{"id":747,"date":"2020-09-01T12:54:47","date_gmt":"2020-09-01T12:54:47","guid":{"rendered":"https:\/\/avadawebsites.wpengine.com\/virtual-assistant\/?page_id=747"},"modified":"2026-07-22T22:52:11","modified_gmt":"2026-07-22T20:52:11","slug":"faq","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/faq\/","title":{"rendered":"Faq"},"content":{"rendered":"<div class=\"fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container fusion-parallax-none nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling lazyload\" style=\"--link_color: var(--awb-color4);--awb-background-position:left bottom;--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-bottom:15vh;--awb-padding-bottom-medium:10vh;--awb-padding-bottom-small:0px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-background-color:var(--awb-color7);--awb-background-size:cover;--awb-flex-wrap:wrap;\" data-bg=\"https:\/\/rimedia.info\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/info-bg-3.svg\" ><div class=\"fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-stretch fusion-flex-justify-content-center fusion-flex-content-wrap\" style=\"max-width:1435.2px;margin-left: calc(-4% \/ 2 );margin-right: calc(-4% \/ 2 );\"><div class=\"fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion-flex-column\" style=\"--awb-padding-right:80px;--awb-padding-bottom:80px;--awb-padding-left:118px;--awb-padding-top-small:40px;--awb-padding-right-small:40px;--awb-padding-bottom-small:40px;--awb-padding-left-small:40px;--awb-overflow:hidden;--awb-bg-color:var(--awb-color8);--awb-bg-color-hover:var(--awb-color8);--awb-bg-size:cover;--awb-border-radius:6px 6px 6px 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id=\"rl-faq-empty\">Nessuna FAQ corrisponde alla ricerca.<\/div>\n\n  <div class=\"rl-accordion\" id=\"rl-accordion\">\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"cosa \u00e8 la mediazione obbligatoria? per mediazione obbligatoria si intende una procedura di mediazione avviata come condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale. quindi avremo mediazione obbligatoria tutte le volte che la controversia rientra nelle materie previste dall\u2019 art. 5 del d. lgs. 28\/2010 : condominio diritti reali divisione successioni ereditarie patti di famiglia locazione comodato affitto di aziende contratti assicurativi, bancari e finanziari risarcimento del danno derivante da responsabilit\u00e0 medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0 associazione in partecipazione consorzio franchising opera rete somministrazione societ\u00e0 di persone subfornitura questo significa che in realt\u00e0 la domanda giudiziale pu\u00f2 essere avviata in tribunale (non si tratta di una condizione di proponibilit\u00e0 ma di procedibilit\u00e0) ma il processo non potr\u00e0 iniziare entro la prima udienza non si \u00e8 gi\u00e0 conclusa la procedura di mediazione. sempre il citato articolo 5 stabilisce che \u201cl\u2019improcedibilit\u00e0 deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d\u2019ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.\u201d questo significa che qualora l\u2019improcedibilit\u00e0 non sia stata fatta valere entro la prima udienza la procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale viene sanata.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-1\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-1\">\n        <span>Cosa \u00e8 la Mediazione obbligatoria?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-1\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-1\">\n<p>Per <strong>Mediazione obbligatoria<\/strong> si intende una procedura di Mediazione avviata come <strong>condizione di procedibilit\u00e0<\/strong> della domanda giudiziale.<\/p>\n<p>Quindi avremo mediazione obbligatoria tutte le volte che la controversia rientra nelle materie previste dall\u2019<strong>Art. 5<\/strong> del <strong>d. lgs. 28\/2010<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Condominio<\/li>\n<li>Diritti reali<\/li>\n<li>Divisione<\/li>\n<li>Successioni ereditarie<\/li>\n<li>Patti di famiglia<\/li>\n<li>Locazione<\/li>\n<li>Comodato<\/li>\n<li>Affitto di aziende<\/li>\n<li>Contratti assicurativi, bancari e finanziari<\/li>\n<li>Risarcimento del danno derivante da responsabilit\u00e0 medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0<\/li>\n<li>Associazione in partecipazione<\/li>\n<li>Consorzio<\/li>\n<li>Franchising<\/li>\n<li>Opera<\/li>\n<li>Rete<\/li>\n<li>Somministrazione<\/li>\n<li>Societ\u00e0 di persone<\/li>\n<li>Subfornitura<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questo significa che in realt\u00e0 la domanda giudiziale pu\u00f2 essere avviata in tribunale (non si tratta di una condizione di proponibilit\u00e0 ma di procedibilit\u00e0) ma il processo non potr\u00e0 iniziare entro la prima udienza non si \u00e8 gi\u00e0 conclusa la procedura di Mediazione.<\/p>\n<p>Sempre il citato articolo 5 stabilisce che \u201cL\u2019improcedibilit\u00e0 deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d\u2019ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.\u201d<br \/>\nQuesto significa che qualora l\u2019improcedibilit\u00e0 non sia stata fatta valere entro la prima udienza la procedibilit\u00e0 della domanda giudiziale viene sanata.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"cosa \u00e8 la mediazione volontaria? per tutte le controversie su diritti disponibili (quindi materie per le quali qualsiasi soggetto pu\u00f2 disporre liberamente del proprio diritto. es. responsabilit\u00e0 professionale, contratti di fornitura, franchising, adempimento contrattuale, ecc.) e per le quali non \u00e8 prevista l\u2019obbligatoriet\u00e0 della mediazione \u00e8 comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario , che in caso di successo porter\u00e0 comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti. le opportunit\u00e0 e gli incentivi della legge sulla mediazione hanno comportato una notevole crescita di questo tipo di procedure negli anni, anche perch\u00e9 un accordo raggiunto in mediazione ha una solidit\u00e0 molto maggiore un semplice contratto perch\u00e9 l\u2019accordo conciliativo \u00e8 un titolo esecutivo e se una delle parti non rispetta gli impegni presi nell'accordo l\u2019altra potr\u00e0 immediatamente farlo valere senza dover fare causa.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-2\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-2\">\n        <span>Cosa \u00e8 la Mediazione volontaria?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-2\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-2\">\n<p>Per tutte le controversie su <strong>diritti disponibili<\/strong> (quindi materie per le quali qualsiasi soggetto pu\u00f2 disporre liberamente del proprio diritto. Es. responsabilit\u00e0 professionale, contratti di fornitura, franchising, adempimento contrattuale, ecc.) e <strong>per le quali non \u00e8 prevista l\u2019obbligatoriet\u00e0 della Mediazione<\/strong> \u00e8 comunque possibile esperire un procedimento di Mediazione <strong>volontario<\/strong>, che in caso di successo porter\u00e0 comunque un <strong>notevole risparmio di tempo e di denaro<\/strong> alle parti.<\/p>\n<p>Le <strong>opportunit\u00e0<\/strong> e gli <strong>incentivi<\/strong> della legge sulla Mediazione hanno comportato una notevole crescita di questo tipo di procedure negli anni, anche perch\u00e9 un accordo raggiunto in Mediazione ha una solidit\u00e0 molto maggiore un semplice contratto perch\u00e9<strong> l\u2019accordo conciliativo \u00e8 un titolo esecutivo<\/strong> e se una delle parti non rispetta gli impegni presi nell'accordo l\u2019altra potr\u00e0 immediatamente farlo valere senza dover fare causa.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"e' vero che se raggiungo un accordo in mediazione ho un titolo esecutivo? s\u00ec, l\u2019art. 12 del d.lgs. 28\/2010 stabilisce che gli accordi raggiunti in mediazione, se non sono contrari all\u2019ordine pubblico o alle norme imperative , costituisce titolo esecutivo per l\u2019 espropriazione forzata, l\u2019esecuzione per consegna e rilascio , l\u2019esecuzione degli obblighi di fare e non fare , nonch\u00e9 per l\u2019iscrizione di ipoteca giudiziale. volgarmente si dice che un accordo conciliativo ha la stessa forza e la stessa efficacia di una sentenza di un giudice perch\u00e9 se una delle parti non rispetta gli impegni presi nell\u2019accordo l\u2019altra potr\u00e0 immediatamente farlo valere senza dover fare causa all\u2019inadempiente.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-3\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-3\">\n        <span>E' vero che se raggiungo un accordo in Mediazione ho un titolo esecutivo?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-3\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-3\">\n<p>S\u00ec, l\u2019art. 12 del d.lgs. 28\/2010 stabilisce che gli accordi raggiunti in Mediazione, <strong>se non sono contrari all\u2019ordine pubblico o alle norme imperative<\/strong>, costituisce <strong>titolo esecutivo<\/strong> per l\u2019<strong>espropriazione<\/strong> forzata, l\u2019esecuzione per <strong>consegna e rilascio<\/strong>, l\u2019esecuzione degli <strong>obblighi di fare e non fare<\/strong>, nonch\u00e9 per l\u2019iscrizione di <strong>ipoteca giudiziale.<\/strong><\/p>\n<p>Volgarmente si dice che un accordo conciliativo <strong>ha la stessa forza e la stessa efficacia di una sentenza<\/strong> di un giudice perch\u00e9 se una delle parti non rispetta gli impegni presi nell\u2019accordo l\u2019altra potr\u00e0 immediatamente farlo valere senza dover fare causa all\u2019inadempiente.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"quali sono i vantaggi della mediazione? i vantaggi della mediazione sono innumerevoli. segnaliamo i pi\u00f9 rilevanti: l\u2019accordo raggiunto in mediazione \u00e8 un titolo esecutivo le spese della procedura sono nettamente inferiori rispetto le spese processuali (in certi casi meno di un decimo!) e sono fisse e perfettamente prevedibili. la mediazione dura al massimo 3 mesi in mediazione le parti contano pi\u00f9 di tutti . sono i veri protagonisti della procedura la trattativa avviene davanti un soggetto terzo e imparziale che aiuta a smorzare la conflittualit\u00e0 esistente fra le parti in mediazione si possono raggiungere soluzioni inimmaginabili in giudizio (in mediazione c\u2019\u00e8 sempre la possibilit\u00e0 di \u201c allargare la torta \u201d) nel processo, molto spesso, non ci sono vincitori ma soltanto sconfitti e una grande incertezza. in mediazione, invece, per raggiungere un accordo \u00e8 necessario che tutte le parti trovino una certa soddisfazione sono previsti diversi incentivi fiscali che consentono di risparmiare molto (vedi esenzione imposta di registro e credito di imposta)\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-4\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-4\">\n        <span>Quali sono i vantaggi della Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-4\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-4\">\n<p>I <strong>vantaggi<\/strong> della Mediazione sono innumerevoli. Segnaliamo i pi\u00f9 rilevanti:<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019accordo raggiunto in Mediazione \u00e8 un <strong>titolo esecutivo<\/strong><\/li>\n<li>Le <strong>spese<\/strong> della procedura sono <strong>nettamente inferiori<\/strong> rispetto le spese processuali (in certi casi meno di un decimo!) e sono fisse e perfettamente prevedibili.<br \/>\nLa Mediazione dura al <strong>massimo 3 mesi<\/strong><\/li>\n<li>In Mediazione <strong>le parti contano pi\u00f9 di tutti<\/strong>. Sono i veri protagonisti della procedura<\/li>\n<li>La trattativa avviene <strong>davanti un soggetto terzo e imparziale<\/strong> che aiuta a <strong>smorzare<\/strong> la <strong>conflittualit\u00e0<\/strong> esistente fra le parti<\/li>\n<li>In Mediazione si possono raggiungere <strong>soluzioni inimmaginabili<\/strong> in giudizio (in Mediazione c\u2019\u00e8 sempre la possibilit\u00e0 di \u201c<strong>allargare la torta<\/strong>\u201d)<\/li>\n<li>Nel processo, molto spesso, non ci sono vincitori ma soltanto sconfitti e una grande incertezza. In Mediazione, invece, per raggiungere un accordo \u00e8 necessario che tutte le parti trovino una certa soddisfazione<\/li>\n<li>Sono previsti diversi<strong> incentivi fiscali<\/strong> che consentono di risparmiare molto (vedi esenzione imposta di registro e credito di imposta)<\/li>\n<\/ul>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"qual \u00e8 la differenza tra mediazione e conciliazione? spesso si usa impropriamente il termine conciliazione al posto di mediazione. in altri casi le due parole si usano come sinonimi. in realt\u00e0 esiste una differenza sostanziale: la mediazione \u00e8 la procedura svolta presso un organismo accreditato al ministero della giustizia e con la presenza di un mediatore professionale che ha lo scopo di ristabilire un dialogo fra le parti e stimolare una trattativa che possa portare al raggiungimento di un accordo conciliativo. la conciliazione rappresenta l'accordo raggiunto grazie a una mediazione civile. una conciliazione appunto! esistono anche altre procedure simili alla mediazione civile che chiamate conciliazione. normalmente si basano su problematiche minori come i casi di una controversia telefonica o relativa ai servizi urbani (gas, acqua, luce). queste procedure (introdotte nel 2017) devono essere svolte davanti ad un organismo accreditato all'autority garante del mercato di riferimento. rimedia offre questo servizio dal 2019 . esistono infine le conciliazioni paritetiche: sono procedure pi\u00f9 semplici basate su protocolli di intesa fra associazioni dei consumatori e aziende di grandi dimensioni. per approfondire il tema si rimanda al sito della confconsumatori http:\/\/www.confconsumatori.it\/accesso-alla-giustizia-e-conciliazioniconfconsumatori-ed-i-protocolli-di-conciliazioni-sottoscritti\/\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-5\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-5\">\n        <span>Qual \u00e8 la differenza tra Mediazione e conciliazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-5\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-5\">\n<p><img decoding=\"async\" class=\"lazyload alignright wp-image-87\" src=\"http:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/post-med-copia-1024x568.jpg\" data-orig-src=\"http:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/post-med-copia-1024x568.jpg\" alt=\"\" width=\"433\" height=\"240\" srcset=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27433%27%20height%3D%27240%27%20viewBox%3D%270%200%20433%20240%27%3E%3Crect%20width%3D%27433%27%20height%3D%27240%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-srcset=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/post-med-copia-1024x568.jpg 1024w, https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/post-med-copia-300x166.jpg 300w, https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/post-med-copia-768x426.jpg 768w, https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/post-med-copia-840x466.jpg 840w, https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/post-med-copia-541x300.jpg 541w, https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/post-med-copia.jpg 1170w\" data-sizes=\"auto\" data-orig-sizes=\"(max-width: 433px) 100vw, 433px\" \/>Spesso si usa impropriamente il termine conciliazione al posto di Mediazione. In altri casi le due parole si usano come sinonimi.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 esiste una differenza sostanziale:<strong> la Mediazione \u00e8 la procedura<\/strong> svolta presso un Organismo accreditato al Ministero della Giustizia e con la presenza di un Mediatore professionale che ha lo scopo di ristabilire un dialogo fra le parti e stimolare una trattativa che possa portare al raggiungimento di un accordo conciliativo.<\/p>\n<p>La <strong>conciliazione<\/strong> rappresenta <strong>l'accordo<\/strong> raggiunto grazie a una mediazione civile. Una conciliazione appunto!<\/p>\n<p>Esistono anche altre <strong>procedure simili<\/strong> alla Mediazione civile che chiamate conciliazione. Normalmente si basano su problematiche minori come i casi di una controversia <strong>telefonica<\/strong> o relativa ai servizi urbani <strong>(Gas, Acqua, Luce).<\/strong><\/p>\n<p>Queste procedure (introdotte nel 2017) devono essere svolte davanti ad un Organismo accreditato all'Autority Garante del mercato di riferimento.<\/p>\n<p><strong>Rimedia offre questo servizio dal 2019<\/strong>.<\/p>\n<p>Esistono infine le conciliazioni <strong>paritetiche:<\/strong> sono procedure pi\u00f9 semplici basate su protocolli di intesa fra associazioni dei consumatori e aziende di grandi dimensioni.<\/p>\n<p>Per approfondire il tema si rimanda al sito della Confconsumatori http:\/\/www.confconsumatori.it\/accesso-alla-giustizia-e-conciliazioniconfconsumatori-ed-i-protocolli-di-conciliazioni-sottoscritti\/<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"cosa sono gli organismi di mediazione? gli organismi di mediazione sono degli enti pubblici o privati che hanno ottenuto l\u2019accreditamento al registro degli organismi di mediazione del ministero della giustizia. per ottenere l\u2019accreditamento \u00e8 molto importante possedere specifici requisiti: economici, professionali e di onorabilit\u00e0 oltre a una polizza assicurativa a tutela degli utenti. il progetto rimedia nasce nel 2010 da un gruppo di professionisti del diritto e della \"vecchia\" conciliazione. in quei mesi abbiamo deciso di dare alla nostra esperienza un contorno ufficiale e abbiamo quindi costituito la societ\u00e0 e avviato l'iter per l'accreditamento. l'11 maggio 2011 il ministero della giustizia ci ha accreditato al numero 297 del registro! il registro degli organismi di mediazione \u00e8 consultabile sul sito del ministero della giustizia https:\/\/mediazione.giustizia.it\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-6\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-6\">\n        <span>Cosa sono gli Organismi di Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-6\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-6\">\n<p>Gli <strong>Organismi di Mediazione<\/strong> sono degli enti pubblici o privati che hanno ottenuto l\u2019accreditamento al <em>Registro degli Organismi di Mediazione<\/em> del <strong>Ministero della Giustizia.<\/strong><\/p>\n<p>Per ottenere l\u2019accreditamento \u00e8 molto importante possedere specifici requisiti: economici, professionali e di onorabilit\u00e0 oltre a una polizza assicurativa a tutela degli utenti.<\/p>\n<p>Il progetto <strong>Rimedia<\/strong> nasce nel <strong>2010<\/strong> da un gruppo di professionisti del diritto e della \"vecchia\" conciliazione. In quei mesi abbiamo deciso di dare alla nostra esperienza un contorno ufficiale e abbiamo quindi costituito la societ\u00e0 e avviato l'iter per l'accreditamento.<\/p>\n<p>L'11 Maggio 2011 il Ministero della Giustizia ci ha accreditato al numero 297 del Registro!