene che un accordo amichevole possa offrire una soluzione pi\u00f9 rapida, soddisfacente e vantaggiosa rispetto a una sentenza.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-titolo-esecutivo\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-5\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-5\">\n        <span>Cosa significa \u201cefficacia di titolo esecutivo\u201d?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-5\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-5\">\n        <p>L\u2019art. 12 del D.Lgs. 28\/2010 prevede che gli accordi raggiunti in mediazione, salvo che siano contrari all\u2019ordine pubblico o alle norme imperative, abbiano valore di titolo esecutivo. Ci\u00f2 significa che possono essere utilizzati per l\u2019espropriazione forzata, l\u2019esecuzione per consegna e rilascio, l\u2019adempimento degli obblighi di fare e non fare, e anche per l\u2019iscrizione di ipoteca giudiziale.<\/p>\n        <p>In termini informali, si dice che un accordo conciliativo abbia la stessa forza e la stessa efficacia di una sentenza di un giudice, poich\u00e9, se una delle parti non rispetta gli impegni presi, l\u2019altra pu\u00f2 far valere immediatamente il proprio diritto, senza dover avviare una causa legale contro l\u2019inadempiente.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-vantaggi\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-6\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-6\">\n        <span>Quali sono i vantaggi della Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-6\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-6\">\n        <p>I <strong>vantaggi<\/strong> della Mediazione sono innumerevoli. Segnaliamo i pi\u00f9 rilevanti:<\/p>\n        <ul>\n          <li>L\u2019accordo raggiunto ha valore di <a href=\"#faq-titolo-esecutivo\">titolo esecutivo<\/a>, ovvero pu\u00f2 essere fatto valere direttamente, senza necessit\u00e0 di un processo;<\/li>\n          <li>I <a href=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/tariffe-mediazione\/\">costi<\/a> sono molto pi\u00f9 contenuti rispetto a quelli di una causa giudiziaria \u2014 in alcuni casi anche meno di un decimo \u2014 e sono fissi e prevedibili fin dall\u2019inizio;<\/li>\n          <li>La durata \u00e8 limitata: la procedura si conclude al massimo entro 6 mesi, salvo proroghe concordate tra le parti;<\/li>\n          <li>Le parti sono protagoniste assolute del procedimento: hanno un ruolo centrale e attivo nel trovare la soluzione;<\/li>\n          <li>La trattativa \u00e8 guidata da un mediatore terzo e imparziale, che aiuta a ridurre la conflittualit\u00e0 e favorisce un dialogo costruttivo;<\/li>\n          <li>Si possono trovare soluzioni creative e personalizzate, spesso impossibili da ottenere in un processo giudiziario (in mediazione \u00e8 possibile \u201callargare la torta\u201d);<\/li>\n          <li>Nel processo giudiziario spesso nessuno vince davvero, mentre in mediazione si punta a una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte;<\/li>\n          <li>Sono previsti <a href=\"#faq-credito-imposta\">incentivi fiscali<\/a>, che permettono un ulteriore risparmio economico.<\/li>\n        <\/ul>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-conciliazione\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-7\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-7\">\n        <span>Qual \u00e8 la differenza tra Mediazione e Conciliazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-7\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-7\">\n        <p>Spesso i termini mediazione e conciliazione vengono utilizzati in modo improprio o considerati sinonimi. In realt\u00e0, esiste una differenza sostanziale tra i due.<\/p>\n        <p>La <strong>mediazione<\/strong> \u00e8 una procedura formale che si svolge presso un Organismo accreditato dal Ministero della Giustizia, con l\u2019assistenza di un mediatore professionista. Il suo scopo \u00e8 facilitare il dialogo tra le parti e stimolare una trattativa che possa portare a un accordo condiviso.<\/p>\n        <p>La <strong>conciliazione<\/strong>, invece, \u00e8 il risultato di questo percorso: rappresenta l\u2019accordo raggiunto grazie alla mediazione. In altre parole, \u00e8 l\u2019esito positivo della mediazione.<\/p>\n        <p>Esistono anche altre procedure, simili alla mediazione civile, che vengono definite \u201cconciliazioni\u201d. Si tratta generalmente di strumenti alternativi utilizzati per risolvere controversie di minore entit\u00e0, come quelle legate a contratti telefonici o a servizi pubblici (gas, acqua, energia elettrica).<\/p>\n        <p>Queste forme di conciliazione, introdotte nel 2017, si svolgono davanti a Organismi accreditati presso l\u2019Autorit\u00e0 Garante del settore di riferimento. Rimedia offre questo servizio dal 2019.<\/p>\n        <p>Infine, vi sono le conciliazioni paritetiche: si tratta di procedure semplificate basate su protocolli d\u2019intesa tra associazioni dei consumatori e grandi aziende.<\/p>\n        <p>Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al sito della Confconsumatori: <a href=\"http:\/\/www.confconsumatori.it\/accesso-alla-giustizia-e-conciliazioniconfconsumatori-ed-i-protocolli-di-conciliazioni-sottoscritti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">http:\/\/www.confconsumatori.it\/accesso-alla-giustizia-e-conciliazioniconfconsumatori-ed-i-protocolli-di-conciliazioni-sottoscritti\/<\/a><\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-mediatore\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-8\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-8\">\n        <span>Chi \u00e8 il mediatore civile e come si ottiene l\u2019abilitazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-8\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-8\">\n        <p>Il mediatore \u00e8 un professionista imparziale che facilita il dialogo tra due o pi\u00f9 parti in conflitto, con l\u2019obiettivo di aiutarle a raggiungere un accordo condiviso. Non \u00e8 un giudice, non stabilisce chi ha torto o ragione, ma favorisce la comprensione reciproca e la ricerca di soluzioni soddisfacenti per tutti.<\/p>\n        <blockquote><p>\u00abSono il signor Wolf. Risolvo problemi.\u00bb (Pulp Fiction \u2013 Q. Tarantino)<\/p><\/blockquote>\n        <p>La legge consente alle parti di scegliere il proprio mediatore, un\u2019opzione positiva che riflette fiducia nel professionista. Questa scelta pu\u00f2 avvenire:<\/p>\n        <ol>\n          <li>Concordemente, al momento del deposito della domanda di mediazione congiunta.<\/li>\n          <li>Singolarmente, da parte di chi avvia la procedura (la nomina definitiva spetta comunque al Responsabile dell\u2019Organismo, secondo regolamento).<\/li>\n        <\/ol>\n        <p>La terziet\u00e0 e l\u2019imparzialit\u00e0 del mediatore sono principi imprescindibili. Il mediatore non pu\u00f2 avere alcun interesse nella controversia e deve sempre mantenere un comportamento equidistante. Qualora una parte ritenga compromessa la sua imparzialit\u00e0, pu\u00f2 richiederne la sostituzione per giustificati motivi, con istanza motivata al Responsabile dell\u2019Organismo.<\/p>\n        <p>Secondo l\u2019art. 14 del D.lgs. 28\/2010, il mediatore ha specifici obblighi etici e legali:<\/p>\n        <ul>\n          <li>Non pu\u00f2 acquisire diritti o obblighi collegati alla controversia.<\/li>\n          <li>Non pu\u00f2 ricevere compensi direttamente dalle parti.<\/li>\n          <li>Deve dichiarare formalmente la propria imparzialit\u00e0.<\/li>\n          <li>Deve comunicare subito qualsiasi elemento che possa comprometterla.<\/li>\n          <li>Deve proporre soluzioni conciliative nel rispetto della legge e dell\u2019ordine pubblico.<\/li>\n          <li>Deve rispondere alle richieste dell\u2019Organismo.<\/li>\n        <\/ul>\n        <p>In nessun caso il mediatore ha poteri decisionali sulle parti, e la sua attivit\u00e0 \u00e8 puramente facilitativa e propulsiva. Il suo successo professionale si misura nel raggiungimento di accordi che soddisfano tutte le parti, offrendo spesso soluzioni pi\u00f9 rapide, flessibili e costruttive rispetto al giudizio ordinario.