<\/p>\n<p>Il Registro degli Organismi di Mediazione \u00e8 consultabile sul sito del Ministero della Giustizia https:\/\/Mediazione.giustizia.it<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"chi \u00e8 il mediatore? il mediatore \u00e8 un facilitatore professionista assolutamente imparziale che utilizza le proprie competenze e capacit\u00e0 per guidare due o pi\u00f9 parti in lite nel delicato percorso per raggiungere un accordo conciliativo . il mediatore \u00e8, e deve sempre rimanere, terzo e imparziale e non pu\u00f2 avere nessun interesse connesso con la controversia che sta trattando. deve infondere fiducia e contribuire attivamente alla discussione senza mai prendere le difese di nessuno. non da ragione o torto a qualcuno ma raccoglie quante pi\u00f9 informazioni possibili sugli interessi di tutte le parti e cerca di aiutarle a trovare una soluzione ragionevole e soddisfacente per entrambe. cit. \u201csono il signor wolf. risolvo problemi\u201d. (pulp fiction \u2013 q. tarantino)\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-7\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-7\">\n        <span>Chi \u00e8 il Mediatore?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-7\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-7\">\n<p>Il <strong>Mediatore<\/strong> \u00e8 un <strong>facilitatore<\/strong> professionista assolutamente <strong>imparziale<\/strong> che utilizza le proprie competenze e capacit\u00e0 per guidare due o pi\u00f9 parti in lite nel delicato percorso per raggiungere un <strong>accordo conciliativo<\/strong>.<\/p>\n<p>Il Mediatore \u00e8, e deve sempre rimanere, terzo e imparziale e non pu\u00f2 avere nessun interesse connesso con la controversia che sta trattando. Deve infondere <strong>fiducia<\/strong> e contribuire <strong>attivamente<\/strong> alla discussione senza mai prendere le difese di nessuno. Non da ragione o torto a qualcuno ma raccoglie quante pi\u00f9 informazioni possibili sugli <strong>interessi<\/strong>\n<strong>di tutte le parti<\/strong> e cerca di aiutarle a trovare una soluzione ragionevole e soddisfacente per entrambe.<\/p>\n<blockquote><p>Cit. \u201cSono il Signor Wolf. Risolvo problemi\u201d. (Pulp Fiction \u2013 Q. tarantino)<\/p><\/blockquote>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"posso scegliere il mio mediatore? chi lo nomina? s\u00ec, le parti possono scegliere il proprio mediatore ed \u00e8 la legge stessa a consentirlo. anzi, quando questo accade \u00e8 sicuramente positivo perch\u00e9 vuol dire che le parti hanno fiducia in uno specifico professionista. il mediatore deve comunque essere terzo e imparziale. se non lo fosse rischierebbe di danneggiare tutte le parti e soprattutto quella che tenta di agevolare. scegliere il mediatore significa quindi affidarsi ad uno specifico professionista per la stima professionale che si ha di lui, non per ragioni di opportunit\u00e0. per scegliere un mediatore esistono due modi: le parti depositano congiuntamente la domanda di mediazione e individuano il mediatore che pi\u00f9 gli ispira fiducia. il mediatore viene richiesto dalla parte che ha depositato la domanda di mediazione. anche in questo caso la scelta va considerata positivamente anche se l'ultima parola spetta sempre al responsabile dell\u2019organismo secondo i criteri previsti nel regolamento. bisogna ricordare che il mediatore svolge una funzione propositiva rispetto alla trattativa da svolgere e che maggiore soddisfazione professionale si ottiene quando le parti raggiungono l'accordo. se una delle parti dovesse ritenere che il mediatore ha perso l'imparzialit\u00e0 che deve contraddistinguerlo c'\u00e8 sempre la possibilit\u00e0 di chiederne la sostituzione per giustificati motivi. in ogni caso il mediatore non ha poteri nei confronti delle parti ed \u00e8 quindi difficile che possa arrecare dei danni.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-8\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-8\">\n        <span>Posso scegliere il mio mediatore? Chi lo nomina?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-8\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-8\">\n<p>S\u00ec,<strong> le parti possono scegliere il proprio Mediatore <\/strong>ed \u00e8 la legge stessa a consentirlo. Anzi, quando questo accade \u00e8 sicuramente positivo perch\u00e9 vuol dire che le parti hanno <strong>fiducia<\/strong> in uno specifico professionista.<\/p>\n<p>Il Mediatore deve comunque essere <strong>terzo<\/strong> e <strong>imparziale.<\/strong>\u00a0Se non lo fosse rischierebbe di danneggiare tutte le parti e soprattutto quella che tenta di agevolare. Scegliere il mediatore significa quindi affidarsi ad uno specifico professionista per la stima professionale che si ha di lui, non per ragioni di opportunit\u00e0.<\/p>\n<p>Per scegliere un Mediatore esistono due modi:<\/p>\n<ol>\n<li>Le parti depositano <strong>congiuntamente<\/strong> la domanda di mediazione e <strong>individuano<\/strong> il Mediatore che pi\u00f9 gli ispira fiducia.<\/li>\n<li>Il Mediatore<strong> viene richiesto dalla parte<\/strong> che ha depositato la domanda di mediazione. Anche in questo caso <strong>la scelta va considerata positivamente<\/strong> anche se l'ultima parola spetta sempre al Responsabile dell\u2019Organismo secondo i criteri previsti nel regolamento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Bisogna ricordare che il Mediatore svolge una funzione propositiva rispetto alla trattativa da svolgere e che maggiore soddisfazione professionale si ottiene quando le parti raggiungono l'accordo.<\/p>\n<p>Se una delle parti dovesse ritenere che il Mediatore ha perso l'imparzialit\u00e0 che deve contraddistinguerlo c'\u00e8 sempre la possibilit\u00e0 di chiederne la sostituzione per giustificati motivi.<\/p>\n<p>In ogni caso il Mediatore non ha poteri nei confronti delle parti ed \u00e8 quindi difficile che possa arrecare dei danni.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"si pu\u00f2 ricusare un mediatore? s\u00ec, se il mediatore non desse pi\u00f9 garanzie di imparzialit\u00e0, non rispettasse l\u2019art. 14 del d.lgs. 28\/2010 o il codice etico dell\u2019organismo, la parte che ne ha interesse pu\u00f2 chiedere al responsabile dell\u2019organismo di sostituirlo. ovviamente la richiesta deve essere motivata. qualora il ruolo di mediatore fosse ricoperto dal responsabile dell\u2019organismo il regolamento stabilisce chi sia il soggetto che deve provvedere alla sostituzione se ne ricorrono giustificati motivi. si riporta l\u2019art. 14 obblighi del mediatore 1. al mediatore e ai suoi ausiliari \u00e8 fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; \u00e8 fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. 2. al mediatore \u00e8 fatto, altres\u00ec, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale \u00e8 designato, una dichiarazione di imparzialit\u00e0 secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonch\u00e9 gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialit\u00e0 nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. 3. su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione \u00e8 svolta dal responsabile dell'organismo.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-9\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-9\">\n        <span>Si pu\u00f2 ricusare un mediatore?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-9\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-9\">\n<p>S\u00ec, se il mediatore non desse pi\u00f9 garanzie di imparzialit\u00e0, non rispettasse l\u2019art. 14 del d.lgs. 28\/2010 o il codice etico dell\u2019Organismo, la parte che ne ha interesse pu\u00f2 chiedere al Responsabile dell\u2019Organismo di sostituirlo. Ovviamente la richiesta deve essere motivata.<\/p>\n<p>Qualora il ruolo di mediatore fosse ricoperto dal Responsabile dell\u2019Organismo il Regolamento stabilisce chi sia il soggetto che deve provvedere alla sostituzione se ne ricorrono giustificati motivi.<\/p>\n<p>Si riporta l\u2019Art. 14 Obblighi del mediatore<br \/>\n1. Al mediatore e ai suoi ausiliari \u00e8 fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; \u00e8 fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.<br \/>\n2. Al mediatore \u00e8 fatto, altres\u00ec, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale \u00e8 designato, una dichiarazione di imparzialit\u00e0 secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonch\u00e9 gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialit\u00e0 nello svolgimento della Mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.<br \/>\n3. Su istanza di parte, il responsabile dell'Organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la Mediazione \u00e8 svolta dal responsabile dell'Organismo.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"si pu\u00f2 chiedere al mediatore di dare la sua opinione su chi ha ragione? no! il mediatore non \u00e8 un giudice e deve rimanere sempre equidistante dalle parti. la sua \u00e8 una funzione facilitativa e propulsiva. il mediatore pu\u00f2 formulare delle ipotesi di lavoro o delle proposte conciliative informali. e' possibile chiedere al mediatore anche una proposta di accordo formale che avverr\u00e0 per iscritto. questo tipo di proposta pu\u00f2 avere delle conseguenze nel successivo giudizio qualora qualcuna delle parti non la accetti. ma si tratta sempre di attivit\u00e0 di mediazione. il mediatore non \u00e8 un giudice e non gli compete stabilire chi ha ragione e chi torto.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-10\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-10\">\n        <span>Si pu\u00f2 chiedere al Mediatore di dare la sua opinione su chi ha ragione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-10\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-10\">\n<p>No! <strong>Il mediatore non \u00e8 un giudice<\/strong> e deve rimanere <strong>sempre equidistante<\/strong> dalle parti. La sua \u00e8 una funzione facilitativa e propulsiva.<\/p>\n<p>Il mediatore pu\u00f2 formulare delle ipotesi di lavoro o delle proposte conciliative informali.<\/p>\n<p>E' possibile chiedere al Mediatore anche una <a href=\"http:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/il-mediatore-formula-delle-proposte-conciliative\/\">proposta di accordo formale<\/a> che avverr\u00e0 per iscritto. Questo tipo di proposta pu\u00f2 avere delle conseguenze nel successivo giudizio qualora qualcuna delle parti non la accetti. Ma si tratta sempre di attivit\u00e0 di mediazione. Il Mediatore non \u00e8 un giudice e non gli compete stabilire chi ha ragione e chi torto.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"il mediatore formula delle proposte conciliative? ci sono due diverse tipologie di proposte conciliative. le proposte informali che mediatore formula come ipotesi di lavoro durante la trattativa e che mirano a stimolare il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise. le proposte di conciliazione formali formulate per iscritto . queste ultime possono avere delle conseguenze e devono essere dunque utilizzate con molta parsimonia. e' consigliabile verificare cosa prevede in tal senso il regolamento di procedura del singolo organismo prima di affidarcisi. approfondimento. le conseguenze della proposta di conciliazione sono 2, sono alternative fra loro, e possono essere verificate soltanto quando, fallita la mediazione, il giudice emetter\u00e0 la propria sentenza: art. 13, comma 1 , d. lgs. 28\/2010: se la sentenza corrisponde interamente al contenuto della proposta formale di conciliazione il giudice condanna la parte che ha rifiutato la proposta (anche se \u00e8 la parte che ha \u201cvinto\u201d in giudizio) al pagamento sia delle spese processuali che al rimborso delle spese sostenute dalla sua controparte e al pagamento di una sanzione pecuniaria (il principio che sta dietro questa previsione si basa sul concetto che se una delle parti aveva la possibilit\u00e0 di ottenere dalla proposta di conciliazione le stesse cose che in un secondo momento il giudice gli ha assegnato vuol dire che avrebbe potuto evitare il giudizio e ricevere gi\u00e0 quanto gli spettava. decidendo di non accontentarsi si assume le responsabilit\u00e0 dei costi della giustizia). art. 13, comma 2 , d. lgs. 28\/2010: se la sentenza non corrisponde interamente al contenuto della proposta formale di conciliazione e il giudice ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni , pu\u00f2 stabilire che chi ha \u201cvinto\u201d in giudizio non abbia diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute se questi ha rifiutato la proposta (il principio ispiratore di questa seconda ipotesi \u00e8 il medesimo della prima ma attenuato perch\u00e9 la soluzione avanzata dal mediatore non \u00e8 esattamente corrispondente alla sentenza). cosa possono fare gli organismi per evitare proposte formali non apprezzate dalle parti? bisogna anzitutto premettere che la mediazione civile \u00e8 uno strumento alternativo alla giustizia dei tribunali. il mediatore non \u00e8 un giudice e non deve nemmeno \u201cgiocare al piccolo giudice\u201d. il mediatore ha un ruolo importante e molto diverso che mira al raggiungimento di un accordo che molto spesso rappresenta un risultato migliore di qualsiasi sentenza perch\u00e9 in mediazione non abbiamo il vincolo del \u201cgiusto secondo diritto\u201d. si possono quindi regolare i rapporti in maniera molto pi\u00f9 creativa e soddisfacente. a parte questa valutazione di carattere generale bisogna distinguere due diverse ipotesi: tutte le parti chiedono espressamente al mediatore di formulare una proposta formale di conciliazione. in questo caso sono le stesse parti (tutte!) a chiedere di utilizzare lo strumento e questo significa che hanno piena fiducia nel mediatore e che hanno piacere di ricevere una sua valutazione. in questi casi il mediatore non pu\u00f2 rifiutarsi e dovr\u00e0 formulare la proposta personalmente. la proposta viene richiesta soltanto da alcune parti oppure \u00e8 lo stesso mediatore a ritenerla utile. in questo caso si corre un rischio importante perch\u00e9 il mediatore si trova a formulare una proposta di conciliazione formale anche nei confronti di chi non l\u2019ha chiesta e il rischio consiste nel fatto che quel mediatore, durante gli incontri, potrebbe essere venuto a conoscenza di fatti o atti che possono sbilanciare gli equilibri fra le parti. in questo caso risulta molto importante che il regolamento di procedura dell\u2019organismo ponga dei limiti. rimedia ha deciso che in questi casi il mediatore che dovr\u00e0 formulare la proposta dovr\u00e0 necessariamente essere un soggetto diverso dal mediatore che ha svolto gli incontri di modo tale che la proposta sia formulata soltanto sulla base dei documenti che le parti decideranno di fornirgli e senza il rischio che possa utilizzare informazioni ricevute durante gli incontri. esistono organismi che hanno radicalmente eliminato la possibilit\u00e0 di formulare una proposta formale di conciliazione. a noi non \u00e8 sembrato opportuno eliminare uno strumento che in alcuni casi si \u00e8 rivelato utile (si pensi al caso in cui una delle parti sia un condominio o un ente pubblico: in questi casi il rappresentante ha difficolt\u00e0 a prendersi la responsabilit\u00e0 di chiedere apertamente al mediatore di formulare una proposta formale di conciliazione ma ciononostante pu\u00f2 pensare che la proposta da parte di un terzo possa aiutarli a decidere) in ogni caso la proposta di conciliazione, anche quella formale, non deve essere redatta necessariamente cercando di indovinare quale sarebbe la soluzione in giudizio. le proposte formali di conciliazione pi\u00f9 efficaci possono essere proposte comunque transattive, conciliative. le parti, dopo una trattativa che non \u00e8 andata a buon fine, talvolta hanno piacere di ragionare su una soluzione conciliativa ipotizzata autonomamente da una terza persona.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-11\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-11\">\n        <span>Il Mediatore formula delle proposte conciliative?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-11\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-11\">\n<h3>Ci sono <strong>due diverse tipologie di proposte conciliative.<\/strong><\/h3>\n<ol>\n<li>Le proposte informali che Mediatore formula come <strong>ipotesi di lavoro<\/strong> durante la trattativa e che mirano a <strong>stimolare il dialogo<\/strong> e la ricerca di <strong>soluzioni condivise.<\/strong><\/li>\n<li>Le <strong>proposte di conciliazione formali formulate per iscritto<\/strong>. Queste ultime <strong>possono avere delle conseguenze e devono essere dunque utilizzate con molta parsimonia. <\/strong>E'\u00a0consigliabile verificare cosa prevede in tal senso il Regolamento di procedura del singolo Organismo prima di affidarcisi.<\/li>\n<\/ol>\n<h3>Approfondimento.<br \/>\nLe conseguenze della proposta di conciliazione sono 2, sono alternative fra loro, e possono essere verificate soltanto quando, fallita la Mediazione, il giudice emetter\u00e0 la propria sentenza:<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Art. 13, comma 1<\/strong>, d. lgs. 28\/2010:<strong> Se la sentenza corrisponde interamente al contenuto della proposta<\/strong> formale di conciliazione il Giudice condanna la parte che ha rifiutato la proposta (anche se \u00e8 la parte che ha \u201cvinto\u201d in giudizio) al pagamento sia delle spese processuali che al rimborso delle spese sostenute dalla sua controparte e al pagamento di una sanzione pecuniaria (il principio che sta dietro questa previsione si basa sul concetto che se una delle parti aveva la possibilit\u00e0 di ottenere dalla proposta di conciliazione le stesse cose che in un secondo momento il giudice gli ha assegnato vuol dire che avrebbe potuto evitare il giudizio e ricevere gi\u00e0 quanto gli spettava. Decidendo di non accontentarsi si assume le responsabilit\u00e0 dei costi della giustizia).<\/li>\n<li><strong>Art. 13, comma 2<\/strong>, d. lgs. 28\/2010: <strong>Se la sentenza non corrisponde interamente al contenuto della proposta<\/strong> formale di conciliazione<strong> e il giudice ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni<\/strong>, pu\u00f2 stabilire che chi ha \u201cvinto\u201d in giudizio non abbia diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute se questi ha rifiutato la proposta (il principio ispiratore di questa seconda ipotesi \u00e8 il medesimo della prima ma attenuato perch\u00e9 la soluzione avanzata dal mediatore non \u00e8 esattamente corrispondente alla sentenza).<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Cosa possono fare gli Organismi per evitare proposte formali non apprezzate dalle parti?<\/h4>\n<p>Bisogna anzitutto premettere che la Mediazione Civile \u00e8 uno strumento alternativo alla giustizia dei tribunali. Il Mediatore non \u00e8 un giudice e non deve nemmeno \u201cgiocare al piccolo giudice\u201d. Il Mediatore ha un ruolo importante e molto diverso che mira al raggiungimento di un accordo che molto spesso rappresenta un risultato migliore di qualsiasi sentenza perch\u00e9 in Mediazione non abbiamo il vincolo del \u201cgiusto secondo diritto\u201d. Si possono quindi regolare i rapporti in maniera molto pi\u00f9 creativa e soddisfacente.<\/p>\n<h4>A parte questa valutazione di carattere generale bisogna distinguere due diverse ipotesi:<\/h4>\n<ul>\n<li><strong>Tutte le parti chiedono espressamente al Mediatore di formulare una proposta formale di conciliazione.<\/strong> In questo caso sono le stesse parti (tutte!) a chiedere di utilizzare lo strumento e questo significa che hanno piena fiducia nel Mediatore e che hanno piacere di ricevere una sua valutazione. In questi casi il mediatore non pu\u00f2 rifiutarsi e dovr\u00e0 formulare la proposta personalmente.<\/li>\n<li><strong>La proposta viene richiesta soltanto da alcune parti oppure \u00e8 lo stesso Mediatore a ritenerla utile.<\/strong> in questo caso si corre un rischio importante perch\u00e9 il mediatore si trova a formulare una proposta di conciliazione formale anche nei confronti di chi non l\u2019ha chiesta e il rischio consiste nel fatto che quel mediatore, durante gli incontri, potrebbe essere venuto a conoscenza di fatti o atti che possono sbilanciare gli equilibri fra le parti. In questo caso risulta molto importante che il Regolamento di procedura dell\u2019Organismo ponga dei limiti. Rimedia ha deciso che in questi casi il Mediatore che dovr\u00e0 formulare la proposta dovr\u00e0 necessariamente essere un soggetto diverso dal Mediatore che ha svolto gli incontri di modo tale che la proposta sia formulata soltanto sulla base dei documenti che le parti decideranno di fornirgli e senza il rischio che possa utilizzare informazioni ricevute durante gli incontri.<br \/>\nEsistono Organismi che hanno radicalmente eliminato la possibilit\u00e0 di formulare una proposta formale di conciliazione. A noi non \u00e8 sembrato opportuno eliminare uno strumento che in alcuni casi si \u00e8 rivelato utile (si pensi al caso in cui una delle parti sia un condominio o un ente pubblico: in questi casi il rappresentante ha difficolt\u00e0 a prendersi la responsabilit\u00e0 di chiedere apertamente al mediatore di formulare una proposta formale di conciliazione ma ciononostante pu\u00f2 pensare che la proposta da parte di un terzo possa aiutarli a decidere)<br \/>\nIn ogni caso la proposta di conciliazione, anche quella formale, non deve essere redatta necessariamente cercando di indovinare quale sarebbe la soluzione in giudizio. Le proposte formali di conciliazione pi\u00f9 efficaci possono essere proposte comunque transattive, conciliative. Le parti, dopo una trattativa che non \u00e8 andata a buon fine, talvolta hanno piacere di ragionare su una soluzione conciliativa ipotizzata autonomamente da una terza persona.<\/li>\n<\/ul>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"in mediazione \u00e8 obbligatorio l'avvocato? in mediazione l\u2019assistenza di un avvocato \u00e8 obbligatoria quando si anche la mediazione \u00e8 obbligatoria . bisogna quindi guardare alle materie previste dall\u2019art. 5, comma 1-bis del d. lgs. 28\/2010, ossia: condominio diritti reali divisione successioni ereditarie patti di famiglia locazione comodato affitto di aziende risarcimento del danno derivante da responsabilit\u00e0 medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0 contratti assicurativi, bancari e finanziari nelle altre materie la presenza dell\u2019avvocato \u00e8 facoltativa. a prescindere dall'obbligo , la partecipazione col proprio avvocato di fiducia va considerata comunque un valore aggiunto. in mediazione, infatti, si valutano spesso diverse ipotesi di soluzione ed \u00e8 molto importante avere sempre ben chiaro da una parte il valore di queste soluzioni, dall\u2019altra confrontarle con le alternative (anche giudiziarie) e con i rischi che queste comportano. il mediatore, per il ruolo che ricopre, non potr\u00e0 dare queste risposte. ricordate sempre che il mediatore deve avere cura degli interessi di tutte le parti, l\u2019avvocato, invece, cura soltanto l\u2019interesse del proprio cliente e ha le competenze per valutare la convenienza di un determinato accordo o il grado di soddisfazione che questo pu\u00f2 rappresentare all\u2019interno di un contesto molto complesso come quello del contenzioso civile.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-12\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-12\">\n        <span>In Mediazione \u00e8 obbligatorio l'Avvocato?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-12\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-12\">\n<p>In Mediazione l\u2019assistenza di un Avvocato <strong>\u00e8 obbligatoria quando si anche la Mediazione \u00e8 obbligatoria<\/strong>.<\/p>\n<p>Bisogna quindi guardare alle materie previste dall\u2019Art. 5, comma 1-bis del d. lgs. 28\/2010, ossia:<\/p>\n<ul>\n<li>condominio<\/li>\n<li>diritti reali<\/li>\n<li>divisione<\/li>\n<li>successioni ereditarie<\/li>\n<li>patti di famiglia<\/li>\n<li>locazione<\/li>\n<li>comodato<\/li>\n<li>affitto di aziende<\/li>\n<li>risarcimento del danno derivante da responsabilit\u00e0 medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0<\/li>\n<li>contratti assicurativi, bancari e finanziari<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nelle altre materie la presenza dell\u2019Avvocato \u00e8 facoltativa.<br \/>\n<strong>A prescindere dall'obbligo<\/strong>, la partecipazione col proprio Avvocato di fiducia <strong>va considerata comunque un valore aggiunto.<\/strong> In Mediazione, infatti, <strong>si valutano spesso diverse ipotesi di soluzione ed \u00e8 molto importante avere sempre ben chiaro da una parte il valore di queste soluzioni, dall\u2019altra confrontarle con le alternative<\/strong> (anche giudiziarie) <strong>e con i rischi<\/strong> che queste comportano. Il Mediatore, per il ruolo che ricopre, non potr\u00e0 dare queste risposte.<\/p>\n<p>Ricordate sempre che il Mediatore deve avere cura degli interessi di tutte le parti, l\u2019Avvocato, invece, cura soltanto l\u2019interesse del proprio cliente e ha le competenze per valutare la convenienza di un determinato accordo o il grado di soddisfazione che questo pu\u00f2 rappresentare all\u2019interno di un contesto molto complesso come quello del contenzioso civile.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"su chi ricade l'obbligo di avviare la mediazione in caso di decreto ingiuntivo (parte opponente o parte opposta)? scarica la sentenza negli ultimi anni si \u00e8 discusso molto su quale fosse la parte processuale gravata dall'onere di promuovere la mediazione procedimenti per ingiunzione. la problematica \u00e8 molto rilevante perch\u00e9 ne va della procedibilit\u00e0 della domanda (e quindi anche del decreto ingiuntivo). la c.d. riforma cartabia ha finalmente tolto ogni dubbio . l'art. 5-bis (procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) infatti recita cos\u00ec: 1. quando l\u2019azione di cui all\u2019articolo 5, comma 1, \u00e8 stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l\u2019onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all\u2019articolo 6. a tale udienza, se la mediazione non \u00e8 stata esperita, dichiara l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese. prima di questa riforma era intervenuta anche la corte di cassazione. secondo la sentenza della corte di cassazione civile \u2013 sezioni unite \u2013 del 18 settembre 2020 , n. 19596 (pres. travaglino, rel. cirillo) nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione obbligatoria va promossa dalla parte opposta . il principio di diritto enunciato dalla suprema corte: \" nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione \u00e8 a carico della parte opposta ; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilit\u00e0 di cui al citato comma 1-bis conseguir\u00e0 la revoca del decreto ingiuntivo \". nel motivare la decisione (in aperto contrasto con precedenti pronunce sempra della cassazione), gli ermellini adducono le seguenti riflessioni. da un punto di vista normativo (analisi testuale delle norme di riferimento): la prima norma \u00e8 quella dell' art. 4, comma 2 d.lgs. 28\/2010 . il quale, nel regolare l'accesso alla mediazione, stabilisce come debba essere proposta la relativa domanda e specificamente dispone, al comma 2, che \"l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa\". e' una caratteristica tipica del nostro sistema processuale il fatto che sia l'attore, cio\u00e8 colui il quale assume l'iniziativa processuale, a dover chiarire, tra le altre cose, l'oggetto e le ragioni della pretesa. appare almeno curioso, quindi, ipotizzare che l'opponente, cio\u00e8 il debitore \u2013 ossia chi si \u00e8 limitato a reagire all'iniziativa del creditore \u2013 sia costretto ad indicare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che non \u00e8 la sua. art 5, comma 1-bis: l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione \u00e8 posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'\u00e8 alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo \u00e8 il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale). non a caso, infatti, l'art. 643 c.p.c., comma 3, stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite la terza disposizione significativa \u00e8 quella del d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6 , il quale dispone che \"dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale\". e' agevole collegare questa previsione con gli artt. 2943 e 2945 c.c., i quali regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della prescrizione e l'ultrattivit\u00e0 dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo (art. 2945, comma 3, cit.). l'art. 5, comma 6, anzi, prevede pure un effetto impeditivo della decadenza \"per una sola volta\". va da s\u00e8 che non appare logico che un effetto favorevole all'attore come l'interruzione della prescrizione si determini grazie ad un'iniziativa assunta dal debitore, posto che l'opponente nella fase di opposizione al monitorio \u00e8, appunto, il debitore (convenuto in senso sostanziale). motivazioni di ordine logico e sistematico: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo \u00e8 l'opposto ad avere la qualit\u00e0 di creditore in senso sostanziale . la legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione; a quel punto, non solo \u00e8 certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma pu\u00f2 anche dirsi che la causa si \u00e8 incanalata lungo un percorso ordinario. instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha pi\u00f9 rilievo che il contraddittorio sia differito; e dunque appare pi\u00f9 conforme al sistema, letto nella sua globalit\u00e0, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sar\u00e0 il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione. un secondo argomento sistematico si deduce confrontando le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si propenda per l'una o per l'altra soluzione. se, infatti, si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte, la conseguenza \u00e8 che alla pronuncia di improcedibilit\u00e0 far\u00e0 seguito l'irrevocabilit\u00e0 del decreto ingiuntivo; se l'onere, invece, \u00e8 a carico dell'opposto, la sua inerzia comporter\u00e0 l'improcedibilit\u00e0 e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potr\u00e0 essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilit\u00e0 del decreto. nella prima ipotesi, quindi, definitivit\u00e0 del risultato; nella seconda, mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla. rilievi di natura costituzionale: com'\u00e8 noto, la corte costituzionale \u00e8 stata chiamata pi\u00f9 volte a pronunciarsi sulla legittimit\u00e0 della c.d. giurisdizione condizionata ed ha dichiarato l'illegittimit\u00e0 costituzionale di numerose disposizioni che prevedevano, appunto, simili forme di giurisdizione. tra le numerose pronunce deve essere ricordata la sentenza n. 98 del 2014 nella quale il giudice delle leggi, occupandosi di una norma del processo tributario (il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, comma 2), ne ha dichiarato l'illegittimit\u00e0 costituzionale nella parte in cui prevedeva l'obbligo di presentazione di un reclamo agli uffici tributari come condizione di proponibilit\u00e0 della domanda, con la conseguenza che la mancata presentazione di quel reclamo determinava l'inammissibilit\u00e0 del ricorso. la corte ha ricordato che le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purch\u00e8 ricorrano certi limiti; e che comunque sono illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dall'azione giudiziaria. dovendo scegliere tra due contrapposte interpretazioni, le sezioni unite non possono che preferire quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale; porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilit\u00e0 del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non \u00e8 giurisdizionale. e\u2019 indubbio che nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo deve necessariamente prevalere. alcuni riferimenti alla precedente sentenza del 2015: la disciplina della mediazione obbligatoria non si applica fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; il che significa \u2013 dato il carattere non necessario della pronuncia delle ordinanze di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. \u2013 che il procedimento di mediazione potrebbe anche \"non trovare per nulla applicazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo\". la tesi seguita dalla sentenza n. 24629 del 2015 trova il proprio fondamento nell'affermazione secondo cui, poich\u00e9 \u00e8 l'opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione, \u00e8 su di lui che deve gravare l'onere di avviare la procedura di mediazione. d'altro canto, per\u00f2, \u00e8 sostenibile anche l'altra tesi, che ha dalla sua il fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo \u00e8 il convenuto opposto ad essere l'attore in senso sostanziale; e con la proposizione dell'opposizione il giudizio torna ad essere un normale giudizio di cognizione gli uffici di merito che, al contrario, non hanno seguito il citato indirizzo hanno richiamato soprattutto due argomenti: 1) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti riprendono ciascuna il proprio ruolo ed \u00e8 il creditore opposto a doversi attivare per la procedura di mediazione, come normalmente avverrebbe se si trattasse di una causa ordinaria; 2) l'improcedibilit\u00e0 del giudizio di opposizione per mancato avvio della procedura di mediazione determinerebbe la caducazione del decreto ingiuntivo, cio\u00e8 la sua revoca, senza pregiudizio della possibilit\u00e0 di ottenere un altro decreto ingiuntivo identico al precedente, mentre l'orientamento della sentenza n. 24629 del 2015 conduce al risultato per cui all'improcedibilit\u00e0 dell'opposizione deve fare seguito l'irrevocabilit\u00e0 del decreto ingiuntivo. altri passaggi interessanti: l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa (art. 4, c. 2). e' naturale che sia l'attore, cio\u00e8 chi assume l'iniziativa processuale, a dover chiarire l'oggetto e le ragioni della pretesa; sarebbe invece illogico pretendere che sia l'opponente, cio\u00e8 il debitore, a dover precisare oggetto e ragioni di una pretesa \"non sua\". il commento: questa nuova pronuncia, dunque, da una parte stravolge l'intepretazione del 2015 dei giudici di legittimit\u00e0 (sentenza 24629\/2015) nella quale si riteneva che l'onere ricadesse sull'opponente considerandolo come parte attrice sostanziale del processo ordinario di cognizione. d'altra parte pone fine ad un inaccettabile incertezza causata dai contrapporti orientamenti fra i giudici di merito rispetto ad una rgomento \u2013 l'accesso alla giustizia \u2013 di primaria importanza costituzionale e sociale. scarica la sentenza\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-13\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-13\">\n        <span>Su chi ricade l'obbligo di avviare la mediazione in caso di decreto ingiuntivo (parte opponente o parte opposta)?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-13\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-13\">\n<p><a href=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Cassazione-sezioni-unite-sentenza-19596-2020.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Scarica la sentenza<\/a><\/p>\n<p>Negli ultimi anni si \u00e8 discusso molto su quale fosse la parte processuale gravata dall'onere di promuovere la mediazione procedimenti per ingiunzione. La problematica \u00e8 molto rilevante perch\u00e9 ne va della procedibilit\u00e0 della domanda (e quindi anche del decreto ingiuntivo).<\/p>\n<p><strong>La c.d. Riforma Cartabia ha finalmente tolto ogni dubbio<\/strong>. L'art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) infatti recita cos\u00ec:<br \/>\n1. Quando l\u2019azione di cui all\u2019articolo 5, comma 1, \u00e8 stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l\u2019onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all\u2019articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non \u00e8 stata esperita, dichiara l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.<\/p>\n<p>Prima di questa riforma era intervenuta anche la Corte di Cassazione.<\/p>\n<p>Secondo la sentenza della Corte di <strong>Cassazione<\/strong> Civile \u2013 <strong>Sezioni Unite<\/strong> \u2013 del <strong>18 settembre 2020<\/strong>, n. 19596 (Pres. Travaglino, Rel. Cirillo) nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione obbligatoria <strong>va promossa dalla parte opposta<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: <\/strong><\/p>\n<p>\"<strong>Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria<\/strong> ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, <strong>l'onere di promuovere la procedura di mediazione \u00e8 a carico della parte opposta<\/strong>; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilit\u00e0 di cui al citato comma 1-bis <strong>conseguir\u00e0 la revoca del decreto ingiuntivo<\/strong>\".<\/p>\n<p>Nel motivare la decisione (in aperto contrasto con precedenti pronunce sempra della Cassazione), gli ermellini adducono le seguenti riflessioni.<\/p>\n<p><strong>Da un punto di vista normativo (analisi testuale delle norme di riferimento):<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>La prima norma \u00e8 quella dell'<strong>art. 4, comma 2 D.Lgs. 28\/2010<\/strong>. il quale, nel regolare l'accesso alla mediazione, stabilisce come debba essere proposta la relativa domanda e specificamente dispone, al comma 2, che \"l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa\". E' una caratteristica tipica del nostro sistema processuale il fatto che sia l'attore, cio\u00e8 colui il quale assume l'iniziativa processuale, a dover chiarire, tra le altre cose, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Appare almeno curioso, quindi, ipotizzare che l'opponente, cio\u00e8 il debitore \u2013 ossia chi si \u00e8 limitato a reagire all'iniziativa del creditore \u2013 sia costretto ad indicare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che non \u00e8 la sua.