<\/p>\n        <h4>Come si diventa mediatore civile?<\/h4>\n        <p>Per abilitarsi come mediatore civile \u00e8 necessario possedere una laurea magistrale oppure, in alternativa, una laurea triennale accompagnata dall\u2019iscrizione a un Ordine o Collegio professionale. \u00c8 inoltre richiesto il completamento di un corso di formazione specifico, riconosciuto dal Ministero della Giustizia, della durata di 80 ore per i laureati in Giurisprudenza e di 94 ore per gli altri laureati magistrali o per i laureati triennali iscritti a un albo.<\/p>\n        <p>Il candidato deve dimostrare idoneit\u00e0 personale, intesa come imparzialit\u00e0, buone capacit\u00e0 relazionali e adeguata conoscenza della normativa di riferimento. La formazione \u00e8 affidata a docenti qualificati e accreditati, esperti in diritto, comunicazione e tecniche di mediazione.<\/p>\n        <p>Al termine del percorso formativo \u00e8 previsto un esame finale, che consiste nella formulazione di una proposta conciliativa, utile a valutare le competenze acquisite. Superata la prova, viene rilasciato un attestato di idoneit\u00e0, indispensabile per iscriversi nel registro dei mediatori civili tenuto dal Ministero della Giustizia e per operare all\u2019interno di un Organismo di mediazione.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-proposte\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-9\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-9\">\n        <span>Cosa sono le proposte conciliative?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-9\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-9\">\n        <p>Le proposte conciliative sono strumenti attraverso cui il mediatore aiuta le parti a trovare una soluzione condivisa. Possono assumere due forme, diverse per natura e conseguenze:<\/p>\n        <ol>\n          <li><strong>Proposte informali:<\/strong> sono ipotesi di lavoro che il mediatore presenta oralmente durante gli incontri, con lo scopo di stimolare il dialogo e favorire una soluzione condivisa.<\/li>\n          <li><strong>Proposte formali:<\/strong> sono formulate per iscritto e possono avere conseguenze legali in caso di mancato accordo e successivo giudizio. Per questo motivo devono essere usate con cautela e sempre in conformit\u00e0 con il regolamento dell\u2019Organismo di mediazione.<\/li>\n        <\/ol>\n        <h4>Conseguenze legali delle proposte formali<\/h4>\n        <p>Secondo l\u2019art. 13 del D.lgs. 28\/2010, le proposte formali rifiutate possono influenzare il successivo giudizio:<\/p>\n        <ul>\n          <li><strong>Comma 1:<\/strong> se il giudice emette una sentenza identica alla proposta rifiutata, la parte che l\u2019ha rifiutata (anche se formalmente vincente) pu\u00f2 essere condannata a pagare tutte le spese processuali e una sanzione.<\/li>\n          <li><strong>Comma 2:<\/strong> se la sentenza non coincide del tutto con la proposta, ma il rifiuto \u00e8 stato ingiustificato, il giudice pu\u00f2 decidere di non riconoscere il rimborso delle spese alla parte \u201cvincente\u201d.<\/li>\n        <\/ul>\n        <h4>Quando e come proporre una conciliazione formale?<\/h4>\n        <p>Ci sono due scenari principali:<\/p>\n        <ul>\n          <li>Se tutte le parti richiedono espressamente una proposta formale, il mediatore \u00e8 tenuto a formularla.<\/li>\n          <li>Se la richiesta proviene da una sola parte o \u00e8 il mediatore stesso a ritenerla opportuna, bisogna fare attenzione: il mediatore potrebbe essere a conoscenza di informazioni riservate che renderebbero la proposta percepita come parziale.<\/li>\n        <\/ul>\n        <p>Per evitare questo rischio, alcuni Organismi \u2013 come Rimedia \u2013 prevedono che, in questi casi, la proposta sia redatta da un mediatore diverso da quello che ha condotto gli incontri, basandosi solo sui documenti forniti dalle parti. Altri Organismi scelgono invece di non consentire affatto la formulazione di proposte formali, per evitare fraintendimenti.<\/p>\n        <p>Tuttavia, in situazioni particolari (ad esempio quando una delle parti \u00e8 un ente pubblico o un condominio), la proposta da parte di un terzo pu\u00f2 essere un aiuto utile per assumere decisioni.<\/p>\n        <h4>Una proposta non \u00e8 una sentenza<\/h4>\n        <p>Anche quando \u00e8 formale, la proposta del mediatore non deve cercare di imitare un giudizio, ma proporre soluzioni creative e transattive, spesso pi\u00f9 vantaggiose rispetto a una sentenza. In molti casi, dopo una trattativa fallita, le parti apprezzano la possibilit\u00e0 di riflettere su un\u2019ipotesi neutrale avanzata da un terzo.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-avvocato\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-10\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-10\">\n        <span>\u00c8 obbligatorio nominare un Avvocato?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-10\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-10\">\n        <p>L\u2019assistenza di un Avvocato \u00e8 necessaria nei procedimenti di <a href=\"#faq-obbligatoria\">mediazione obbligatoria<\/a>, ossia nelle materie espressamente indicate all\u2019art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 28\/2010 (ad esempio: condominio, diritti reali, successioni ereditarie, locazione, comodato, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ecc.).<\/p>\n        <p>Nei procedimenti di mediazione <a href=\"#faq-volontaria\">facoltativa<\/a> (o volontaria), invece, la presenza dell\u2019Avvocato non \u00e8 obbligatoria, ma \u00e8 comunque fortemente consigliata, in quanto consente alla parte di essere correttamente assistita e orientata nella valutazione delle proposte conciliative, dei rischi del contenzioso e delle alternative giudiziarie.<\/p>\n        <h4>Mediazione obbligatoria senza avvocato: attenzione ai profili di validit\u00e0<\/h4>\n        <p>Nel caso di mediazione obbligatoria, la legge richiede la presenza dell\u2019Avvocato sin dal primo incontro. Tuttavia, va chiarito che:<\/p>\n        <ul>\n          <li>Il mediatore \u00e8 comunque tenuto a svolgere il primo incontro, salvo espressa rinuncia dell\u2019istante alla domanda di mediazione.<\/li>\n          <li>In assenza dell\u2019Avvocato, la parte pu\u00f2 partecipare solo previa accettazione da parte del mediatore e dell\u2019altra parte, ma tale partecipazione sar\u00e0 considerata irrituale, con rilevanti conseguenze giuridiche.<\/li>\n        <\/ul>\n        <h4>Cosa comporta una partecipazione irrituale?<\/h4>\n        <p>La partecipazione irrituale (cio\u00e8 senza difensore, in un procedimento dove l\u2019assistenza legale \u00e8 richiesta) pu\u00f2 avere effetti diversi in base all\u2019esito della mediazione:<\/p>\n        <ul>\n          <li><strong>Se si raggiunge un accordo:<\/strong> l\u2019accordo avr\u00e0 valore di semplice transazione e potrebbe non avere efficacia di titolo esecutivo, in quanto non validamente assistito da legale.<\/li>\n          <li><strong>Se non si raggiunge un accordo:<\/strong> la partecipazione irrituale potrebbe essere valutata dal giudice come mancata partecipazione, con tutte le conseguenze previste dall\u2019ordinamento (ad es. condanna al pagamento del contributo unificato maggiorato o valutazione negativa in giudizio ex art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28\/2010).<\/li>\n        <\/ul>\n        <p>In tali casi, \u00e8 opportuno che il mediatore dia espressamente atto nel verbale della costituzione irrituale della parte priva di difensore. Se lo ritiene opportuno, il mediatore pu\u00f2 anche disporre un rinvio dell\u2019incontro, invitando formalmente la parte a munirsi di un Avvocato per il prosieguo della procedura.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-decreto-ingiuntivo\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-11\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-11\">\n        <span>Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria: chi ha l\u2019onere di attivarla?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-11\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-11\">\n        <p>Per anni si \u00e8 discusso su quale parte processuale fosse gravata dell\u2019onere di attivare la mediazione nell\u2019ambito dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo. La questione \u00e8 centrale, in quanto incide sulla procedibilit\u00e0 della domanda e quindi anche sulla validit\u00e0 del decreto ingiuntivo.<\/p>\n        <h4>Il nuovo art. 5-bis introdotto dalla Riforma Cartabia<\/h4>\n        <p>La Riforma Cartabia (D.lgs. 149\/2022) ha finalmente risolto la questione, introducendo l\u2019art. 5-bis del D.lgs. 28\/2010, il quale stabilisce chiaramente che:<\/p>\n        <blockquote><p>\u00abQuando l\u2019azione soggetta a mediazione obbligatoria \u00e8 introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione l\u2019onere di attivare la procedura di mediazione grava sulla parte che ha presentato il ricorso monitorio.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n        <p>In pratica, \u00e8 il creditore opposto \u2013 e non il debitore opponente \u2013 a dover attivare la mediazione, in quanto attore in senso sostanziale.<\/p>\n        <p>Se alla prima udienza il giudice accerta che la mediazione obbligatoria non sia stata esperita, fissa una nuova udienza dopo il termine previsto dall\u2019art. 6 del D.lgs. 28\/2010. Alla successiva udienza, in assenza della mediazione, il giudice dichiara la improcedibilit\u00e0 della domanda, revoca il decreto ingiuntivo e provvede sulle spese.<\/p>\n        <h4>L\u2019intervento della Cassazione a Sezioni Unite del 2020<\/h4>\n        <p>Gi\u00e0 prima della Riforma, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, aveva anticipato questo orientamento, stabilendo che:<\/p>\n        <blockquote><p>\u00abNei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, soggetti a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28\/2010, l\u2019onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta (creditore), attore sostanziale nel giudizio.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n        <p><a href=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Cassazione-sezioni-unite-sentenza-19596-2020.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Scarica la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19596\/2020<\/a><\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-prescrizione\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-12\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-12\">\n        <span>Prescrizione e decadenza: come funziona?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-12\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-12\">\n        <p>La domanda di mediazione produce effetti importanti sulla prescrizione e sulla decadenza, ma questi si attivano solo quando la comunicazione della domanda arriva alla parte chiamata, non al momento del semplice deposito presso l\u2019organismo.<\/p>\n        <p>Secondo la Riforma Cartabia (art. 8 D.lgs. 28\/2010), \u00e8 l\u2019organismo di mediazione che ha l\u2019obbligo di comunicare la domanda alle parti con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione. In passato, questo compito poteva spettare anche alla parte istante, ma dal 30 giugno 2023 \u00e8 un obbligo esclusivo dell\u2019organismo.<\/p>\n        <p>La prescrizione viene quindi interrotta e sospesa dal momento della comunicazione fino alla conclusione del procedimento; al termine, ricomincia a decorrere da capo. La decadenza invece \u00e8 impedita una sola volta: se la mediazione si chiude senza accordo, la domanda giudiziale deve essere proposta entro lo stesso termine originario, che riparte dal deposito del verbale di mediazione.<\/p>\n        <p>In caso di scadenze imminenti o difficolt\u00e0 (ad esempio ferie o chiusure dell\u2019organismo), \u00e8 consigliabile che l\u2019avvocato comunichi personalmente la domanda alla controparte, oltre a depositarla presso l\u2019organismo, per evitare rischi di perdita dei termini.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-sanzioni\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-13\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-13\">\n        <span>Sono previste sanzioni per chi non partecipa?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-13\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-13\">\n        <p>La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo pu\u00f2 comportare conseguenze rilevanti.<\/p>\n        <p>In primo luogo, il giudice pu\u00f2 valutare l\u2019assenza come argomento di prova e tenerne conto nella decisione finale, a sfavore della parte che non ha preso parte alla procedura.<\/p>\n        <p>In caso di mediazione obbligatoria, la legge prevede anche sanzioni economiche: la parte assente \u00e8 tenuta a versare un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Inoltre, su richiesta della parte vincitrice, il giudice pu\u00f2 condannare la controparte assente a versare una somma equitativamente determinata, fino a un massimo corrispondente alle spese processuali maturate dopo la conclusione della mediazione.<\/p>\n        <p>Se l\u2019assente ingiustificata \u00e8 una Pubblica Amministrazione, il giudice deve trasmettere il provvedimento anche alla Corte dei Conti per eventuali accertamenti.<\/p>\n        <p>Queste sanzioni esistono perch\u00e9 la legge intende incentivare la partecipazione attiva alla mediazione, specie nei casi in cui \u00e8 prevista come condizione di procedibilit\u00e0. L\u2019obiettivo \u00e8 promuovere una reale collaborazione tra le parti per tentare di risolvere la controversia prima del giudizio, evitando un inutile aggravio per il sistema giudiziario.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-riservatezza\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-14\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-14\">\n        <span>Che cosa \u00e8 il principio di riservatezza?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-14\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-14\">\n        <p>La disciplina della Mediazione Civile impone a tutti i partecipanti \u2013 parti, difensori e mediatore \u2013 un rigoroso obbligo di riservatezza in merito a tutte le informazioni acquisite nel corso della procedura. Tale principio costituisce una garanzia fondamentale, volta a tutelare la libert\u00e0 di dialogo e a favorire un confronto costruttivo tra le parti.<\/p>\n        <p>A differenza dei Tribunali \u2013 in cui ogni dichiarazione pu\u00f2 pregiudicare la posizione di chi la rende \u2013 in Mediazione le parti possono \u201cgiocare a carte scoperte\u201d, esprimendo liberamente i propri interessi, bisogni e disponibilit\u00e0, senza timore che quanto detto possa essere utilizzato contro di loro in un eventuale contenzioso. Le dichiarazioni rese non sono infatti opponibili n\u00e9 utilizzabili al di fuori della procedura.<\/p>\n        <p>In questo contesto, il mediatore ha la possibilit\u00e0 di condurre incontri riservati con ciascuna parte (c.d. caucus), nei quali possono emergere elementi delicati o strategici che la parte intende condividere solo con il mediatore. Anche in tali incontri, il principio di riservatezza resta assoluto: le informazioni raccolte non possono essere comunicate alla controparte senza il consenso esplicito della parte dichiarante, e nei limiti da questa stabiliti.<\/p>\n        <p>Tali momenti rappresentano spesso il cuore della Mediazione, poich\u00e9 consentono di affrontare aspetti della controversia in un contesto protetto, facilitando la costruzione di soluzioni personalizzate e soddisfacenti. Il mediatore selezioner\u00e0 con attenzione solo le informazioni strettamente funzionali alla trattativa, rispettando il carattere confidenziale delle restanti.<\/p>\n        <p>Per questo motivo, la fiducia nel mediatore e la trasparenza nel dialogo con lo stesso sono condizioni essenziali per individuare percorsi realmente aderenti agli interessi delle parti.