<\/li>\n<li><strong>Art 5, comma 1-bis:\u00a0<\/strong>l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione \u00e8 posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'\u00e8 alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo \u00e8 il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale). Non a caso, infatti, l'art. 643 c.p.c., comma 3, stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite<\/li>\n<li>La terza disposizione significativa \u00e8 quella del D.Lgs. n. 28 del 2010, <strong>art. 5, comma 6<\/strong>, il quale dispone che \"dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale\". E' agevole collegare questa previsione con gli artt. 2943 e 2945 c.c., i quali regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della prescrizione e l'ultrattivit\u00e0 dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo (art. 2945, comma 3, cit.). L'art. 5, comma 6, anzi, prevede pure un effetto impeditivo della decadenza \"per una sola volta\". Va da s\u00e8 che non appare logico che un effetto favorevole all'attore come l'interruzione della prescrizione si determini grazie ad un'iniziativa assunta dal debitore, posto che l'opponente nella fase di opposizione al monitorio \u00e8, appunto, il debitore (convenuto in senso sostanziale).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Motivazioni di ordine logico e sistematico:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo \u00e8 l'opposto ad avere la qualit\u00e0 di creditore in senso sostanziale<\/strong>. La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione; a quel punto, non solo \u00e8 certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma pu\u00f2 anche dirsi che la causa si \u00e8 incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha pi\u00f9 rilievo che il contraddittorio sia differito; e dunque appare pi\u00f9 conforme al sistema, letto nella sua globalit\u00e0, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sar\u00e0 il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.<\/li>\n<li>Un secondo argomento sistematico si deduce confrontando le <strong>diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti<\/strong> a seconda che si propenda per l'una o per l'altra soluzione. Se, infatti, si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte, la conseguenza \u00e8 che alla pronuncia di improcedibilit\u00e0 far\u00e0 seguito l'irrevocabilit\u00e0 del decreto ingiuntivo; se l'onere, invece, \u00e8 a carico dell'opposto, la sua inerzia comporter\u00e0 l'improcedibilit\u00e0 e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potr\u00e0 essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilit\u00e0 del decreto. Nella prima ipotesi, quindi, definitivit\u00e0 del risultato; nella seconda, mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Rilievi di natura costituzionale:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Com'\u00e8 noto, la Corte costituzionale \u00e8 stata chiamata pi\u00f9 volte a pronunciarsi sulla <strong>legittimit\u00e0 della c.d. giurisdizione condizionata<\/strong> ed ha dichiarato l'illegittimit\u00e0 costituzionale di numerose disposizioni che prevedevano, appunto, simili forme di giurisdizione. Tra le numerose pronunce deve essere ricordata la sentenza n. 98 del 2014 nella quale il Giudice delle leggi, occupandosi di una norma del processo tributario (il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, comma 2), ne ha dichiarato l'illegittimit\u00e0 costituzionale nella parte in cui prevedeva l'obbligo di presentazione di un reclamo agli uffici tributari come condizione di proponibilit\u00e0 della domanda, con la conseguenza che la mancata presentazione di quel reclamo determinava l'inammissibilit\u00e0 del ricorso. La Corte ha ricordato che le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purch\u00e8 ricorrano certi limiti; e che comunque sono illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dall'azione giudiziaria.<\/li>\n<li>Dovendo scegliere tra due contrapposte interpretazioni, le Sezioni Unite non possono che preferire quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale; <strong>porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilit\u00e0 del decreto ingiuntivo<\/strong> come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non \u00e8 giurisdizionale.<\/li>\n<li><strong>E\u2019 indubbio che nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo deve necessariamente prevalere.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Alcuni riferimenti alla precedente sentenza del 2015:<\/p>\n<p>La disciplina della mediazione obbligatoria non si applica fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; il che significa \u2013 dato il carattere non necessario della pronuncia delle ordinanze di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. \u2013 che il procedimento di mediazione potrebbe anche \"non trovare per nulla applicazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo\".<\/p>\n<p>La tesi seguita dalla sentenza n. 24629 del 2015 trova il proprio fondamento nell'affermazione secondo cui, poich\u00e9 \u00e8 l'opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione, \u00e8 su di lui che deve gravare l'onere di avviare la procedura di mediazione. D'altro canto, per\u00f2, \u00e8 sostenibile anche l'altra tesi, che ha dalla sua il fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo \u00e8 il convenuto opposto ad essere l'attore in senso sostanziale; e con la proposizione dell'opposizione il giudizio torna ad essere un normale giudizio di cognizione<\/p>\n<p>Gli uffici di merito che, al contrario, non hanno seguito il citato indirizzo hanno richiamato soprattutto due argomenti: 1) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti riprendono ciascuna il proprio ruolo ed \u00e8 il creditore opposto a doversi attivare per la procedura di mediazione, come normalmente avverrebbe se si trattasse di una causa ordinaria; 2) l'improcedibilit\u00e0 del giudizio di opposizione per mancato avvio della procedura di mediazione determinerebbe la caducazione del decreto ingiuntivo, cio\u00e8 la sua revoca, senza pregiudizio della possibilit\u00e0 di ottenere un altro decreto ingiuntivo identico al precedente, mentre l'orientamento della sentenza n. 24629 del 2015 conduce al risultato per cui all'improcedibilit\u00e0 dell'opposizione deve fare seguito l'irrevocabilit\u00e0 del decreto ingiuntivo.<\/p>\n<p>Altri passaggi interessanti:<\/p>\n<p>L'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa (art. 4, c. 2). E' naturale che sia l'attore, cio\u00e8 chi assume l'iniziativa processuale, a dover chiarire l'oggetto e le ragioni della pretesa; sarebbe invece illogico pretendere che sia l'opponente, cio\u00e8 il debitore, a dover precisare oggetto e ragioni di una pretesa \"non sua\".<\/p>\n<p>Il commento:<\/p>\n<p><strong>Questa nuova pronuncia, dunque, da una parte stravolge l'intepretazione del 2015 dei giudici di legittimit\u00e0 (Sentenza 24629\/2015) nella quale si riteneva che l'onere ricadesse sull'opponente considerandolo come parte attrice sostanziale del processo ordinario di cognizione. D'altra parte pone fine ad un inaccettabile incertezza causata dai contrapporti orientamenti fra i giudici di merito rispetto ad una rgomento \u2013 l'accesso alla giustizia \u2013 di primaria importanza costituzionale e sociale.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Cassazione-sezioni-unite-sentenza-19596-2020.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Scarica la sentenza<\/a><\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"se una parte si presenta in mediazione senza avvocato? dipende! se si tratta di una mediazione volontaria non c'\u00e8 nessun problema (anche se \u00e8 sempre consigliabile dotarsi di un legale di fiducia che possa consigliare opportunamente la parte). in caso di mediazione obbligatoria (quindi su una delle materie previste dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28\/2010) invece la difesa legale, oltre che opportuna, \u00e8 obbligatoria . questo non vuol dire che il mediatore non potr\u00e0 svolgere ugualmente l'incontro (il mediatore deve sempre svolgere il primo incontro salvo che l'istante rinuncia alla domanda). sulla possibilit\u00e0 di partecipare agli incontri senza l'avvocato in mediazione obbligatoria possono essere effettuate delle valutazioni di opportunit\u00e0. attenzione: queste informazioni non rappresentano una regola ma una semplice valutazione di opportunit\u00e0. si ragiona in questo modo quando le parti preferiscono valutare la possibilit\u00e0 di raggiungere un accordo conciliativo anche a scapito della formalit\u00e0 della procedura. questo significa che la validit\u00e0 della procedura stessa o della partecipazione della parte sprovvista di avvocato possa essere considerata nulla! la partecipazione della parte senza avvocato \u00e8 subordinata anzitutto all'accettazione delle altre parti e del mediatore la costituzione in mediazione sar\u00e0 irrituale . questo pu\u00f2 assumere un significato diverso in base all'esito della mediazione: in mediazione si raggiunge un accordo: l'accordo raggiunto avr\u00e0 al validit\u00e0 di una semplice transazione e potrebbe quindi non essere considerato valido come titolo esecutivo in mediazione non si raggiunge l'accordo: la partecipazione irrituale dovrebbe essere considerata dal giudice come se la parte non avesse partecipato all'incontro con le conseguenze procedurali previste in tal caso. il mediatore , in casi del genere, e sempre che la presenza della parte sia accettata da tutti, dovrebbe sempre dare atto della costituzione irrituale della parte . qualora lo ritenesse opportuno pu\u00f2 fare un verbale di rinvio invitando la parte sprovvista a dotarsi di un legale per l'incontro successivo.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-14\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-14\">\n        <span>Se una parte si presenta in mediazione senza avvocato?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-14\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-14\">\n<p>Dipende!<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/se-una-parte-si-presenta-in-mediazione-senza-avvocato\/wesley-tingey-tdnljgxvh3s-unsplash-2\/\" rel=\"attachment wp-att-2252\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload alignright  wp-image-2252\" src=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/wesley-tingey-TdNLjGXVH3s-unsplash-2.jpg\" data-orig-src=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/wesley-tingey-TdNLjGXVH3s-unsplash-2.jpg\" alt=\"\" width=\"513\" height=\"342\" srcset=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27513%27%20height%3D%27342%27%20viewBox%3D%270%200%20513%20342%27%3E%3Crect%20width%3D%27513%27%20height%3D%27342%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-srcset=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/wesley-tingey-TdNLjGXVH3s-unsplash-2.jpg 900w, https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/wesley-tingey-TdNLjGXVH3s-unsplash-2-300x200.jpg 300w, https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/wesley-tingey-TdNLjGXVH3s-unsplash-2-768x512.jpg 768w\" data-sizes=\"auto\" data-orig-sizes=\"(max-width: 513px) 100vw, 513px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Se si tratta di una <strong>mediazione volontaria<\/strong> non c'\u00e8 nessun problema (anche se \u00e8 sempre consigliabile dotarsi di un legale di fiducia che possa consigliare opportunamente la parte).<\/p>\n<p>In caso di <strong>mediazione obbligatoria<\/strong> (quindi su una delle materie previste dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28\/2010) invece <strong>la difesa legale, oltre che opportuna, \u00e8 obbligatoria<\/strong>.<\/p>\n<p>Questo non vuol dire che il mediatore non potr\u00e0 svolgere ugualmente l'incontro (il mediatore deve sempre svolgere il primo incontro salvo che l'istante rinuncia alla domanda).<\/p>\n<p>Sulla possibilit\u00e0 di partecipare agli incontri senza l'avvocato in mediazione obbligatoria possono essere effettuate delle valutazioni di opportunit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE: queste informazioni non rappresentano una regola ma una semplice valutazione di opportunit\u00e0.\u00a0Si ragiona in questo modo quando le parti preferiscono valutare la possibilit\u00e0 di raggiungere un accordo conciliativo anche a scapito della formalit\u00e0 della procedura. Questo significa che la validit\u00e0 della procedura stessa o della partecipazione della parte sprovvista di avvocato possa essere considerata nulla!<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>la partecipazione della parte senza avvocato<strong> \u00e8 subordinata anzitutto all'accettazione delle altre parti e del mediatore<\/strong><\/li>\n<li>la costituzione in mediazione<strong> sar\u00e0 irrituale<\/strong>. Questo pu\u00f2 assumere un significato diverso in base all'esito della mediazione:\n<ol>\n<li><strong>In mediazione si raggiunge un accordo:<\/strong>\u00a0 l'accordo raggiunto avr\u00e0 al validit\u00e0 di una semplice transazione e potrebbe quindi non essere considerato valido come titolo esecutivo<\/li>\n<li><strong>In mediazione non si raggiunge l'accordo:<\/strong> la partecipazione irrituale dovrebbe essere considerata dal giudice come se la parte non avesse partecipato all'incontro con le conseguenze procedurali previste in tal caso.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il Mediatore<\/strong>, in casi del genere, e sempre che la presenza della parte sia accettata da tutti, <strong>dovrebbe sempre dare atto della costituzione irrituale della parte<\/strong>. Qualora lo ritenesse opportuno pu\u00f2 fare un verbale di rinvio invitando la parte sprovvista a dotarsi di un legale per l'incontro successivo.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"prescrizione e decadenza: come funziona in mediazione? la domanda di mediazione ha effetti sia sulla prescrizione che sulla decadenza ! il momento che conta \u00e8 quello della comunicazione alle altre parti . quindi la prescrizione viene interrotta e sospesa per tutta la durata del procedimento. ripartir\u00e0 da zero dal momento della conclusione del procedimento. la decadenza viene impedita per una sola volta. questo significa che se la mediazione si conclude negativamente la domanda giudiziale dovr\u00e0 essere proposta entro il medesimo termine di decadenza originariamente proposto. la nuova decadenza (uguale alla prima) inizia a decorrere dal momento del deposito del verbale presso la segreteria dell\u2019organismo.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-15\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-15\">\n        <span>Prescrizione e decadenza: come funziona in mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-15\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-15\">\n<p>La domanda di mediazione <strong>ha effetti sia sulla prescrizione che sulla decadenza<\/strong>!<\/p>\n<p>Il momento che conta \u00e8 quello della <strong>comunicazione alle altre parti<\/strong>.<\/p>\n<p>Quindi la <strong>prescrizione<\/strong> viene <strong>interrotta e<\/strong>\n<strong>sospesa<\/strong> per tutta la durata del procedimento. Ripartir\u00e0 da zero dal momento della conclusione del procedimento.<\/p>\n<p>La <strong>decadenza<\/strong> viene impedita per una sola volta. Questo significa che se la mediazione si conclude negativamente la domanda giudiziale dovr\u00e0 essere proposta entro il medesimo termine di decadenza originariamente proposto. La nuova decadenza (uguale alla prima) inizia a decorrere dal momento del deposito del verbale presso la segreteria dell\u2019organismo.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"quando \u00e8 obbligatoria la mediazione? la mediazione \u00e8 obbligatoria quando la controversia che si affronta ricade in una delle materie previste dall'art. 5 del d.lgs. 28\/2010. quindi in queste materie: condominio diritti reali divisione successioni ereditarie patti di famiglia locazione comodato affitto di aziende contratti assicurativi, bancari e finanziari risarcimento del danno derivante da responsabilit\u00e0 medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0 associazione in partecipazione consorzio franchising opera rete somministrazione societ\u00e0 di persone subfornitura in questi casi, per poter agire in giudizio, bisogner\u00e0 aver prima tentato una mediazione presso un organismo accreditato al ministero della giustizia. la cosa pi\u00f9 importante \u00e8 sapere che la mediazione civile pu\u00f2 essere sfruttata anche nelle altre materie (pi\u00f9 in generale in qualsiasi occasione si tratta di diritti disponibili). perch\u00e9 non esiste situazione migliore di una mediazione attivata volontariamente.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-16\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-16\">\n        <span>Quando \u00e8 obbligatoria la Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-16\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-16\">\n<p>La <strong>Mediazione \u00e8 obbligatoria<\/strong> quando la controversia che si affronta ricade in una delle materie previste dall'art. 5 del d.lgs. 28\/2010.<\/p>\n<p>Quindi in queste materie:<\/p>\n<ul>\n<li>Condominio<\/li>\n<li>Diritti reali<\/li>\n<li>Divisione<\/li>\n<li>Successioni ereditarie<\/li>\n<li>Patti di famiglia<\/li>\n<li>Locazione<\/li>\n<li>Comodato<\/li>\n<li>Affitto di aziende<\/li>\n<li>Contratti assicurativi, bancari e finanziari<\/li>\n<li>Risarcimento del danno derivante da responsabilit\u00e0 medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicit\u00e0<\/li>\n<li>Associazione in partecipazione<\/li>\n<li>Consorzio<\/li>\n<li>Franchising<\/li>\n<li>Opera<\/li>\n<li>Rete<\/li>\n<li>Somministrazione<\/li>\n<li>Societ\u00e0 di persone<\/li>\n<li>Subfornitura<\/li>\n<\/ul>\n<p>In questi casi, per poter agire in giudizio, bisogner\u00e0 aver prima tentato una Mediazione presso un Organismo accreditato al Ministero della Giustizia.<\/p>\n<p>La cosa pi\u00f9 importante \u00e8 sapere che la Mediazione Civile pu\u00f2 essere sfruttata anche nelle altre materie (pi\u00f9 in generale in qualsiasi occasione si tratta di diritti disponibili). Perch\u00e9 non esiste situazione migliore di una mediazione attivata volontariamente.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"sono previste sanzioni per chi non partecipa alla mediazione? s\u00ec, la mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta delle conseguenze . anzitutto perch\u00e9 il giudice pu\u00f2 valutare la mancata partecipazione come argomento di prova e quindi svantaggiare in sentenza chi non ha preso parte alla procedura. inoltre, se la mancata partecipazione avviene in una mediazione obbligatoria, la legge prevede anche una sanzione economica per la parte assente. questa dovr\u00e0 pagare doppio il contributo unificato del tribunale. inoltre il giudice, se richiesto, pu\u00f2 altres\u00ec condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. infine, se a non partecipare \u00e8 una pubblica amministrazione e il giudice applica la sanzione, lo stesso inoltrer\u00e0 il provvedimento anche alla corte dei conti per le opportune verifiche. perch\u00e9 si prevedono qeuste sanzioni? perch\u00e9 la legge vuole che tutte le parti si sforzino di collaborare per provare ad evitare il giudizio, anche i dipendenti pubblici. per questo motivo la legge ha previsto dei casi in cui il tentativo di conciliazione \u00e8 obbligatorio e sarebbe uno sforzo inutile se le controparti potessero evitare liberamente il tavolo della trattativa.