<\/p>\n        <blockquote>\n          <p>\u00abIl dottore \u00e8 come il confessore, e tenergli nascosto qualcosa sarebbe sciocco.\u00bb<\/p>\n          <p>(F. Dostoevskij)<\/p>\n        <\/blockquote>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-durata\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-15\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-15\">\n        <span>Quali sono i requisiti di durata della Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-15\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-15\">\n        <p>L\u2019art. 6 del D.Lgs. 28\/2010, come modificato dal D.Lgs. 216\/2024 (cd. \u201cCorrettivo Cartabia\u201d), stabilisce che la mediazione ha una durata massima di sei mesi.<\/p>\n        <p>Nelle mediazioni volontarie o obbligatorie, questo termine decorre dal deposito della domanda e pu\u00f2 essere prorogato pi\u00f9 volte, con periodi successivi di massimo tre mesi ciascuno.<\/p>\n        <p>Nelle mediazioni delegate dal giudice, invece, il termine decorre dall\u2019ordinanza di delega ed \u00e8 prorogabile una sola volta, per un massimo di tre mesi.<\/p>\n        <p>La proroga \u00e8 possibile solo se:<\/p>\n        <ul>\n          <li>viene espressamente richiesta dalle parti;<\/li>\n          <li>\u00e8 formalizzata per iscritto, a verbale o in un accordo scritto richiamato nel verbale;<\/li>\n          <li>se una parte \u00e8 rappresentata, il rappresentante deve avere una procura con poteri specifici.<\/li>\n        <\/ul>\n        <p>Il termine non \u00e8 soggetto a sospensione feriale, e la durata della mediazione non incide sul calcolo della ragionevole durata del processo.<\/p>\n        <p>Nel caso di mediazione delegata, le parti devono comunicare al giudice la proroga, depositando il verbale o l\u2019accordo da cui essa risulta.<\/p>\n        <p>Le proroghe devono rispondere a necessit\u00e0 concrete \u2013 come consulenze tecniche, pratiche catastali o notarili, accertamenti complessi \u2013 ed evitare allungamenti ingiustificati, nel rispetto dello spirito della mediazione: offrire soluzioni efficaci in tempi rapidi.<\/p>\n        <p>Accanto alla durata complessiva della procedura, \u00e8 bene ricordare che la durata dei singoli incontri e il loro numero non sono predeterminabili: dipendono dalla complessit\u00e0 della materia, dalla disponibilit\u00e0 al dialogo tra le parti e dall\u2019evoluzione del confronto.<\/p>\n        <p>A tutela delle parti, la legge prevede che l\u2019Organismo debba garantire almeno due ore complessive (anche non consecutive) dedicate al primo incontro.<\/p>\n        <p>Il numero complessivo degli incontri pu\u00f2 variare molto, ma i costi della mediazione sono fissi e non variano in base al numero o alla durata degli incontri (salvo, eventualmente, un lieve adeguamento).<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-competenza\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-16\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-16\">\n        <span>Cos\u2019\u00e8 la competenza territoriale in mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-16\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-16\">\n        <p>Nella mediazione civile \u00e8 necessario rispettare il criterio della competenza territoriale, cos\u00ec come previsto dall\u2019art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28\/2010. La domanda di mediazione deve infatti essere presentata presso un organismo che abbia sede \u2013 principale o secondaria \u2013 in un Comune rientrante nella circoscrizione del Tribunale territorialmente competente per la controversia, secondo le regole del codice di procedura civile.<\/p>\n        <p>A chiarire ulteriormente questo principio \u00e8 intervenuta la Circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, che ha confermato la validit\u00e0 del deposito dell\u2019istanza presso un organismo accreditato la cui sede (anche secondaria) si trovi all\u2019interno del circondario giudiziario competente.<\/p>\n        <p>La competenza territoriale pu\u00f2 essere derogata, su accordo espresso o tacito tra le parti. \u00c8 sufficiente, ad esempio, che la parte invitata si presenti alla mediazione anche se la domanda \u00e8 stata depositata presso un organismo non territorialmente competente.<\/p>\n        <p>Importante ricordare che lo svolgimento degli incontri da remoto non incide sulla competenza territoriale, la domanda deve comunque essere depositata presso un organismo con sede nel circondario del tribunale competente.<\/p>\n        <p>Infine, va segnalato che accordi tra organismi di mediazione, stipulati sulla base dell\u2019art. 6, comma 1, lett. t, del D.M. 150\/2023, permettono la reciproca utilizzazione delle rispettive sedi, mediatori e personale per lo svolgimento di singole mediazioni. Gli accordi di reciprocit\u00e0 delle sedi devono essere comunicati al Ministero della Giustizia e pubblicati sui relativi <a href=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/sedi-e-competenza-territoriale\/\">siti internet<\/a> degli Organismi stipulanti.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-deposito\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-17\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-17\">\n        <span>Come si deposita e come si notifica la domanda di Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-17\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-17\">\n        <h4>1. Deposito della Domanda<\/h4>\n        <p>La domanda di mediazione deve essere depositata presso un Organismo iscritto al Registro del Ministero della Giustizia e territorialmente competente.<\/p>\n        <p>Presso Rimedia, \u00e8 possibile depositare la domanda:<\/p>\n        <ul>\n          <li>a mano presso la sede;<\/li>\n          <li>via PEC: <a href=\"mailto:mediazione.rimedia@pec.it\">mediazione.rimedia@pec.it<\/a>;<\/li>\n          <li>via email ordinaria: <a href=\"mailto:mediazione@rimediasrl.com\">mediazione@rimediasrl.com<\/a> (in questo caso, \u00e8 necessario sincerarsi dell\u2019effettiva ricezione).<\/li>\n        <\/ul>\n        <p>\u00c8 consigliato utilizzare la PEC per avere certezza legale della ricezione e della data di deposito.<\/p>\n        <h4>2. Comunicazione della Domanda e della Data del Primo Incontro<\/h4>\n        <p>Ai sensi dell\u2019art. 8, comma 1, del D.Lgs. 28\/2010, la domanda di mediazione e la data del primo incontro devono essere comunicate alla parte chiamata dall\u2019Organismo di Mediazione, utilizzando qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la ricezione.<\/p>\n        <p>Le modalit\u00e0 pi\u00f9 comunemente utilizzate sono:<\/p>\n        <ul>\n          <li>Posta Elettronica Certificata (PEC);<\/li>\n          <li>Raccomandata con ricevuta di ritorno (A\/R).<\/li>\n        <\/ul>\n        <p>Tuttavia, nulla vieta che sia anche la parte istante (o il proprio avvocato) a trasmettere direttamente tale comunicazione alla controparte, come previsto dall\u2019art. 8, comma 2, dello stesso decreto:<\/p>\n        <blockquote><p>\u00abDal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 giunge a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce, ai fini della prescrizione, gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. A tal fine, la parte interessata pu\u00f2 comunicare all\u2019altra parte la domanda di mediazione gi\u00e0 presentata all\u2019organismo di mediazione, restando fermo l\u2019obbligo dell\u2019organismo di procedere ai sensi del comma 1\u00bb.<\/p><\/blockquote>\n        <p>Tale facolt\u00e0 pu\u00f2 essere particolarmente utile nei seguenti casi:<\/p>\n        <ul>\n          <li>urgenza della comunicazione (es. prossimit\u00e0 a termini di prescrizione o decadenza);<\/li>\n          <li>notifiche complesse o non ordinarie (es. tramite casa comunale o notifica a mano);<\/li>\n          <li>notifiche per pubblici proclami, laddove i destinatari siano irreperibili o non identificabili.<\/li>\n        <\/ul>\n        <p>In queste ipotesi, l\u2019Organismo, su richiesta, fornisce alla parte istante la documentazione necessaria per procedere in tal senso.<\/p>\n        <h4>3. Notifica in situazioni complesse (eredi irreperibili, soggetti ignoti, ecc.)<\/h4>\n        <p>Quando non \u00e8 possibile notificare nei modi ordinari (es. per irreperibilit\u00e0 dei destinatari), la legge prevede due opzioni:<\/p>\n        <p><strong>a) Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti<\/strong> (Art. 143 c.p.c.)<\/p>\n        <p>L\u2019ufficiale giudiziario:<\/p>\n        <ul>\n          <li>deposita copia dell\u2019atto nella casa comunale dell\u2019ultima residenza nota o del luogo di nascita;<\/li>\n          <li>se anche questi sono ignoti, consegna l\u2019atto al Pubblico Ministero;<\/li>\n          <li>la notifica si considera perfezionata trascorsi 20 giorni dall\u2019espletamento delle formalit\u00e0.<\/li>\n        <\/ul>\n        <p><strong>b) Notificazione per pubblici proclami<\/strong> (Art. 150 c.p.c.)<\/p>\n        <p>\u00c8 autorizzata dal Presidente del Tribunale quando:<\/p>\n        <ul>\n          <li>i destinatari sono numerosi o non identificabili;<\/li>\n          <li>la notificazione nei modi ordinari \u00e8 estremamente difficile.<\/li>\n        <\/ul>\n        <p>Prevede:<\/p>\n        <ul>\n          <li>deposito di copia dell\u2019atto nella casa comunale del Tribunale competente;<\/li>\n          <li>pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli Annunzi Legali delle province interessate;<\/li>\n          <li>deposito finale nella cancelleria del giudice.<\/li>\n        <\/ul>\n        <h4>4. Utilit\u00e0 e limiti della notifica per pubblici proclami in Mediazione<\/h4>\n        <p>Questa forma di notifica:<\/p>\n        <ul>\n          <li>\u00e8 costosa e spesso poco efficace (la controparte difficilmente consulter\u00e0 la Gazzetta Ufficiale);<\/li>\n          <li>pu\u00f2 essere utile solo se coincide con una parallela notifica dell\u2019atto di citazione in giudizio, evitando cos\u00ec duplicazioni e spese inutili.<\/li>\n        <\/ul>\n        <h4>Procedura consigliata<\/h4>\n        <ol>\n          <li>Istanza al Presidente del Tribunale per autorizzare la notifica per pubblici proclami sia della domanda di mediazione che dell\u2019atto di citazione (art. 150 c.p.c.);<\/li>\n          <li>L\u2019istanza si presenta in volontaria giurisdizione e solitamente prevede un contributo unificato di \u20ac 98,00 + marca da bollo da \u20ac 27,00;<\/li>\n          <li>Una volta ottenuta l\u2019autorizzazione, la domanda di mediazione deve essere depositata presso l\u2019Organismo;<\/li>\n          <li>L\u2019Organismo fissa il primo incontro e nomina il Mediatore. Il documento pu\u00f2 essere notificato a cura della parte istante;<\/li>\n          <li>La parte provvede alla pubblicazione dell\u2019estratto nella Gazzetta Ufficiale o, in alternativa, in un quotidiano di ampia tiratura.<\/li>\n        <\/ol>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-delega\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-18\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-18\">\n        <span>\u00c8 necessario partecipare personalmente? \u00c8 possibile delegare?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-18\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-18\">\n        <p>Uno dei principi fondamentali della mediazione \u00e8 la partecipazione personale delle parti. Non si tratta di una semplice formalit\u00e0, ma di una vera esigenza pratica: la mediazione \u00e8 una procedura flessibile e imprevedibile, dove le soluzioni spesso emergono nel dialogo diretto. Solo la parte interessata pu\u00f2 valutare, in tempo reale, se accettare o meno una proposta conciliativa.<\/p>\n        <p>L\u2019articolo 8 del d.lgs. 28\/2010 prevede che le parti debbano partecipare personalmente. Solo in presenza di giustificati motivi oggettivi \u00e8 possibile delegare un rappresentante, purch\u00e9 a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari. Questo principio \u00e8 stato rafforzato dalla Riforma Cartabia, che ha limitato l\u2019uso delle deleghe e reso insufficiente la sola presenza dell\u2019avvocato, salvo casi eccezionali.<\/p>\n        <p>Sul piano formale, la procura deve rispettare quanto disposto all\u2019art. 1392 c.c., quindi avere la stessa forma dell\u2019atto che si deve concludere. In molti casi \u00e8 sufficiente una procura speciale sostanziale, ma se si tratta di atti soggetti a trascrizione (come quelli notarili), \u00e8 richiesta una procura notarile. Anche per le procure semplici, per\u00f2, esiste il rischio che il giudice le ritenga inefficaci.<\/p>\n        <p>La giurisprudenza conferma che, per ritenere soddisfatta la condizione di procedibilit\u00e0, \u00e8 necessaria la presenza personale della parte, soprattutto nei casi di mediazione delegata dal giudice o obbligatoria. In caso contrario, si rischiano sanzioni, condanna alle spese o l\u2019inammissibilit\u00e0 della causa.<\/p>\n        <p>Per questi motivi, il consiglio \u00e8 chiaro: partecipare sempre personalmente alla mediazione. Se ci\u00f2 non fosse possibile, l\u2019assenza va documentata e comunicata al mediatore, e il delegato deve essere ben informato e dotato di una procura ampia e valida.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-spese\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-19\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-19\">\n        <span>Quali sono le spese della Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-19\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-19\">\n        <p>La disciplina delle tariffe relative alla Mediazione prevede quattro principali categorie di costi:<\/p>\n        <ol>\n          <li><strong>Spese di segreteria<\/strong><br>Sono costi fissi, suddivisi in tre scaglioni in base al valore della controversia.<\/li>\n          <li><strong>Spese per il primo incontro di mediazione<\/strong><br>Anch\u2019esse sono fisse e articolate in tre scaglioni di valore.<\/li>\n          <li><strong>Spese per gli incontri successivi e per l\u2019eventuale accordo<\/strong><br>In questo caso, gli importi variano a seconda di diversi scaglioni di valore economico.<\/li>\n          <li><strong>Spese vive documentabili<\/strong><br>Rientrano in questa categoria tutte le spese sostenute dall\u2019Organismo che non costituiscono compenso per l\u2019attivit\u00e0 svolta (ad esempio: costi per l\u2019invio di raccomandate, visure camerali, ecc.).<\/li>\n        <\/ol>\n        <h4>Equo trattamento delle parti<\/h4>\n        <p>\u00c8 fondamentale che gli Organismi di Mediazione garantiscano un trattamento equo tra le parti coinvolte.<\/p>\n        <p>Il Ministero della Giustizia, in qualit\u00e0 di ente di vigilanza, ha pi\u00f9 volte sottolineato l\u2019importanza di una ripartizione equilibrata delle spese tra le parti, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialit\u00e0.<\/p>\n        <h4>Informazioni aggiornate<\/h4>\n        <p>Le tariffe possono variare nel tempo. Per questo motivo, \u00e8 sempre consigliabile consultare il regolamento dell\u2019Organismo di Mediazione, che riporta le spese aggiornate e approvate dal Ministero della Giustizia, il quale ne verifica la conformit\u00e0 ai parametri previsti; \u00e8 inoltre possibile prendere visione del nostro tariffario aggiornato al <a href=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/tariffe-mediazione\/\">link<\/a>.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-centro-interessi\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-20\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-20\">\n        <span>Cosa significa unico centro d\u2019interessi?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-20\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-20\">\n        <p>Secondo l\u2019<strong>art. 16, comma 12, del D.M. 180\/2020<\/strong> (c.d. decreto attuativo sulla Mediazione) <em>Ai fini della corresponsione dell\u2019indennit\u00e0, quando pi\u00f9 soggetti rappresentano un unico centro d\u2019interessi si considerano come un\u2019unica parte<\/em>.