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-17\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-17\">\n        <span>Sono previste sanzioni per chi non partecipa alla Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-17\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-17\">\n<p>S\u00ec, la mancata partecipazione senza giustificato motivo <strong>comporta delle conseguenze<\/strong>.<\/p>\n<p>Anzitutto perch\u00e9 il giudice pu\u00f2 valutare la mancata partecipazione come <strong><em>argomento di prova <\/em><\/strong>e quindi svantaggiare in sentenza chi non ha preso parte alla procedura.<\/p>\n<p>Inoltre, se la mancata partecipazione avviene in una Mediazione obbligatoria, la legge prevede anche una <strong>sanzione economica<\/strong> per la parte assente. Questa dovr\u00e0 pagare doppio il contributo unificato del Tribunale. Inoltre il giudice, se richiesto, pu\u00f2 altres\u00ec condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.<\/p>\n<p>Infine, se a non partecipare \u00e8 una Pubblica Amministrazione e il giudice applica la sanzione, lo stesso inoltrer\u00e0 il provvedimento anche alla Corte dei Conti per le opportune verifiche.<\/p>\n<p><strong>Perch\u00e9 si prevedono qeuste sanzioni?<\/strong><br>Perch\u00e9 la legge vuole che tutte le parti si sforzino di collaborare per provare ad evitare il giudizio, anche i dipendenti pubblici. Per questo motivo la legge ha previsto dei casi in cui il tentativo di conciliazione \u00e8 obbligatorio e sarebbe uno sforzo inutile se le controparti potessero evitare liberamente il tavolo della trattativa.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"che cosa \u00e8 il principio di riservatezza in mediazione? le norme sulla mediazione civile impongono a tutti i soggetti che partecipano un obbligo di riservatezza totale rispetto alle informazioni acquisite all\u2019interno della procedura. si tratta di un fondamentale e importantissimo presidio di tutela degli utenti. questo perch\u00e9 in mediazione \u2013 a differenza di quanto avviene in tribunale, dove siamo abituati a sentire frasi tipo \u201cqualsiasi cosa dir\u00e0 potr\u00e0 essere utilizzata contro di lei\u201d \u2013 tutto quello che le parti dicono non pu\u00f2 essere utilizzato fuori dalla procedura. questo consente alle parti di poter giocare a \u201ccarte scoperte\u201d e mirare a trovare un accordo che soddisfi i reali interessi e non parlare soltanto di pretese giuridiche. ma vi \u00e8 di pi\u00f9. in mediazione, infatti, il mediatore ha la facolt\u00e0 di svolgere degli incontri separati con ciascuna parte e il proprio avvocato. questi sono gli incontri pi\u00f9 importanti , perch\u00e9 sar\u00e0 possibile affrontare alcuni temi della controversia in un ambiente pi\u00f9 riservato. possono esistere infatti delle informazioni che la parte ha piacere di affrontare con il mediatore ma che preferisce tenere celate alla propria controparte. gli incontri separati sono uno strumento imprescindibile per la buona riuscita di ogni mediazione proprio per questi motivi. anche in questi casi la parte che si confida col mediatore \u00e8 tutelata dal principio di riservatezza della mediazione . le informazioni che si acquisiscono durante questi incontri non possono essere riportate alla controparte se non con l\u2019espressa autorizzazione di chi le ha fornite e nei limiti di quanto autorizzato. molto spesso sar\u00e0 importante riferire soltanto alcuni elementi o una sintesi dei concetti raccolti. il mediatore si concentrer\u00e0 soltanto su quelle informazioni che sono effettivamente utili ai fini della trattativa e terr\u00e0 celate quelle che la parte vuol mantenere segrete. risulta dunque molto importante potersi fidare del mediatore e parlare con lui in massima trasparenza affinch\u00e9 questi possa intuire il percorso pi\u00f9 adatto per dare soddisfazione agli interessi delle parti. cit. \u201cil dottore \u00e8 come il confessore, e tenergli nascosto qualcosa sarebbe sciocco.\u201d (f. dostoevskij)\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-18\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-18\">\n        <span>Che cosa \u00e8 il principio di riservatezza in Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-18\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-18\">\n<p>Le norme sulla Mediazione Civile impongono a tutti i soggetti che partecipano un <strong>obbligo di riservatezza totale<\/strong> rispetto alle informazioni acquisite all\u2019interno della procedura.<\/p>\n<p>Si tratta di un<strong> fondamentale e importantissimo presidio di tutela<\/strong> degli utenti.<br \/>\nQuesto perch\u00e9 in Mediazione \u2013 a differenza di quanto avviene in Tribunale, dove siamo abituati a sentire frasi tipo \u201cqualsiasi cosa dir\u00e0 potr\u00e0 essere utilizzata contro di lei\u201d \u2013 tutto quello che le parti dicono non pu\u00f2 essere utilizzato fuori dalla procedura.<\/p>\n<p>Questo consente alle parti di poter<strong> giocare a \u201ccarte scoperte\u201d<\/strong> e mirare a trovare un accordo che soddisfi <strong>i reali interessi<\/strong> e non parlare soltanto di pretese giuridiche.<\/p>\n<p>Ma vi \u00e8 di pi\u00f9. In Mediazione, infatti, il mediatore ha la facolt\u00e0 di svolgere degli<strong> incontri separati<\/strong> con ciascuna parte e il proprio Avvocato.<\/p>\n<p>Questi <strong>sono gli incontri pi\u00f9 importanti<\/strong>, perch\u00e9 sar\u00e0 possibile affrontare alcuni temi della controversia in un ambiente pi\u00f9 riservato. Possono esistere infatti delle informazioni che la parte ha piacere di affrontare con il Mediatore ma che preferisce tenere celate alla propria controparte.<\/p>\n<p>Gli incontri separati sono uno strumento imprescindibile per la buona riuscita di ogni Mediazione proprio per questi motivi. <strong>Anche in questi casi la parte che si confida col Mediatore \u00e8 tutelata dal principio di riservatezza della Mediazione<\/strong>. Le informazioni che si acquisiscono durante questi incontri non possono essere riportate alla controparte se non con<strong> l\u2019espressa autorizzazione<\/strong> di chi le ha fornite e nei limiti di quanto autorizzato.<\/p>\n<p>Molto spesso sar\u00e0 importante riferire soltanto alcuni elementi o una sintesi dei concetti raccolti. Il Mediatore si concentrer\u00e0 soltanto su quelle informazioni che sono effettivamente utili ai fini della trattativa e terr\u00e0 celate quelle che la parte vuol mantenere segrete.<\/p>\n<p>Risulta dunque molto importante potersi fidare del mediatore e parlare con lui in massima trasparenza affinch\u00e9 questi possa intuire il percorso pi\u00f9 adatto per dare soddisfazione agli interessi delle parti.<\/p>\n<blockquote><p>Cit. \u201cIl dottore \u00e8 come il confessore, e tenergli nascosto qualcosa sarebbe sciocco.\u201d (F. Dostoevskij)<\/p><\/blockquote>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"quanto dura la procedura di mediazione? l\u2019art. 6 del d.lgs. 28\/2010 stabilisce che la mediazione deve durare al massimo 3 mesi (termine prorogabile su accordo delle parti di altri 3 mesi al massimo). anche questa previsione \u00e8 un presidio a tutela degli utenti . questo non vuol dire che non ci sia la possibilit\u00e0 di sforare questo termine ma l\u2019organismo e il mediatore possono farlo soltanto nell'interesse delle parti e solo se queste lo chiedono espressamente. ci sono molte controversie che per propria natura hanno bisogno di tempi pi\u00f9 lunghi. si pensi \u2013 ad esempio \u2013 ad una controversia in materia di eredit\u00e0 o su beni immobili: in questi casi, quasi sempre, le parti la necessit\u00e0 di approfondire questioni tecniche o digerire ipotesi relazionali deteriorate e necessitano di un tempo pi\u00f9 adeguato. un organismo serio e professionale, qualora ne ravvisi l\u2019utilit\u00e0 per le parti, non si rifiuter\u00e0 di offrire la propria disponibilit\u00e0 a lavorare pi\u00f9 a lungo.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-19\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-19\">\n        <span>Quanto dura la procedura di Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-19\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-19\">\n<p><img decoding=\"async\" class=\"lazyload alignright wp-image-256\" src=\"http:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dreamstimemaximum_129988867.jpg\" data-orig-src=\"http:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dreamstimemaximum_129988867.jpg\" alt=\"\" width=\"297\" height=\"297\" srcset=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27297%27%20height%3D%27297%27%20viewBox%3D%270%200%20297%20297%27%3E%3Crect%20width%3D%27297%27%20height%3D%27297%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-srcset=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dreamstimemaximum_129988867.jpg 1000w, https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dreamstimemaximum_129988867-150x150.jpg 150w, https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dreamstimemaximum_129988867-300x300.jpg 300w, https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dreamstimemaximum_129988867-768x768.jpg 768w\" data-sizes=\"auto\" data-orig-sizes=\"(max-width: 297px) 100vw, 297px\" \/>L\u2019art. 6 del d.lgs. 28\/2010 stabilisce che la Mediazione<strong> deve durare al massimo 3 mesi (termine prorogabile su accordo delle parti di altri 3 mesi al massimo). <\/strong><\/p>\n<p>Anche questa previsione \u00e8 un presidio a <strong>tutela degli utenti<\/strong>. Questo non vuol dire che non ci sia la possibilit\u00e0 di sforare questo termine ma l\u2019Organismo e il Mediatore possono farlo soltanto nell'interesse delle parti e solo se queste lo chiedono espressamente.<\/p>\n<p>Ci sono molte controversie che per propria natura hanno bisogno di tempi pi\u00f9 lunghi. Si pensi \u2013 ad esempio \u2013 ad una controversia in materia di eredit\u00e0 o su beni immobili: in questi casi, quasi sempre, le parti la necessit\u00e0 di approfondire questioni tecniche o digerire ipotesi relazionali deteriorate e necessitano di un tempo pi\u00f9 adeguato. Un Organismo serio e professionale, qualora ne ravvisi l\u2019utilit\u00e0 per le parti, non si rifiuter\u00e0 di offrire la propria disponibilit\u00e0 a lavorare pi\u00f9 a lungo.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"quanto dura un incontro di mediazione? quanti incontri si svolgono? la durata degli incontri, come il loro numero, \u00e8 imprevedibile! la durata di un incontro dipende da molti fattori (materia, complessit\u00e0, livello di dialogo fra le parti, ipotesi di lavoro, ecc.). esistono incontri della durata di pochi minuti e altri di qualche ora . in linea generale, qualora non si tratti di un incontro programmato gi\u00e0 in partenza come incontro veloce (es. di semplice aggiornamento) si consiglia sempre di riservare almeno un\u2019ora e mezza . a tutela delle parti, inoltre, \u00e8 previsto che l'organismo riservi almeno 2 ore (anche non consecutive) alla fase del primo incontro. anche rispetto al numero di incontri che si svolgeranno durante una procedura non esiste una risposta precisa. ci sono casi in cui con un solo incontro si arriva a conclusione e altri casi in cui ne serviranno 10. in ogni caso comanda il principio di utilit\u00e0 per le parti . la cosa positiva \u00e8 che le spese di mediazione sono fisse e non si calcolano sul numero di incontri svolti (al massimo potr\u00e0 essere prevista una leggera maggiorazione delle tariffe).\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-20\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-20\">\n        <span>Quanto dura un incontro di Mediazione? Quanti incontri si svolgono?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-20\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-20\">\n<p>La durata degli incontri, come il loro numero, \u00e8 imprevedibile!<\/p>\n<p>La durata di un incontro dipende da molti fattori (materia, complessit\u00e0, livello di dialogo fra le parti, ipotesi di lavoro, ecc.). <strong>Esistono incontri della durata di pochi minuti e altri di qualche ora<\/strong>. In linea generale, qualora non si tratti di un incontro programmato gi\u00e0 in partenza come incontro veloce (es. di semplice aggiornamento) si consiglia sempre di riservare <strong>almeno un\u2019ora e mezza<\/strong>.<\/p>\n<p>A tutela delle parti, inoltre, \u00e8 previsto che l'Organismo riservi almeno 2 ore\u00a0(anche non consecutive) alla fase del primo incontro.<\/p>\n<p>Anche rispetto al numero di incontri che si svolgeranno durante una procedura non esiste una risposta precisa. Ci sono casi in cui con un solo incontro si arriva a conclusione e altri casi in cui ne serviranno 10. In ogni caso <strong>comanda il principio di utilit\u00e0 per le parti<\/strong>. La cosa positiva \u00e8 che<strong> le spese di Mediazione sono fisse e non si calcolano sul numero di incontri<\/strong> svolti (al massimo potr\u00e0 essere prevista una leggera maggiorazione delle tariffe).<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"come scelgo l'organismo dove depositare la mia domanda di mediazione? bisogna anzitutto individuare un organismo che abbia la competenza territoriale per una determinata controversia. in secondo luogo \u2013 molto importante \u2013 bisogna individuare un organismo serio e professionale . i criteri possono essere molti ma sar\u00e0 sicuramente importante verificare: la storia e quindi gli anni di esperienza dell\u2019organismo. la qualit\u00e0 del regolamento di procedura. l'elenco dei mediatori e la loro professionalit\u00e0, competenza ed esperienza. se l\u2019organismo si occupa di effettuare le \u201cnotifiche\u201d (ebbene s\u00ec, esistono organismi che non offrono questo servizio). la possibilit\u00e0 di utilizzare una piattaforma adeguata agli standard indicati dal ministero per lo svolgimento della mediazione telematica (ad esempio non \u00e8 corretto l\u2019utilizzo di skype e simili). in alcuni casi, o in alcuni incontri, pu\u00f2 essere molto utile per le parti avere la possibilit\u00e0 di sfruttare la tecnologia. la possibilit\u00e0 di accedere al proprio account riservato per monitorare le procedure avviate. la possibilit\u00e0 di dialogare con la segreteria dell\u2019organismo e la disponibilit\u00e0 degli operatori.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-21\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-21\">\n        <span>Come scelgo l'Organismo dove depositare la mia domanda di Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-21\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-21\">\n<p><img decoding=\"async\" class=\"lazyload wp-image-321 alignright\" src=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27411%27%20height%3D%27272%27%20viewBox%3D%270%200%20411%20272%27%3E%3Crect%20width%3D%27411%27%20height%3D%27272%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-orig-src=\"http:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dreamstimemaximum_797423jpg-e1543279690607-1024x677.jpg\" alt=\"\" width=\"411\" height=\"272\" \/><\/p>\n<p>Bisogna anzitutto individuare un Organismo che abbia<strong> la competenza territoriale<\/strong> per una determinata controversia.<\/p>\n<p>In secondo luogo \u2013 molto importante \u2013 bisogna individuare un <strong>Organismo serio e professionale<\/strong>. I criteri possono essere molti ma sar\u00e0 sicuramente importante verificare:<\/p>\n<ul>\n<li>La storia e quindi gli anni di <strong>esperienza dell\u2019Organismo.<\/strong><\/li>\n<li>La <strong>qualit\u00e0<\/strong> del <strong>regolamento<\/strong> di procedura.<\/li>\n<li>L'elenco dei <strong>Mediatori<\/strong> e la loro professionalit\u00e0, competenza ed esperienza.<\/li>\n<li>Se l\u2019Organismo si occupa di effettuare le <strong>\u201cNotifiche\u201d<\/strong> (ebbene s\u00ec, esistono Organismi che non offrono questo servizio).<\/li>\n<li>La possibilit\u00e0 di utilizzare una <strong>piattaforma adeguata<\/strong> agli standard indicati dal Ministero per lo svolgimento della <strong>Mediazione telematica<\/strong> (ad esempio non \u00e8 corretto l\u2019utilizzo di Skype e simili). In alcuni casi, o in alcuni incontri, pu\u00f2 essere molto utile per le parti avere la possibilit\u00e0 di sfruttare la tecnologia.<\/li>\n<li>La possibilit\u00e0 di accedere al proprio\u00a0<strong>account riservato per monitorare le procedure avviate.<\/strong><\/li>\n<li>La possibilit\u00e0 di <strong>dialogare con la Segreteria<\/strong> dell\u2019Organismo e la disponibilit\u00e0 degli operatori.<\/li>\n<\/ul>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"cosa \u00e8 la mediazione delegata? la cosiddetta mediazione delegata \u00e8 una procedura di mediazione che viene avviata non perch\u00e9 si tratta di una materia prevista come obbligatoria o volontaria ma perch\u00e9 \u00e8 stato un giudice ad invitare (o a obbligare) le parti a svolgere una procedura di mediazione. questo significa che la mediazione inizier\u00e0 durante un processo civile fra un\u2019udienza e l\u2019altra. il giudice decide di inviare le parti in mediazione perch\u00e9 ritiene che possano trovare maggiore soddisfazione in un accordo conciliativo piuttosto che in una sentenza .\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-22\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-22\">\n        <span>Cosa \u00e8 la Mediazione delegata?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-22\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-22\">\n<p>La cosiddetta <strong>Mediazione delegata<\/strong> \u00e8 una procedura di Mediazione che viene avviata non perch\u00e9 si tratta di una materia prevista come obbligatoria o volontaria ma perch\u00e9<strong> \u00e8 stato un giudice ad invitare<\/strong> (o a obbligare) le parti a svolgere una procedura di Mediazione.<\/p>\n<p>Questo significa che <strong>la Mediazione inizier\u00e0 durante un processo civile<\/strong> fra un\u2019udienza e l\u2019altra. Il Giudice decide di inviare le parti in Mediazione perch\u00e9\u00a0<strong>ritiene che possano trovare maggiore soddisfazione in un accordo conciliativo piuttosto che in una sentenza<\/strong>.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"come si diventa mediatori? esistono dei requisiti specifici per diventare mediatore civile e commerciale. requisiti generali: possedere una laurea almeno triennale requisiti formativi: per ottenere il titolo di mediatore civile bisogner\u00e0 seguire un apposito corso di formazione di almeno 80 ore presso un ente pubblico o privato accreditato all\u2019apposito registro del ministero della giustizia e superare il relativo esame finale . peer chi non ha competenze giuridiche serve un modulo aggiuntivo di 14 ore il mediatore abilitato, come qualsiasi professionista, ha inoltre un obbligo di aggiornamento formativo che consiste nella partecipazione a dei corsi di aggiornamento di 18 ore ogni biennio. anche i corsi di aggiornamento devono essere svolti presso enti accreditati al ministero. rimedia \u00e8 un ente abilitato a rilasciare sia il titolo di mediatore civile che l\u2019attestato di partecipazione agli aggiornamenti obbligatori .