<\/p>\n        <p>Questo significa che <strong>se 2 o pi\u00f9 parti rappresentano un unico centro d\u2019interessi dovranno sostenere le spese della Mediazione come se fossero un\u2019unica parte<\/strong> (quindi divideranno le spese equamente).<\/p>\n        <p><strong>Risulta quindi importante dare una definizione al concetto di unico centro di interessi<\/strong>. La soluzione per\u00f2 non \u00e8 semplice perch\u00e9 non si trova n\u00e9 nel d.lgs. 28\/2010 (legge sulla Mediazione Civile), n\u00e9 nel D.M. 180\/2010 (decreto attuativo) n\u00e9 nel Codice di Procedura Civile.<\/p>\n        <p>La <strong>dottrina<\/strong> ha cercato di risolvere il problema dando un\u2019interpretazione che potremmo cos\u00ec sintetizzare:<\/p>\n        <p><strong>due o pi\u00f9 parti rappresentano un unico centro di interessi quando \u2013 da un punto di vista astratto \u2013 non possono avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente il medesimo oggetto della procedura di Mediazione.<\/strong><\/p>\n        <p>Cerchiamo quindi di approfondire i due concetti di <strong>assenza di conflitto di interesse<\/strong> e di <strong>astrattezza<\/strong>.<\/p>\n        <ul>\n          <li><strong>Assenza di conflitto di interesse<\/strong>: in una determinata controversia due soggetti hanno un interesse giuridico che non pu\u00f2 essere scisso. Questo significa che in una ipotetica causa in Tribunale non possono trovarsi l\u2019una contro l\u2019altra.<\/li>\n          <li><strong>Astrattezza<\/strong>: l\u2019assenza di conflitto d\u2019interessi deve sussistere da un punto di vista astratto. Questo significa che non conta il fatto che in una specifica controversia due parti siano assistite dal medesimo Avvocato perch\u00e9, ad esempio, hanno un obiettivo comune oppure perch\u00e9 si trovano d\u2019accordo sulla possibile soluzione. \u00c8 necessario che \u2013 astrattamente \u2013 non possano avere interessi confliggenti.<\/li>\n        <\/ul>\n        <p><strong>Proviamo a fare un esempio<\/strong>:<\/p>\n        <ul>\n          <li><strong>Unico centro di interessi<\/strong>: in un condominio sorge controversia fra il Sig. Mario Rossi (1 parte istante), proprietario dell\u2019appartamento al primo piano, contro la Sig.ra Francesca Bianchi, il Sig. Giovanni Verdi e il Sig. Claudio Celeste (3 controparti), comproprietari dell\u2019appartamento al piano superiore. La controversia sorge per asseriti danni derivanti da un\u2019infiltrazione d\u2019acqua causata dalla rottura di una tubazione di pertinenza dell\u2019appartamento del secondo piano (oggetto della controversia). In questo esempio l\u2019interesse giuridico astratto dei Signori Bianchi, Verdi e Celeste non pu\u00f2 confliggere: se andassero in tribunale vorrebbero tutti che venisse accertata la loro estraneit\u00e0 rispetto al danno causato oppure, qualora si dovesse riconoscere la loro responsabilit\u00e0 da un punto di vista giuridico, vorranno tutti ridurre al minimo l\u2019importo da risarcire. In questo esempio i Signori Bianchi, Verdi e Celeste sono un unico centro di interessi e dovranno sostenere le spese come fossero un\u2019unica parte.<\/li>\n          <li><strong>Pi\u00f9 centri di interessi<\/strong>: per rimanere in un contesto simile all\u2019esempio precedente immaginiamo che dopo 2 anni sorga controversia fra la Sig.ra Bianchi (1 parte istante) contro il Sig. Verdi e il Sig. Celeste (2 controparti) ma questa volta l\u2019oggetto della controversia \u00e8 un\u2019azione di divisione dell\u2019immobile in compropriet\u00e0. In questo caso ciascuno dei soggetti rappresenta un centro di interesse distinto perch\u00e9 \u2013 da un punto di vista giuridico e astratto \u2013 ciascuno potrebbe vantare interessi e diritti in conflitto con gli altri (es. 1: uno dei comproprietari potrebbe avere interesse a rilevare le quote degli altri; es. 2: tutti vogliono vendere ma ciascuno attribuisce all\u2019appartamento un valore differente; es. 3: uno dei tre potrebbe ritenere l\u2019immobile divisibile e gli altri no; ecc.). In questo caso i 3 comproprietari rappresentano ciascuno un centro di interesse differente e dovranno sostenere tutti distintamente le spese della procedura di Mediazione.<\/li>\n        <\/ul>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-condominio\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-21\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-21\">\n        <span>Mediazione condominiale, come si gestisce?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-21\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-21\">\n        <h4>La mia controparte \u00e8 un condominio, a chi devo mandare la notifica?<\/h4>\n        <p>Quando la nostra controparte \u00e8 un condominio bisogna <strong>verificare anzitutto se \u00e8 stato costituito un condominio<\/strong> a tutti gli effetti (in molti casi \u00e8 obbligatorio).<\/p>\n        <p>Bisogner\u00e0 verificare anche dove il condominio ha <strong>la sede legale e chi lo rappresenta<\/strong>.<\/p>\n        <p>Nella maggioranza dei casi la notifica si potr\u00e0 inviare <strong>all\u2019amministratore di condominio<\/strong>. Sar\u00e0 quindi necessario reperire i recapiti ufficiali (in genere nei verbali di assemblea).<\/p>\n        <p>Se il condominio non esiste potrebbe essere necessario notificare la mediazione a tutti i singoli condomini.<\/p>\n        <p><strong>Approfondimento normativo.<\/strong> Art. 71-quater alle Disposizioni Attuative Codice Civile.<\/p>\n        <ol>\n          <li>Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall\u2019errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l\u2019attuazione del codice.<\/li>\n          <li>La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilit\u00e0, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio \u00e8 situato.<\/li>\n          <li><strong>Al procedimento \u00e8 legittimato a partecipare l\u2019amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all\u2019articolo 1136, secondo comma,<\/strong> del codice.<\/li>\n          <li><strong>Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga<\/strong> della prima comparizione.<\/li>\n          <li><strong>La proposta di mediazione deve essere approvata dall\u2019assemblea con la maggioranza di cui all\u2019articolo 1136, secondo comma<\/strong>, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.<\/li>\n          <li><strong>Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione<\/strong> di cui all\u2019articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, <strong>tenendo conto della necessit\u00e0 per l\u2019amministratore di munirsi della delibera<\/strong> assembleare.<\/li>\n        <\/ol>\n        <h4>L\u2019amministratore del condominio, per partecipare alla Mediazione, deve fare prima un\u2019assemblea?<\/h4>\n        <p><strong>L\u2019amministratore del condominio pu\u00f2 avviare, aderire e partecipare alla mediazione senza la necessit\u00e0 di svolgere un\u2019assemblea che lo autorizzi<\/strong>.<\/p>\n        <p>In passato era diverso ma con la c.d. Riforma Cartabia \u00e8 stato introdotto l\u2019art. 5-ter del d.lgs. 28\/2010 che stabilisce che <strong>l\u2019amministratore del condominio \u00e8 legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi<\/strong>.<\/p>\n        <p>Tuttavia il verbale contenente l\u2019accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all\u2019approvazione dell\u2019assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell\u2019accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall\u2019articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-online\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-22\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-22\">\n        <span>Come funziona la Mediazione online?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-22\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-22\">\n        <p>Il d.lgs. 28\/2010 all\u2019art. 3, comma 4, stabilisce che \u201c<strong>la Mediazione pu\u00f2 svolgersi secondo modalit\u00e0 telematiche previste dal regolamento dell\u2019Organismo<\/strong>\u201d.<\/p>\n        <p>Inoltre la <strong>riforma entrata in vigore il 28 Febbraio 2023<\/strong> stabilisce alcune importanti novit\u00e0:<\/p>\n        <ul>\n          <li>pu\u00f2 essere utilizzata qualsiasi piattaforma di video conferenza. Rimedia utilizza <strong>Microsoft Teams<\/strong> (<a href=\"#faq-collegamento-online\">vedi il tutorial dedicato<\/a>)<\/li>\n          <li>chiunque pu\u00f2 chiedere di <strong>partecipare in modalit\u00e0 telematica senza che le altre parti possano opporsi<\/strong><\/li>\n          <li>il verbale conclusivo andr\u00e0 firmato con <strong>firma digitale o SPID<\/strong><\/li>\n        <\/ul>\n        <p>Per agevolare le operazioni di firma digitale abbiamo creato 2 video tutorial. Uno per gli avvocati e i privati (firma con chiavetta personale o con SPID) e uno per i mediatori.<\/p>\n        <p><strong>Video per apposizione firme digitali avvocati e parti<\/strong><\/p>\n        <div class=\"rl-video\">\n          <iframe title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/i7ariPjtb-I\" allowfullscreen><\/iframe>\n        <\/div>\n        <p><strong>Video per mediatori (invio verbali tramite DocuSign)<\/strong><\/p>\n        <div class=\"rl-video\">\n          <iframe title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/7kQxkFMKaF0\" allowfullscreen><\/iframe>\n        <\/div>\n        <p>La mediazione telematica, o pi\u00f9 comunemente la mediazione online, \u00e8 una procedura identica a quella normale con l\u2019unica differenza che gli incontri si svolgeranno in videoconferenza.<\/p>\n        <p>Rimedia, in considerazione della forte diffusione in ambito professionale, utilizza la piattaforma <strong>Microsoft Teams<\/strong>.<\/p>\n        <p>\u00c8 un programma <strong>molto intuitivo e stabile<\/strong> e pu\u00f2 essere utilizzato <strong>sia direttamente sul web<\/strong> (quindi senza installazione ma attraverso un qualsiasi browser come Chrome) <strong>che attraverso una piccola applicazione<\/strong> che la procedura vi consentir\u00e0 di avviare facilmente.<\/p>\n        <p>La nostra Segreteria sar\u00e0 sempre disponibile a fornire tutta l\u2019assistenza necessaria.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-collegamento-online\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-23\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-23\">\n        <span>Come mi collego per la Mediazione online?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-23\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-23\">\n        <p>Rimedia ha deciso di utilizzare <strong>Microsoft Teams<\/strong> perch\u00e9 \u00e8 la piattaforma maggiormente diffusa nelle professioni legali. Si pu\u00f2 accedere sia <strong>da PC<\/strong> che da <strong>smartphone<\/strong> e <strong>tablet<\/strong> ma anche <strong>semplicemente dal browser senza scaricare applicazioni<\/strong> (suggeriamo comunque l\u2019app perch\u00e9 leggera e molto pi\u00f9 stabile).<\/p>\n        <p>Vedi il video tutorial:<\/p>\n        <div class=\"rl-video\">\n          <iframe title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/2WJiH21JJZE\" allowfullscreen><\/iframe>\n        <\/div>\n        <p>Guarda anche i <strong>video tutorial per le firme digitali<\/strong> nella FAQ <a href=\"#faq-online\">Come funziona la Mediazione online?<\/a>.<\/p>\n        <p><strong>Chi avesse problemi con l\u2019audio potr\u00e0<\/strong>, in aggiunta al collegamento video, partecipare tramite una semplice <strong>telefonata<\/strong>. Basta chiamare il numero (+39) 02 3056 2244 e quando richiesto digitare l\u2019ID della conferenza che trovate in fondo subito dopo il link (questa funzione \u00e8 attiva solo se viene riportato l\u2019ID conferenza).<\/p>\n        <p>Per partecipare alla riunione sar\u00e0 <strong>sufficiente cliccare sul link \u201cFai clic qui per partecipare alla riunione.\u201d<\/strong> che trovate in fondo (poco sopra il logo Rimedia). <strong>Potete anche inoltrare la mail ai clienti<\/strong> per farli partecipare in perfetta autonomia.<\/p>\n        <p>Se necessitate di assistenza non esitate a contattarci!<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-gratuito-patrocinio\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-24\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-24\">\n        <span>In Mediazione esiste il gratuito patrocinio?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-24\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-24\">\n        <p><strong>S\u00ec, anche in Mediazione esiste l\u2019istituto del gratuito patrocinio ma soltanto per le mediazioni c.d. obbligatorie<\/strong> (ossia quelle sulle materie previste dall\u2019art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28\/2010).<\/p>\n        <p>Per essere ammessi al gratuito patrocinio \u00e8 necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo non superiore alla soglia periodicamente aggiornata con decreto ministeriale. Se l\u2019interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito \u00e8 costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l\u2019istante.<\/p>\n        <p>Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalit\u00e0, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.<\/p>\n        <p>In caso di ammissione al gratuito patrocinio anche le spese di mediazione vengono azzerate.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <div class=\"rl-acc-item\" id=\"faq-credito-imposta\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-25\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-25\">\n        <span>Come funziona il credito di imposta? (incentivo fiscale per la Mediazione)<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-25\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-25\">\n        <p class=\"rl-source\">Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC \u2013 Reg. nr.0002457\/2024 del 23\/02\/2024. <a href=\"https:\/\/commercialisti.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Mediazione-civile_Richiesta-del-credito-di-imposta-def.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Scarica qui il documento<\/a><\/p>\n        <h4>Nozioni generali<\/h4>\n        <p>Il credito di imposta \u00e8 un credito verso lo Stato che riduce l\u2019ammontare di debiti o imposte dovute.<\/p>\n        <h4>A quanto ammonta il credito di imposta riconosciuto in mediazione per le domande depositate dopo il 30 giugno 2023?<\/h4>\n        <p>\u00c8 riconosciuto un credito di imposta nel limite complessivo di \u20ac 600,00 (per parte) fino ad un massimo di \u20ac 2.400,00 annui per persona fisica ed \u20ac 24.000,00 per persone giuridiche.<\/p>\n        <h4>In quali casi si accede al credito di imposta?<\/h4>\n        <ul>\n          <li>Nei casi di raggiungimento dell\u2019accordo di mediazione si pu\u00f2 accedere ad un credito di imposta di importo complessivo fino ad \u20ac 600,00; rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione;<\/li>\n          <li>Per una somma pari al contributo unificato <sup><a href=\"#faq-credito-n1\">[1]<\/a><\/sup> pagato per l\u2019apertura di una causa con il limite di \u20ac 518,00;<\/li>\n          <li>Nei casi in cui non si raggiunga l\u2019accordo di mediazione si pu\u00f2 accedere ad un credito di imposta di importo complessivo fino ad \u20ac 300,00; rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione.<\/li>\n        <\/ul>\n        <h4>Come si accede al credito di imposta?<\/h4>\n        <p>Il soggetto che intende accedere a tale credito deve presentare domanda di attribuzione sull\u2019apposita piattaforma web del Ministero della Giustizia all\u2019indirizzo <a href=\"https:\/\/lsg.giustizia.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">https:\/\/lsg.giustizia.it\/<\/a><\/p>\n        <h4>Come si accede alla piattaforma?<\/h4>\n        <p>Tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta di Identit\u00e0 Elettronica (CIE) di livello 2.<\/p>\n        <p>A questo punto si effettua la registrazione inserendo i propri dati anagrafici e si seleziona la voce \u201cistanza credito d\u2019imposta\u201d.