\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-23\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-23\">\n        <span>Come si diventa Mediatori?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-23\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-23\">\n<p>Esistono dei requisiti specifici per diventare Mediatore Civile e Commerciale.<\/p>\n<h4>Requisiti generali:<\/h4>\n<ul>\n<li>possedere una <strong>laurea almeno triennale<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h4>Requisiti formativi:<\/h4>\n<p>Per ottenere il titolo di Mediatore Civile bisogner\u00e0 seguire un apposito corso di formazione di <strong>almeno 80 ore<\/strong> presso un ente pubblico o privato accreditato all\u2019apposito registro del Ministero della Giustizia e <strong>superare il relativo esame finale<\/strong>. Peer chi non ha competenze giuridiche serve un modulo aggiuntivo di 14 ore<\/p>\n<p>Il Mediatore abilitato, come qualsiasi professionista, ha inoltre un obbligo di aggiornamento formativo che consiste nella partecipazione a dei corsi di<strong> aggiornamento di 18 ore ogni biennio. <\/strong>Anche i corsi di aggiornamento devono essere svolti\u00a0presso Enti accreditati al Ministero.<\/p>\n<p><strong>Rimedia \u00e8 un ente abilitato a rilasciare sia il titolo di Mediatore Civile che l\u2019attestato di partecipazione agli aggiornamenti obbligatori<\/strong>.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"nella mediazione bisogna rispettare la competenza territoriale? s\u00ec, anche nella mediazione civile bisogna rispettare la competenza territoriale. di fondamentale importanza \u00e8 che l\u2019organismo abbia una sede regolarmente accreditata al ministero della giustizia in un qualsiasi comune che rientri nel circondario del tribunale che sarebbe competente qualora si dovesse procedere per le vie giudiziarie. ad es. se la competenza \u00e8 del circondario del tribunale di pisa, la sede della mediazione pu\u00f2 essere \u2013 oltre che a pisa \u2013 anche a pontedera o a san giuliano terme. bisogna ricordare che un organismo pu\u00f2 avere moltissime sedi regolari per lo svolgimento delle procedure. rimedia, grazie alla rete costruita anno dopo anno, \u00e8 in grado di coprire il 90% del territorio nazionale . il ministero della giustizia ha chiarito alcune questioni con la circolare che riportiamo. circolare 27 novembre 2013 \u2013 entrata in vigore dell\u2019art. 84 del d.l. 69\/2013 come convertito dalla l. 98\/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il d.lgs. 28\/2010. primi chiarimenti. luogo di deposito dell\u2019istanza l\u2019art 4 comma 1 del d.lgs. 28\/2010, come modificato dal decreto legge 69\/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98, prevede che \u201cla domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 \u00e8 presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. in caso di pi\u00f9 domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale \u00e8 stata presentata la prima domanda. per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza\u201d. tenuto conto di tale disposizione (\u2026) va chiarito che la domanda di mediazione dovr\u00e0 essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. a tal fine, si precisa che si terr\u00e0 conto della sede principale dell\u2019organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell\u2019ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia . per leggere il testo completo della circolare clicca qui .\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-24\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-24\">\n        <span>Nella Mediazione bisogna rispettare la competenza territoriale?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-24\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-24\">\n<h3><img decoding=\"async\" class=\"lazyload alignright wp-image-278\" src=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27411%27%20height%3D%27275%27%20viewBox%3D%270%200%20411%20275%27%3E%3Crect%20width%3D%27411%27%20height%3D%27275%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-orig-src=\"http:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/dreamstimemaximum_92138985-1024x684.jpg\" alt=\"\" width=\"411\" height=\"275\" \/>S\u00ec, anche nella Mediazione Civile bisogna rispettare la competenza territoriale.<\/h3>\n<p>Di fondamentale importanza \u00e8 che l\u2019Organismo abbia una <strong>sede regolarmente accreditata al Ministero della Giustizia<\/strong> in un qualsiasi <strong>Comune che rientri nel Circondario del Tribunale<\/strong> che sarebbe competente qualora si dovesse procedere per le vie giudiziarie.<\/p>\n<p>Ad es. se la competenza \u00e8 del circondario del Tribunale di Pisa, la Sede della Mediazione pu\u00f2 essere \u2013 oltre che a Pisa \u2013 anche a Pontedera o a San Giuliano Terme.<\/p>\n<p>Bisogna ricordare che un Organismo pu\u00f2 avere moltissime sedi regolari per lo svolgimento delle procedure.<\/p>\n<p><strong>Rimedia,<\/strong> grazie alla rete costruita anno dopo anno, <strong>\u00e8 in grado di coprire il 90% del territorio nazionale<\/strong>.<\/p>\n<h3>Il Ministero della Giustizia ha chiarito alcune questioni con la Circolare che riportiamo.<\/h3>\n<p><strong>Circolare 27 novembre 2013<\/strong> \u2013 Entrata in vigore dell\u2019art. 84 del d.l. 69\/2013 come convertito dalla l. 98\/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il d.lgs. 28\/2010. Primi chiarimenti.<\/p>\n<h4>Luogo di deposito dell\u2019istanza<\/h4>\n<p><em>L\u2019art 4 comma 1 del d.lgs. 28\/2010, come modificato dal decreto legge 69\/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98, prevede che \u201cla domanda di Mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 \u00e8 presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di pi\u00f9 domande relative alla stessa controversia, la Mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale \u00e8 stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>Tenuto conto di tale disposizione (\u2026) va chiarito che la domanda di Mediazione dovr\u00e0 essere presentata presso un Organismo di Mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.<\/em><br \/>\n<em>A tal fine, si\u00a0precisa che si terr\u00e0 conto della sede principale dell\u2019Organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino <strong>nell\u2019ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><strong>Per leggere il testo completo<\/strong> della Circolare <a href=\"https:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/it\/mg_1_8_1.page?contentId=SDC971358&previsiousPage=mg_16_1\">clicca qui<\/a>.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"come si notifica per pubblici proclami o a soggetto con residenza sconosciuta e non conoscibile? si applica anche alla mediazione? l'istanza di mediazione, perch\u00e9 abbia effetto, devono essere portate a conoscenza delle controparti insieme alla data del primo incontro. nella mediazione si parla di notifica in senso improprio (la notifica vera e propria \u00e8 un atto che appartiene alle procedure giudiziarie). l\u2019art. 8, comma 1, d.lgs. 28\/2010 stabilisce che \u201c la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione , anche a cura della parte istante .\u201d orbene ci sono alcuni casi in cui mandare una semplice raccomandata risulta praticamente impossibile . l\u2019esempio tipico si ha quando dovendo svolgere una mediazione per una controversia che riguarda un terreno scopriamo che gli ultimi proprietari registrati al catasto sono soggetti nati nell\u2019800! andare a rintracciare la residenza di queste persone, ovviamente, sar\u00e0 un lavoro complesso perch\u00e9 bisognerebbe ricostruire tutte le successioni. in alcuni casi esiste il rischio che gli eredi non siano rintracciabili (es. non c\u2019\u00e8 stata la successione). in questi casi l\u2019ordinamento italiano prevede 2 distinte ipotesi (alternative fra loro): la \u201c notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti \u201d e la \u201c notificazione per pubblici proclami \u201d. la prima ipotesi \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 143 del codice di procedura civile che riportiamo art. 143. (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa \u00e8 ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (1). se non sono noti n\u00e9 il luogo dell'ultima residenza n\u00e9 quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalit\u00e0 prescritte. (2) la seconda ipotesi \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 150 del codice di procedura civile che riportiamo art. 150. (notificazione per pubblici proclami) quando la notificazione nei modi ordinari \u00e8 sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolt\u00e0 di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede (1) pu\u00f2 autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. l'autorizzazione \u00e8 data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono pi\u00f9 opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. in ogni caso, copia dell'atto \u00e8 depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso \u00e8 inserito nella gazzetta ufficiale della repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province (2) dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. la notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ci\u00f2 che \u00e8 prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivit\u00e0 svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. approfondimento sulla notifica per pubblici proclami in mediazione. utilizzare la notifica per pubblici proclami soltanto per la mediazione comporta un grave disagio perch\u00e9 \u00e8 una procedura costosa e soprattutto perch\u00e9 sar\u00e0 pi\u00f9 o meno inutile. questo perch\u00e9 \u00e8 pi\u00f9 unico che raro che la controparte abbia l\u2019abitudine di leggere la gazzetta ufficiale e quindi si organizzi per partecipare alla mediazione! in ogni caso bisogna rispettare le formalit\u00e0 e contemperare queste esigenze col principio dell\u2019economia processuale. posto che si tratta di una mediazione obbligatoria e che anche se la mediazione non ci fosse saremmo costretti comunque a notificare l\u2019atto di citazione per pubblici proclami la cosa pi\u00f9 importante \u00e8 evitare che la procedura debba svolgersi due volte. questo raddoppierebbe i costi di questa particolare notifica. in questi casi, quindi, la prassi pi\u00f9 condivisibile consiste nel chiedere all\u2019organismo di mediazione di fissare la data del primo incontro e nominare il mediatore e di provvedere alla notifica a cura della parte istante . in questo caso la parte (il proprio avvocato) potr\u00e0 chiedere l\u2019autorizzazione a notificare per pubblici proclami sia la domanda di mediazione che l\u2019atto di citazione . baster\u00e0 fissare l'udienza in data successiva al primo incontro di mediazione . in questo modo con un\u2019unica notifica per pubblici proclami ottemperiamo ad entrambi gli oneri. cosa prevede la procedura? attenzione: le tariffe riportate non sono aggiornate e le prassi potrebbero variare da tribunale a tribunale. istanza al presidente del tribunale di autorizzazione a citare per pubblici proclami sia la domanda di mediazione che l\u2019atto di citazione. l'istanza va depositata in volontaria giurisdizione e viene applicato un cu di \u20ac 85 + marca da \u20ac 27. da un punto di vista prettamente procedurale non dovrebbero esserci problemi di sorta in quanto ai sensi dell'art. 5 comma 1, d.lgs. 28\/2010 la mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 e non di proponibilit\u00e0 della domanda giudiziale. quindi potete tranquillamente depositare l'istanza di citazione in giudizio sia prima che contestualmente rispetto alla domanda di mediazione. il ragionamento \u00e8 sicuramente apprezzabile in un caso del genere. senza una valida motivazione, invece, un comportamento del genere potrebbe essere valutato negativamente.. se il presidente del tribunale ha autorizzato bisogner\u00e0 depositare la domanda di mediazione presso la nostra segreteria. riceverete la data del primo incontro e la nomina del mediatore. il nostro documento potr\u00e0 essere notificato a cura della parte istante ai sensi dell'art. 8, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 28\/2010 secondo il quale \" la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all\u2019altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante .\" a questo punto bisogna effettuare una pubblicazione in gu. su questo link potete trovare tutta la procedura in alternativa potrete effettuare la pubblicazione su un quotidiano di tiratura sufficiente. attenzione alle spese. la pubblicazione in gazzetta, infatti, ha un costo di \u20ac 8,54 a rigo. una considerazione da fare. secondo l'art. 17, comma 2, d.lgs. 28\/2010, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa , tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. a nostro parere, quindi, non dovrebbe essere richiesto dal tribunale n\u00e9 il cu n\u00e9 la marca da bollo. esempi in gazzetta ufficiale: esempio 1 esempio 2\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-25\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-25\">\n        <span>Come si notifica per pubblici proclami o a soggetto con residenza sconosciuta e non conoscibile? Si applica anche alla Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-25\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-25\">\n<h3><a href=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/come-si-notifica-per-pubblici-proclami-o-a-soggetto-con-residenza-sconosciuta-e-non-conoscibile-si-applica-anche-alla-mediazione\/kristina-tripkovic-8zs5h6cnyjo-unsplash\/\" rel=\"attachment wp-att-2254\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload alignright size-full wp-image-2254\" src=\"data:image\/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==\" data-orig-src=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kristina-tripkovic-8Zs5H6CnYJo-unsplash.jpg\" alt=\"Foto di <a href=\"https:\/\/unsplash.com\/it\/@tinamosquito?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText\">Kristina Tripkovic<\/a> su <a href=\"https:\/\/unsplash.com\/it\/foto\/foto-di-due-cassette-postali-rosse-montate-in-un-muro-di-cemento-marrone-8Zs5H6CnYJo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText\">Unsplash<\/a>       \" width=\"700\" height=\"468\" srcset=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kristina-tripkovic-8Zs5H6CnYJo-unsplash.jpg 700w, https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/kristina-tripkovic-8Zs5H6CnYJo-unsplash-300x201.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/a>L'istanza di Mediazione, perch\u00e9 abbia effetto, devono essere portate a conoscenza delle controparti insieme alla data del primo incontro.<\/h3>\n<p>Nella Mediazione si parla di <strong>notifica in senso improprio<\/strong> (la notifica vera e propria \u00e8 un atto che appartiene alle procedure giudiziarie).<\/p>\n<p>L\u2019art. 8, comma 1, d.lgs. 28\/2010 stabilisce che \u201c<em>La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte <strong>con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione<\/strong>, anche a cura della parte istante<\/em>.\u201d<\/p>\n<h3>Orbene ci sono alcuni casi in cui <strong>mandare una semplice raccomandata risulta praticamente impossibile<\/strong>.<\/h3>\n<p>L\u2019esempio tipico si ha quando dovendo svolgere una Mediazione per una controversia che riguarda un terreno scopriamo che gli ultimi proprietari registrati al Catasto sono soggetti nati nell\u2019800!<\/p>\n<p>Andare a rintracciare la residenza di queste persone, ovviamente, sar\u00e0 un lavoro complesso perch\u00e9 bisognerebbe ricostruire tutte le successioni. In alcuni casi esiste il rischio che gli eredi non siano rintracciabili (es. non c\u2019\u00e8 stata la successione).<br \/>\nIn questi casi l\u2019ordinamento italiano prevede <strong>2 distinte ipotesi<\/strong> (alternative fra loro): la \u201c<strong>notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti<\/strong>\u201d e la \u201c<strong>notificazione per pubblici proclami<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>La prima ipotesi \u00e8 disciplinata dall\u2019Art. 143 del codice di procedura civile che riportiamo<\/p>\n<h3><strong>Art. 143. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)<\/strong><\/h3>\n<p><em>Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa \u00e8 ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (1).<\/em><br \/>\n<em>Se non sono noti n\u00e9 il luogo dell'ultima residenza n\u00e9 quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.<\/em><br \/>\n<em>Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalit\u00e0 prescritte. (2)<\/em><\/p>\n<p>La seconda ipotesi \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 150 del codice di procedura civile che riportiamo<\/p>\n<h3><strong>Art. 150. (Notificazione per pubblici proclami)<\/strong><\/h3>\n<p><em>Quando la notificazione nei modi ordinari \u00e8 sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolt\u00e0 di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede (1) pu\u00f2 autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.<\/em><br \/>\n<em>L'autorizzazione \u00e8 data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono pi\u00f9 opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.<\/em><br \/>\n<em>In ogni caso, copia dell'atto \u00e8 depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso \u00e8 inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province (2) dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.<\/em><br \/>\n<em>La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ci\u00f2 che \u00e8 prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivit\u00e0 svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.<\/em><\/p>\n<h3>APPROFONDIMENTO SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN MEDIAZIONE.<\/h3>\n<p>Utilizzare la notifica per pubblici proclami soltanto per la Mediazione comporta un grave disagio perch\u00e9 \u00e8 una <strong>procedura costosa<\/strong> e soprattutto perch\u00e9 sar\u00e0 pi\u00f9 o meno <strong>inutile.<\/strong> Questo perch\u00e9 \u00e8 pi\u00f9 unico che raro che la controparte abbia l\u2019abitudine di leggere la Gazzetta Ufficiale e quindi si organizzi per partecipare alla Mediazione!<\/p>\n<p>In ogni caso bisogna rispettare le formalit\u00e0 e contemperare queste esigenze col principio dell\u2019economia processuale. Posto che si tratta di una Mediazione obbligatoria e che anche se la Mediazione non ci fosse saremmo costretti comunque a notificare l\u2019atto di citazione per pubblici proclami la cosa pi\u00f9 importante \u00e8 evitare che la procedura debba svolgersi due volte. Questo raddoppierebbe i costi di questa particolare notifica.<\/p>\n<p>In questi casi, quindi, <strong>la prassi pi\u00f9 condivisibile consiste nel chiedere all\u2019Organismo di Mediazione di fissare la data del primo incontro e nominare il Mediatore e di provvedere alla notifica a cura della parte istante<\/strong>.