<\/p>\n        <p>Successivamente si accede ad un <em>form<\/em> da compilare con le informazioni richieste (N.B. bisogna inserire la PEC per ricevere le comunicazioni necessarie per la compilazione del modello F24 del credito di imposta; se c\u2019\u00e8 necessit\u00e0 di supporto bisogna scrivere a <a href=\"mailto:supporto.siamm@giustizia.it\">supporto.siamm@giustizia.it<\/a>).<\/p>\n        <h4>Informazioni necessarie per l\u2019accesso al credito di imposta <sup><a href=\"#faq-credito-n2\">[2]<\/a><\/sup><\/h4>\n        <ul>\n          <li>Dati identificativi e codice fiscale o partita Iva del soggetto che ha diritto al credito di imposta;<\/li>\n          <li>Numero, importo e data della fattura emessa dall\u2019Organismo di Mediazione e\/o dall\u2019Avvocato che ha assistito il richiedente nella procedura di Mediazione;<\/li>\n          <li>Dichiarazione relativa alle modalit\u00e0 di pagamento, importo, data ed estremi identificativi del pagamento effettuato;<\/li>\n          <li>Indirizzo PEC in cui si richiede di ricevere le comunicazioni relative alla domanda (le informazioni rimarranno comunque presenti nella propria area riservata della piattaforma).<\/li>\n        <\/ul>\n        <h4>Quando si presenta l\u2019istanza di credito di imposta?<\/h4>\n        <p>Il soggetto richiedente presenta, sul sito del Ministero della Giustizia, domanda entro il 31 marzo dell\u2019anno successivo a quello in cui \u00e8 stata effettuata la mediazione. Il Ministero effettua le opportune verifiche e riconosce il credito di imposta, se dovuto, entro i limiti di legge.<\/p>\n        <p>Entro il 30 aprile dell\u2019anno in cui si \u00e8 presentata l\u2019istanza di credito di imposta, il Ministero comunica al soggetto richiedente l\u2019importo del credito di imposta che gli spetta.<\/p>\n        <h4>Come si utilizza questo credito?<\/h4>\n        <p>Il credito di imposta si utilizza <strong>in compensazione<\/strong> <sup><a href=\"#faq-credito-n3\">[3]<\/a><\/sup> a decorrere da quando si riceve la comunicazione dell\u2019importo riconosciuto e deve essere presentato tramite i servizi <strong>telematici<\/strong> dell\u2019Agenzia delle Entrate tramite modello F24.<\/p>\n        <p>Le persone fisiche (che non hanno reddito derivante da impresa o di lavoro autonomo) possono utilizzare il credito quindi per ridurre o azzerare l\u2019importo delle imposte e dei contributi dovuti allo Stato, ma qualora ci fosse dell\u2019eccedenza non si pu\u00f2 chiedere un rimborso della parte non utilizzata.<\/p>\n        <p>Il credito di imposta \u00e8 revocato qualora i requisiti soggettivi od oggettivi previsti non fossero rispettati o le informazioni comunicate non fossero veritiere e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge in ambito penale, civile o amministrativo.<\/p>\n        <p>Per ulteriori informazioni leggi il <a href=\"https:\/\/commercialisti.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Mediazione-civile_Richiesta-del-credito-di-imposta-def.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">documento completo<\/a>.<\/p>\n        <div class=\"rl-notes\">\n          <p><strong>Note<\/strong><\/p>\n          <p id=\"faq-credito-n1\">[1] Sono le tasse che si pagano per attivare l\u2019attivit\u00e0 giudiziaria e sono variabili (dipendono dal tipo di procedimento, dalla fase del giudizio, se si tratta di procedimenti speciali, ecc.).<\/p>\n          <p id=\"faq-credito-n2\">[2] Bisogna avere tutte queste informazioni prima della compilazione della domanda: se si perde tempo cercando di munirsi delle informazioni nel corso della presentazione della domanda si rischia la disconnessione del sistema.<\/p>\n          <p id=\"faq-credito-n3\">[3] Che significa in compensazione? Significa che il credito pu\u00f2 essere usato per pagare imposte e contributi di altra natura, riducendo o azzerando cos\u00ec l\u2019importo dovuto.<\/p>\n        <\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<script>\n(function () {\n  var root = document.getElementById(\"rimedia-faq\");\n  if (!root) return;\n\n  var accordion = document.getElementById(\"rl-accordion\");\n  var items = Array.prototype.slice.call(accordion.querySelectorAll(\".rl-acc-item\"));\n  var input = document.getElementById(\"rl-faq-q\");\n  var countEl = document.getElementById(\"rl-faq-count\");\n  var emptyEl = document.getElementById(\"rl-faq-empty\");\n\n  items.forEach(function (item) {\n    if (!item.getAttribute(\"data-search\")) {\n      item.setAttribute(\"data-search\", (item.textContent || \"\").toLowerCase().replace(\/\\s+\/g, \" \").trim());\n    }\n  });\n\n  function closeAll() {\n    items.forEach(function (item) {\n      item.classList.remove(\"is-open\");\n      var btn = item.querySelector(\".rl-acc-trigger\");\n      if (btn) btn.setAttribute(\"aria-expanded\", \"false\");\n    });\n  }\n\n  function openItem(item) {\n    closeAll();\n    item.classList.add(\"is-open\");\n    var btn = item.querySelector(\".rl-acc-trigger\");\n    if (btn) btn.setAttribute(\"aria-expanded\", \"true\");\n  }\n\n  items.forEach(function (item) {\n    var btn = item.querySelector(\".rl-acc-trigger\");\n    if (!btn) return;\n    btn.addEventListener(\"click\", function () {\n      var open = item.classList.contains(\"is-open\");\n      closeAll();\n      if (!open) {\n        item.classList.add(\"is-open\");\n        btn.setAttribute(\"aria-expanded\", \"true\");\n      }\n    });\n  });\n\n  function updateCount(visible) {\n    countEl.textContent = visible + \" di \" + items.length + \" domande\";\n    emptyEl.classList.toggle(\"is-visible\", visible === 0);\n  }\n\n  function filterFaqs() {\n    var q = (input.value || \"\").toLowerCase().trim();\n    var visible = 0;\n    items.forEach(function (item) {\n      var hay = (item.getAttribute(\"data-search\") || item.textContent || \"\").toLowerCase();\n      var match = !q || hay.indexOf(q) !== -1;\n      item.classList.toggle(\"is-hidden\", !match);\n      if (match) visible++;\n      else {\n        item.classList.remove(\"is-open\");\n        var btn = item.querySelector(\".rl-acc-trigger\");\n        if (btn) btn.setAttribute(\"aria-expanded\", \"false\");\n      }\n    });\n    updateCount(visible);\n  }\n\n  function openFromHash() {\n    var id = (location.hash || \"\").replace(\/^#\/, \"\");\n    if (!id) return;\n    var target = document.getElementById(id);\n    if (!target) return;\n    var item = target.classList.contains(\"rl-acc-item\") ? target : target.closest(\".rl-acc-item\");\n    if (!item || !accordion.contains(item)) return;\n    openItem(item);\n    item.scrollIntoView({ behavior: \"smooth\", block: \"start\" });\n  }\n\n  root.addEventListener(\"click\", function (e) {\n    var a = e.target.closest(\"a\");\n    if (!a) return;\n    var href = a.getAttribute(\"href\") || \"\";\n    if (href.charAt(0) !== \"#\") return;\n    var target = document.getElementById(href.slice(1));\n    if (!target) return;\n    var item = target.classList.contains(\"rl-acc-item\") ? target : target.closest(\".rl-acc-item\");\n    if (!item || !accordion.contains(item)) return;\n    e.preventDefault();\n    openItem(item);\n    item.scrollIntoView({ behavior: \"smooth\", block: \"start\" });\n    if (history.replaceState) history.replaceState(null, \"\", href);\n  });\n\n  input.addEventListener(\"input\", filterFaqs);\n  window.addEventListener(\"hashchange\", openFromHash);\n  updateCount(items.length);\n  openFromHash();\n})();\n<\/script>\n<div class=\"fusion-separator fusion-full-width-sep\" style=\"align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:40px;width:100%;\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"100-width.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-747","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/747","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=747"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/747\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1193,"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/747\/revisions\/1193"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}