<br \/>\nIn questo caso la parte (il proprio Avvocato) potr\u00e0 chiedere l\u2019autorizzazione a <strong>notificare per pubblici proclami<\/strong>\n<strong>sia la domanda di Mediazione che l\u2019atto di citazione<\/strong>. Baster\u00e0 <strong>fissare l'udienza in data successiva al primo incontro di Mediazione<\/strong>. In questo modo con un\u2019unica notifica per pubblici proclami ottemperiamo ad entrambi gli oneri.<\/p>\n<h3>Cosa prevede la procedura?<\/h3>\n<p>Attenzione: le tariffe riportate non sono aggiornate e le prassi potrebbero variare da Tribunale a Tribunale.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Istanza al Presidente del Tribunale di autorizzazione a citare per\u00a0pubblici\u00a0proclami<\/strong> sia la domanda di Mediazione che l\u2019atto di citazione. L'istanza va depositata in <strong>volontaria giurisdizione<\/strong> e viene applicato un CU di \u20ac 85 + marca da \u20ac 27.<br \/>\nDa un punto di vista prettamente procedurale non dovrebbero esserci problemi di sorta in quanto ai sensi dell'art. 5 comma 1, d.lgs. 28\/2010 la Mediazione \u00e8 condizione di procedibilit\u00e0 e non di proponibilit\u00e0 della domanda giudiziale. Quindi potete tranquillamente depositare l'istanza di citazione in giudizio sia prima che contestualmente rispetto alla domanda di Mediazione. Il ragionamento \u00e8 sicuramente apprezzabile in un caso del genere. Senza una valida motivazione, invece, un comportamento del genere potrebbe essere valutato negativamente..<\/li>\n<li>Se il Presidente del Tribunale ha autorizzato bisogner\u00e0 depositare la domanda di Mediazione presso la nostra Segreteria. Riceverete la data del primo incontro e la nomina del Mediatore. Il nostro documento potr\u00e0 essere notificato a cura della parte istante ai sensi dell'art. 8, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 28\/2010\u00a0secondo il quale\u00a0\"<em>La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all\u2019altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,\u00a0anche a <strong>cura della parte istante<\/strong><\/em>.\"<\/li>\n<li>A questo punto bisogna effettuare una Pubblicazione in GU. Su <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.info\/notifica-per-pubblici-proclami#TOC-Costi\">questo link<\/a> potete trovare tutta la procedura<\/li>\n<li>In alternativa potrete effettuare la pubblicazione su un quotidiano di tiratura sufficiente.<br \/>\nAttenzione alle spese. La pubblicazione in Gazzetta, infatti, ha un costo di \u20ac 8,54 a rigo.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Una considerazione da fare.<\/h3>\n<p>Secondo l'art. 17, comma 2, d.lgs. 28\/2010, <strong>tutti gli atti, documenti e provvedimenti<\/strong> relativi al procedimento di Mediazione <b>sono esenti dall'imposta\u00a0di bollo e da ogni spesa<\/b>, <strong>tassa<\/strong> o <strong>diritto<\/strong> di qualsiasi specie e natura.<\/p>\n<p>A nostro parere, quindi, non dovrebbe essere richiesto dal Tribunale n\u00e9 il CU n\u00e9 la marca da bollo.<br \/>\nEsempi in Gazzetta Ufficiale:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/parte_seconda\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-05-26&atto.codiceRedazionale=T12ABA8576%20%20%20%20%20\">Esempio 1<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2014\/07\/08\/T14ABA8759\/p2\">Esempio 2<\/a><\/li>\n<\/ul>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"come e dove si invia la domanda di mediazione? la domanda di mediazione deve essere depositata presso un organismo accreditato al registro del ministero della giustizia che abbia una sede nel luogo territorialmente competente . a rimedia la domanda di mediazione pu\u00f2 essere depositata sia a mano che a mezzo pec \u2013 mediazione@pec.rimediasrl.it o anche per email semplice \u2013 mediazione@rimediasrl.com (in quest'ultimo caso sincerarsi della ricezione). la cosa migliore \u00e8 utilizzare sempre una pec perch\u00e9 si avr\u00e0 la certezza sia della ricezione che della data di deposito. a volte la data certa pu\u00f2 essere molto importante! esempi: in alcuni casi le parti hanno l\u2019obbligo di depositare una mediazione entro dei termini precisi; pu\u00f2 succedere inoltre che le parti depositino entrambe la stessa domanda di mediazione presso due diversi organismi di mediazione. in questo caso risulter\u00e0 quindi importante poter verificare data e ora di deposito.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-26\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-26\">\n        <span>Come e dove si invia la domanda di Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-26\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-26\">\n<p>La domanda di Mediazione deve essere depositata presso un Organismo <strong>accreditato<\/strong> al Registro del <strong>Ministero della Giustizia<\/strong> che abbia una sede nel luogo <strong>territorialmente competente<\/strong>.<\/p>\n<p>A Rimedia la domanda di Mediazione pu\u00f2 essere depositata sia <strong>a mano<\/strong> che a mezzo <strong>PEC<\/strong> \u2013 <a href=\"mailto:mediazione@pec.rimediasrl.it\">mediazione@pec.rimediasrl.it<\/a>\u00a0o anche per <strong>email semplice<\/strong> \u2013 <a href=\"mailto:mediazione@rimediasrl.com\">mediazione@rimediasrl.com<\/a>\u00a0(in quest'ultimo caso sincerarsi della ricezione).<\/p>\n<p><strong>La cosa migliore \u00e8 utilizzare sempre una PEC<\/strong> perch\u00e9 si avr\u00e0 la certezza sia della ricezione che della data di deposito.<\/p>\n<p>A volte la data certa pu\u00f2 essere molto importante!<br \/>\nEsempi:<\/p>\n<ul>\n<li>in alcuni casi le parti hanno l\u2019obbligo di depositare una Mediazione entro dei termini precisi;<\/li>\n<li>pu\u00f2 succedere inoltre che le parti depositino entrambe la stessa domanda di Mediazione presso due diversi organismi di Mediazione. In questo caso risulter\u00e0 quindi importante poter verificare data e ora di deposito.<\/li>\n<\/ul>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"come si \"notifica\" la mediazione? chi se ne occupa? l\u2019art. 8, comma 1, d.lgs. 28\/2010 stabilisce che \u201c la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. \u201d questo significa che possono esistere diversi modi per notificare la mediazione. in mediazione si parla di notifica in senso improprio: la notifica vera e propria, infatti, \u00e8 un atto che appartiene alle procedure giudiziarie. in mediazione \u00e8 sufficiente che sia possibile dimostrarne l\u2019avvenuta ricezione. quasi sempre si tratter\u00e0 di notifiche per raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata (pec). in casi particolarmente urgenti potr\u00e0 essere utile anche un servizio di fax (meglio se certificato) o di notifica a mano. e\u2019 molto importante che l\u2019organismo offra questo servizio. in alcuni casi pu\u00f2 capitare che sia la stessa parte (pi\u00f9 facilmente il proprio avvocato) a volersene occupare (ad esempio perch\u00e9 bisogna fare una notifica per pubblici proclami o presso la casa comunale, oppure quando c\u2019\u00e8 una particolare urgenza che non consente di utilizzare le poste o ancora perch\u00e9 l\u2019istanza va notificata in un luogo dove la posta non arriva ed \u00e8 preferibile optare per una notifica a mano). questa ipotesi \u00e8 sempre consentita, baster\u00e0 chiederlo alla segreteria dell\u2019organismo la quale fornir\u00e0 il documento di nomina del mediatore e di fissazione del primo incontro.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-27\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-27\">\n        <span>Come si \"notifica\" la Mediazione? Chi se ne occupa?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-27\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-27\">\n<p>L\u2019art. 8, comma 1, d.lgs. 28\/2010 stabilisce che \u201c<b>La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra\u00a0parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.<\/b>\u201d<\/p>\n<p>Questo significa che possono esistere diversi modi per notificare la Mediazione. In Mediazione si parla di notifica in senso improprio: la notifica vera e propria, infatti, \u00e8 un atto che appartiene alle procedure giudiziarie.<\/p>\n<p><strong>In Mediazione \u00e8 sufficiente che sia possibile dimostrarne l\u2019avvenuta ricezione.<\/strong><\/p>\n<p>Quasi sempre si tratter\u00e0 di notifiche per <strong>raccomandata<\/strong>\n<strong>con ricevuta di ritorno<\/strong> o per <strong>Posta Elettronica Certificata<\/strong> (PEC).<\/p>\n<p>In casi <strong>particolarmente urgenti<\/strong> potr\u00e0 essere utile anche un servizio di fax (meglio se certificato) o di notifica a mano.<\/p>\n<p>E\u2019<strong> molto importante che l\u2019Organismo offra questo servizio. <\/strong>In alcuni casi pu\u00f2 capitare che sia la stessa parte (pi\u00f9 facilmente il proprio Avvocato) a volersene occupare (ad esempio perch\u00e9 bisogna fare una notifica per pubblici proclami o presso la casa comunale, oppure quando c\u2019\u00e8 una particolare urgenza che non consente di utilizzare le poste o ancora perch\u00e9 l\u2019istanza va notificata in un luogo dove la posta non arriva ed \u00e8 preferibile optare per una notifica a mano). Questa ipotesi \u00e8 sempre consentita, baster\u00e0 chiederlo alla Segreteria dell\u2019Organismo la quale fornir\u00e0 il documento di nomina del Mediatore e di fissazione del primo incontro.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"la parte (o il proprio avvocato) pu\u00f2 occuparsi di notificare autonomamente la mediazione? certamente! quando la parte lo ritiene opportuno pu\u00f2 provvedere in autonomia ad effettuare la notifica. questa opportunit\u00e0 va sfruttata soprattutto quando i tempi sono molto stringenti e si ha il sospetto che l\u2019organismo potrebbe non fare in tempo rispetto le scadenze oppure quando la notifica risulta particolarmente complessa. in questi casi sar\u00e0 sufficiente farsi comunicare dall'organismo la data del primo incontro e il nome del mediatore incaricato ovvero fissarli autonomamente. sar\u00e0 la parte ad occuparsi di notificare in autonomia sia la domanda che la data del primo incontro con i mezzi consentiti ( qualsiasi mezzo idoneo a dimostrarne l\u2019avvenuto ricevimento ). comunque l'organismo deve inviare ugualmente una sua notifica. a rimedia, nei casi particolarmente urgenti, il regolamento di procedura prevede un'apposita disciplina. in casi di particolare urgenza, anche rispetto alla prossimit\u00e0 dell\u2019eventuale prescrizione o decadenza relativa al diritto che si intende far valere, se la parte istante ha l\u2019esigenza di \u201cnotificare\u201d a propria cura la domanda di mediazione potr\u00e0 seguire questa procedura: inviare la domanda di mediazione a mezzo pec alla segreteria dell\u2019odm indicando tale esigenza; fissare la data del primo incontro a circa 30 giorni dall'invio della domanda di mediazione; scegliere il mediatore fra quelli iscritti negli elenchi o indicare il responsabile dell'organismo. notificare il tutto alle proprie controparti. in tal caso l\u2019odm ha facolt\u00e0 di modificare d\u2019ufficio il mediatore e la data del primo incontro per motivate esigenze organizzative comunicandolo a tutte le parti della procedura.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-28\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-28\">\n        <span>La parte (o il proprio avvocato) pu\u00f2 occuparsi di notificare autonomamente la mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-28\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-28\">\n<p><strong>Certamente!<\/strong><\/p>\n<p>Quando la parte lo ritiene opportuno pu\u00f2 provvedere in autonomia ad effettuare la notifica.<\/p>\n<p><strong>Questa opportunit\u00e0 va sfruttata soprattutto quando i tempi sono molto stringenti<\/strong> e si ha il sospetto che l\u2019Organismo potrebbe non fare in tempo rispetto le scadenze oppure quando la notifica risulta particolarmente complessa.<\/p>\n<p>In questi casi sar\u00e0 sufficiente farsi comunicare dall'Organismo la data del primo incontro e il nome del mediatore incaricato ovvero fissarli autonomamente. Sar\u00e0 la parte ad occuparsi di notificare in autonomia sia la domanda che la data del primo incontro con i mezzi consentiti (<em>qualsiasi mezzo idoneo a dimostrarne l\u2019avvenuto ricevimento<\/em>). Comunque l'Organismo deve inviare ugualmente una sua notifica.<\/p>\n<h4>A Rimedia, nei casi particolarmente urgenti, il Regolamento di procedura prevede un'apposita disciplina.<\/h4>\n<p>In casi di particolare urgenza, anche rispetto alla prossimit\u00e0 dell\u2019eventuale prescrizione o decadenza relativa al diritto che si intende far valere, se la parte istante ha l\u2019esigenza di \u201cnotificare\u201d a propria cura la domanda di mediazione potr\u00e0 seguire questa procedura:<\/p>\n<ul>\n<li>inviare la domanda di mediazione a mezzo PEC alla segreteria dell\u2019OdM indicando tale esigenza;<\/li>\n<li>fissare la data del primo incontro a circa 30 giorni dall'invio della domanda di mediazione;<\/li>\n<li>scegliere il Mediatore fra quelli iscritti negli elenchi o indicare il Responsabile dell'Organismo.<\/li>\n<li>notificare il tutto alle proprie controparti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In tal caso l\u2019OdM ha facolt\u00e0 di modificare d\u2019ufficio il Mediatore e la data del primo incontro per motivate esigenze organizzative comunicandolo a tutte le parti della procedura.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"e' possibile delegare qualcuno munito di procura? deve essere una procura notarile? con la c.d. riforma cartabia non \u00e8 pi\u00f9 possibile delegare qualcuno al proprio posto salvo casi spefici. l'art. 8 del d.lgs. 28\/2010 infatti stabilisce che: le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. in presenza di giustificati motivi , possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. i soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne d\u00e0 atto a verbale. questo approccio del legislatore \u00e8 abbastanza comprensibile: in mediazione ci si \"sporca le mani\" tutti assieme per cercare soluzioni ragionevoli e non si pu\u00f2 prevedere come andranno le trattative. se se le parti non vengono personalmente \u00e8 molto difficile fare questo percorso in maniera seria! riguardo la forma della procura bisogna secondo rimedia seguire il codice civile che all\u2019art. 1392 stabilisce che \u201c la procura non ha effetto se non \u00e8 conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere \u201d. quindi in molti casi bisognerebbe concludere che sia sufficiente una procura speciale semplice (non notarile). quindi in astratto sar\u00e0 necessaria una procura speciale semplice per un atto semplice e una procura speciale notarile se dobbiamo andare a concludere uno degli atti di cui all'art. 2643 del codice civile (sostanzialmente quegli atti che si stipulano presso un notaio) ma bisogna essere consapevoli del fatto che anche nel primo caso (procura speciale semplice) il giudice potrebbe ritenere inefficace la procura non notarile . il nostro suggerimento \u00e8 di partecipare sempre personalmente, sia per ragioni formali, sia per ragioni di opportunit\u00e0: in mediazione si valutano spesso possibili scenari e un procuratore non \u00e8 in grado di prevedere il grado di soddisfazione del proprio rappresentato. dagli incontri potrebbero scaturire soluzioni o ipotesi di lavoro anche imprevedibili che soltanto il diretto interessato pu\u00f2 valutare. approfondimento della giurisprudenza. oltre alla sentenza della corte di cassazione citata segnaliamo che in alcuni fori il prevalente orientamento interpretativo ritiene che le disposizioni di cui al d.lgs. 28\/2010 impongano di ritenere che la condizione di procedibilit\u00e0 (e in generale la costituzione in mediazione) sia soddisfatta esclusivamente in caso di partecipazione personale delle parti. solo in caso di giustificati motivi \u00e8 ammessa la partecipazione per il tramite di un delegato munito di poteri e assistito dall'avvocato. tale orientamento ritiene non corretto, quindi, il caso di comparizione del solo difensore anche in delega dell'assistito. si aggiunga inoltre che, soprattutto in caso di mediazione c.d. \u201cdelegata dal giudice\u201d \u2013 art. 5, comma 2 d.lgs. 8\/2010 \u2013 e spesso anche nella mediazione obbligatoria, il giudice considera avverata la condizione di procedibilit\u00e0 soltanto in caso di effettiva mediazione, ossia in caso di superamento del primo incontro. in questi casi, le parti, sono passibili di sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese processuali. consigliamo vivamente di partecipare personalmente agli incontri di mediazione. qualora vi fosse un giustificato motivo di assenza sar\u00e0 consigliabile dichiarare (e documentare) i motivi dell'assenza e farli inserire nel verbale dal mediatore. in questi casi \u00e8 consigliabile inoltre conferire una procura ad un soggetto ben informato, dotato di poteri senza limiti e diverso dall\u2019avvocato.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-29\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-29\">\n        <span>E' possibile delegare qualcuno munito di procura? Deve essere una procura notarile?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-29\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-29\">\n<p><b>Con la c.d. Riforma Cartabia non \u00e8 pi\u00f9 possibile delegare qualcuno al proprio posto salvo casi spefici.<\/b><\/p>\n<p>L'art. 8 del d.lgs. 28\/2010 infatti stabilisce che:\u00a0Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di <strong>giustificati motivi<\/strong>, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e <strong>munito dei poteri necessari<\/strong> per la composizione della controversia. <strong>I soggetti diversi dalle persone fisiche<\/strong> partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati <strong>a conoscenza dei fatti<\/strong> e <strong>muniti dei poteri necessari<\/strong> per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne d\u00e0 atto a verbale.<\/p>\n<p>Questo approccio del legislatore \u00e8 abbastanza comprensibile: in mediazione <strong>ci si \"sporca le mani\"<\/strong> tutti assieme per cercare soluzioni ragionevoli e non si pu\u00f2 prevedere come andranno le trattative. Se se le parti non vengono personalmente \u00e8 molto difficile fare questo percorso in maniera seria!<\/p>\n<p>Riguardo <strong>la forma della procura<\/strong> bisogna secondo Rimedia seguire il Codice Civile che all\u2019art. 1392 stabilisce che \u201c<em>La procura non ha effetto se non \u00e8 conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere<\/em>\u201d. Quindi in molti casi bisognerebbe concludere che sia sufficiente una procura speciale semplice (non notarile).<\/p>\n<p>Quindi in astratto sar\u00e0 necessaria<strong> una procura speciale semplice per un atto semplice<\/strong> e una <strong>procura speciale notarile se dobbiamo andare a concludere uno degli atti di cui all'art. 2643 <\/strong>del codice civile (sostanzialmente quegli atti che si stipulano presso un Notaio)<strong> ma bisogna essere consapevoli del fatto che anche nel primo caso (procura speciale semplice) il giudice potrebbe ritenere inefficace la procura non notarile<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Il nostro suggerimento \u00e8 di partecipare sempre personalmente, sia per ragioni formali, sia per ragioni di opportunit\u00e0: in mediazione si valutano spesso possibili scenari e un procuratore non \u00e8 in grado di prevedere il grado di soddisfazione del proprio rappresentato.\u00a0Dagli incontri potrebbero scaturire soluzioni o ipotesi di lavoro anche imprevedibili che soltanto il diretto interessato pu\u00f2 valutare.<\/strong><\/p>\n<h3><strong>Approfondimento della giurisprudenza.<\/strong><\/h3>\n<p>Oltre alla sentenza della Corte di Cassazione citata segnaliamo che in alcuni Fori il prevalente orientamento interpretativo ritiene che le disposizioni di cui al d.lgs. 28\/2010 impongano di ritenere che la condizione di procedibilit\u00e0 (e in generale la costituzione in Mediazione) sia soddisfatta esclusivamente in caso di partecipazione personale delle parti. Solo in caso di giustificati motivi \u00e8 ammessa la partecipazione per il tramite di un delegato munito di poteri e assistito dall'Avvocato.<\/p>\n<p>Tale orientamento ritiene non corretto, quindi, il caso di comparizione del solo difensore anche in delega dell'assistito. Si aggiunga inoltre che, soprattutto in caso di Mediazione c.d. \u201cdelegata dal giudice\u201d \u2013 art. 5, comma 2 d.lgs. 8\/2010 \u2013 e spesso anche nella Mediazione obbligatoria, il giudice considera avverata la condizione di procedibilit\u00e0 soltanto in caso di effettiva Mediazione, ossia in caso di superamento del primo incontro.<\/p>\n<p>In questi casi, le parti, sono passibili di sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese processuali.<\/p>\n<p>Consigliamo vivamente di partecipare personalmente agli incontri di Mediazione. Qualora vi fosse un giustificato motivo di assenza sar\u00e0 consigliabile dichiarare (e documentare) i motivi dell'assenza e farli inserire nel verbale dal mediatore. In questi casi \u00e8 consigliabile inoltre conferire una procura ad un soggetto ben informato, dotato di poteri senza limiti e diverso dall\u2019Avvocato.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"e' vero che \u00e8 obbligatorio partecipare personalmente? s\u00ec, perch\u00e9 l\u2019unico dogma della mediazione \u00e8 che si tratta di una procedura dai risvolti imprevedibili ! l\u2019art. 8 del d.lgs. 28\/2010 infatti stabilisce che: le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. in presenza di giustificati motivi , possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. i soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne d\u00e0 atto a verbale. vedi anche questa pagina che contiene maggiori informazioni che contiene\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-30\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-30\">\n        <span>E' vero che \u00e8 obbligatorio partecipare personalmente?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-30\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-30\">\n<p>S\u00ec, perch\u00e9 l\u2019unico dogma della Mediazione \u00e8 che si tratta di una <strong>procedura dai risvolti imprevedibili<\/strong>!<\/p>\n<p>L\u2019art. 8 del d.lgs. 28\/2010 infatti stabilisce che:\u00a0Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di\u00a0<strong>giustificati motivi<\/strong>, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e\u00a0<strong>munito dei poteri necessari<\/strong>\u00a0per la composizione della controversia.\u00a0<strong>I soggetti diversi dalle persone fisiche<\/strong>\u00a0partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati\u00a0<strong>a conoscenza dei fatti<\/strong>\u00a0e\u00a0<strong>muniti dei poteri necessari<\/strong>\u00a0per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne d\u00e0 atto a verbale.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/e-possibile-delegare-qualcuno-munito-di-procura-deve-essere-una-procura-notarile\/\">Vedi anche questa pagina che contiene maggiori informazioni<\/a>\u00a0che contiene<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"quali sono le spese della mediazione? la disciplina delle tariffe di mediazione prevede 4 tipologie di cost i: spese di segreteria: fisse e divise in 3 scaglioni di valore; spese di mediazione per il primo incontro : anche queste fisse e divise in 3 scaglioni di valore; spese di mediazione per incontri successivi e per raggiungeimento dell'accordo: in questo caso sono previsti diversi scaglioni di valore; spese vive documentabili: qualsiasi spesa che sostiene l'organismo e che non raffigura un compenso per l'attivit\u00e0 svolta. es. l\u2019invio delle raccomandate, visure camerali richieste, ecc. equo trattamento in aggiunta a questa valutazione bisogna aggiungere che \u00e8 molto importante che gli organismi trattino equamente le parti . il ministero della giustizia, nella sua funzione di organismo di vigilanza e controllo nei confronti degli organismi di mediazione, ha pi\u00f9 volte ribadito il concetto di equa ripartizione delle spese nei confronti delle parti. per vedere le spese applicabili si consiglia sempre di scaricare il regolamento perch\u00e9 le tariffe possono subire delle variazioni ma devono comunque essere approvate dal ministero della giustizia che ne verifica la correttezza rispetto ai parametri. per vedere un esempio potete visitare questa pagina\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-31\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-31\">\n        <span>Quali sono le spese della Mediazione?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-31\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-31\">\n<h3>La disciplina delle tariffe di Mediazione prevede 4<strong>\u00a0tipologie di cost<\/strong>i:<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>spese\u00a0di Segreteria: <\/strong>fisse e divise in 3 scaglioni di valore;<\/li>\n<li><strong>spese di mediazione per il primo incontro<\/strong>: anche queste fisse e divise in 3 scaglioni di valore;<\/li>\n<li><strong>spese\u00a0di Mediazione per incontri successivi e per raggiungeimento dell'accordo:<\/strong>\u00a0in questo caso sono previsti diversi scaglioni di valore;<\/li>\n<li><strong>spese\u00a0vive documentabili:<\/strong>\u00a0qualsiasi\u00a0spesa\u00a0che sostiene l'Organismo e che non raffigura un compenso per l'attivit\u00e0 svolta. Es. l\u2019invio delle raccomandate, visure camerali richieste, ecc.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Equo trattamento<\/strong><\/h3>\n<p>In aggiunta a questa valutazione bisogna aggiungere che<strong> \u00e8 molto importante che gli Organismi trattino equamente le parti<\/strong>.<\/p>\n<p>Il Ministero della Giustizia, nella sua funzione di Organismo di vigilanza e controllo nei confronti degli organismi di Mediazione, ha pi\u00f9 volte ribadito il concetto di equa ripartizione delle\u00a0spese\u00a0nei confronti delle parti.<\/p>\n<p>Per vedere le spese applicabili si consiglia sempre di scaricare il regolamento perch\u00e9 le tariffe possono subire delle variazioni ma devono comunque essere approvate dal Ministero della Giustizia che ne verifica la correttezza rispetto ai parametri.<\/p>\n<p>Per vedere un esempio potete visitare <a href=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/tariffe-mediazione\/\">questa pagina<\/a><\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"a quanto ammontano le spese di avvio e di primo incontro? dipende dal valore della controversia. le spese di segreteria (spese di avvio\/adesione) sono determinate dal decreto ministeriale 150\/2023 in misura fisse e, per le mediazioni obbligatorie, pari a: \u20ac 39,04 per liti di valore sino a \u20ac 1.000,00; \u20ac 73,20 per liti di valore superiore a \u20ac 1.000 e sino a \u20ac 50.000; \u20ac 107,36 per liti di valore superiore a \u20ac 50.000 e indeterminato. anche le spese per il primo incontro di mediazione sono prestabilite dal decreto 150\/2023 e ammontano a: \u20ac 58,56 per liti di valore sino a \u20ac 1.000,00; \u20ac 117,12 per liti di valore superiore a \u20ac 1.000 e sino a \u20ac 50.000; \u20ac 165,92 per liti di valore superiore a \u20ac 50.000. a rimedia applichiamo le stesse spese anche per le mediazioni volontarie.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-32\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-32\">\n        <span>A quanto ammontano le spese di avvio e di primo incontro?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-32\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-32\">\n<p>Dipende dal valore della controversia.<br \/>\nLe <strong>spese\u00a0di Segreteria<\/strong> (spese di avvio\/adesione) sono determinate dal Decreto Ministeriale 150\/2023 in misura fisse e, per le mediazioni obbligatorie, pari a:<\/p>\n<ul>\n<li>\u20ac 39,04 per liti di valore sino a \u20ac 1.000,00;<\/li>\n<li>\u20ac 73,20 per liti di valore superiore a \u20ac 1.000 e sino a \u20ac 50.000;<\/li>\n<li>\u20ac 107,36 per liti di valore superiore a \u20ac 50.000 e indeterminato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Anche le spese per il primo incontro di mediazione sono prestabilite dal decreto 150\/2023 e ammontano a:<\/p>\n<ul>\n<li>\u20ac 58,56 per liti di valore sino a \u20ac 1.000,00;<\/li>\n<li>\u20ac 117,12 per liti di valore superiore a \u20ac 1.000 e sino a \u20ac 50.000;<\/li>\n<li>\u20ac 165,92 per liti di valore superiore a \u20ac 50.000.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A Rimedia applichiamo le stesse spese anche per le mediazioni volontarie.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"cos'\u00e8 il primo incontro di mediazione? e' vero che \u00e8 gratuito? il primo incontro di mediazione \u00e8 una fase preliminare dell\u2019intera procedura. la c.d. riforma cartabia ha profondamente revisionato il concetto di primo incontro che in passato generava molte difficolt\u00e0. prima della riforma, infatti, il primo incnontro era gratuito e anche se questo poteva sembrare una buona notizia per le parti non lo era del tutto. infatti per bilanciare la gratuit\u00e0 di prevedeva un primo incontro di natura esclusivamente formale che serviva a verificare se le parti avevano intenzione o meno di iniziare la mediazione. questo faceva perdere molto tempo ed energia alle parti e imponeva anche ai mediatore di fare sostanzialmente del volontariato professionale. adesso invece, con la previsione di tariffe predeterminate e contenute, il primo incontro \u00e8 un vero e proprio incontro di trattativa ed \u00e8 utile alle parti per capire se andare fino in fondo oppure no. quando ci si rende conto che la trattativa non ha spazio si chiuder\u00e0 la mediazione e non bisogner\u00e0 sostenere altre spese. se invece la trattativa ha buoni risultati si potr\u00e0 proseguire e solo in questo caso verranno applicate le tariffe vere e proprie. questo sistema garantisce un servizio di maggiore qualit\u00e0 ed efficienza nella speranza di ridurre al minimo le controversie da gestire in tribunale!\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-33\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-33\">\n        <span>Cos'\u00e8 il primo incontro di Mediazione? E' vero che \u00e8 gratuito?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-33\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-33\">\n<p><strong>Il primo incontro di Mediazione \u00e8 una fase preliminare dell\u2019intera procedura.<\/strong><\/p>\n<p>La c.d. Riforma Cartabia ha profondamente revisionato il concetto di primo incontro che in passato generava molte difficolt\u00e0.<\/p>\n<p>Prima della riforma, infatti, il primo incnontro era gratuito e anche se questo poteva sembrare una buona notizia per le parti non lo era del tutto. Infatti per bilanciare la gratuit\u00e0 di prevedeva un primo incontro di natura esclusivamente formale che serviva a verificare se le parti avevano intenzione o meno di iniziare la mediazione. Questo faceva perdere molto tempo ed energia alle parti e imponeva anche ai mediatore di fare sostanzialmente del volontariato professionale. Adesso invece, con la previsione di tariffe predeterminate e contenute, il primo incontro \u00e8 un vero e proprio incontro di trattativa ed \u00e8 utile alle parti per capire se andare fino in fondo oppure no. Quando ci si rende conto che la trattativa non ha spazio si chiuder\u00e0 la mediazione e non bisogner\u00e0 sostenere altre spese. Se invece la trattativa ha buoni risultati si potr\u00e0 proseguire e solo in questo caso verranno applicate le tariffe vere e proprie.<\/p>\n<p>Questo sistema garantisce un servizio di maggiore qualit\u00e0 ed efficienza nella speranza di ridurre al minimo le controversie da gestire in tribunale!<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"a quanto ammontano le spese in caso di prosecuzione in incontri successivi al primo? le spese di mediazione vere e proprie \u2013 verifica il tariffario cliccando qui \u2013 devono essere sostenute soltanto se le parti decidono proseguire oltre il primo incontro . si tratta di tariffe molto vantaggiose e accessibili che variano in base al valore della controversia. leggi anche quali sono le spese della mediazione? a quanto ammontano le spese di avvio e di primo incontro? cosa significa unico centro d'interessi?\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-34\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-34\">\n        <span>A quanto ammontano le spese in caso di prosecuzione in incontri successivi al primo?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-34\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-34\">\n<p>Le spese di mediazione vere e proprie \u2013 verifica il tariffario <a href=\"http:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/tariffe-mediazione\/\">cliccando qui<\/a> \u2013 devono essere sostenute<strong> soltanto se le parti decidono proseguire oltre il primo incontro<\/strong>.<\/p>\n<p>Si tratta di tariffe molto vantaggiose e accessibili che variano in base al valore della controversia.<\/p>\n<p>Leggi anche<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/quali-sono-le-spese-della-mediazione\/\">Quali sono le spese della Mediazione?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/a-quanto-ammontano-le-spese-di-avvio-488-o-9760\/\">A quanto ammontano le spese di avvio e di primo incontro?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/unico-centro-di-interessi-definizione\/\">Cosa significa unico centro d'interessi?<\/a><\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"cosa significa unico centro d'interessi? secondo l' art. 16, comma 12, del d.m. 180\/2020 (c.d. decreto attuativo sulla mediazione) ai fini della corresponsione dell\u2019indennit\u00e0, quando pi\u00f9 soggetti rappresentano un unico centro d\u2019interessi si considerano come un\u2019unica parte . questo significa che se 2 o pi\u00f9 parti rappresentano un unico centro d\u2019interessi dovranno sostenere le spese della mediazione come se fossero un\u2019unica parte (quindi divideranno le spese equamente). risulta quindi importante dare una definizione al concetto di unico centro di interessi . la soluzione per\u00f2 non \u00e8 semplice perch\u00e9 non si trova n\u00e9 nel d.lgs. 28\/2010 (legge sulla mediazione civile), n\u00e9 nel d.m. 180\/2010 (decreto attuativo) n\u00e9 nel codice di procedura civile. la dottrina ha cercato di risolvere il problema dando un\u2019interpretazione che potremmo cos\u00ec sintetizzare: due o pi\u00f9 parti rappresentano un unico centro di interessi quando \u2013 da un punto di vista astratto \u2013 non possono avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente il medesimo oggetto della procedura di mediazione. cerchiamo quindi di approfondire i due concetti di assenza di conflitto di interesse e di astrattezza . assenza di conflitto di interesse : in una determinata controversia due soggetti hanno un interesse giuridico che non pu\u00f2 essere scisso. questo significa che in una ipotetica causa in tribunale non possono trovarsi l\u2019una contro l\u2019altra. astrattezza : l\u2019assenza di conflitto d\u2019interessi deve sussistere da un punto di vista astratto. questo significa che non conta il fatto che in una specifica controversia due parti siano assistite dal medesimo avvocato perch\u00e9, ad esempio, hanno un obiettivo comune oppure perch\u00e9 si trovano d\u2019accordo sulla possibile soluzione. \u00e8 necessario che \u2013 astrattamente \u2013 non possano avere interessi confliggenti. proviamo a fare un esempio : unico centro di interessi : in un condominio sorge controversia fra il sig. mario rossi (1 parte istante), proprietario dell\u2019appartamento al primo piano, contro la sig.ra francesca bianchi, il sig. giovanni verdi e il sig. claudio celeste (3 controparti), comproprietari dell\u2019appartamento al piano superiore. la controversia sorge per asseriti danni derivanti da un\u2019infiltrazione d\u2019acqua causata dalla rottura di una tubazione di pertinenza dell\u2019appartamento del secondo piano (oggetto della controversia). in questo esempio l\u2019interesse giuridico astratto dei signori bianchi, verdi e celeste non pu\u00f2 confliggere: se andassero in tribunale vorrebbero tutti che venisse accertata la loro estraneit\u00e0 rispetto al danno causato oppure, qualora si dovesse riconoscere la loro responsabilit\u00e0 da un punto di vista giuridico, vorranno tutti ridurre al minimo l\u2019importo da risarcire. in questo esempio i signori bianchi, verdi e celeste sono un unico centro di interessi e dovranno sostenere le spese come fossero un\u2019unica parte. pi\u00f9 centri di interessi : per rimanere in un contesto simile all'esempio precedente immaginiamo che dopo 2 anni sorga controversia fra la sig.ra bianchi (1 parte istante) contro il sig. verdi e il sig. celeste (2 controparti) ma questa volta l\u2019oggetto della controversia \u00e8 un\u2019azione di divisione dell\u2019immobile in compropriet\u00e0. in questo caso ciascuno dei soggetti rappresenta un centro di interesse distinto perch\u00e9 \u2013 da un punto di vista giuridico e astratto \u2013 ciascuno potrebbe vantare interessi e diritti in conflitto con gli altri (es. 1: uno dei comproprietari potrebbe avere interesse a rilevare le quote degli altri; es. 2: tutti vogliono vendere ma ciascuno attribuisce all'appartamento un valore differente; es. 3: uno dei tre potrebbe ritenere l\u2019immobile divisibile e gli altri no; ecc. ecc.). in questo caso i 3 comproprietari rappresentano ciascuno un centro di interesse differente e dovranno sostenere tutti distintamente le spese della procedura di mediazione.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-35\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-35\">\n        <span>Cosa significa unico centro d'interessi?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-35\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-35\">\n<p>Secondo l'<strong>art. 16, comma 12, del D.M. 180\/2020<\/strong> (c.d. decreto attuativo sulla Mediazione) <em>Ai fini della corresponsione dell\u2019indennit\u00e0, quando pi\u00f9 soggetti rappresentano un unico centro d\u2019interessi si considerano come un\u2019unica parte<\/em>.<\/p>\n<p>Questo significa che <strong>se 2 o pi\u00f9 parti rappresentano un unico centro d\u2019interessi dovranno sostenere le spese della Mediazione come se fossero un\u2019unica parte<\/strong> (quindi divideranno le spese equamente).<\/p>\n<p><strong>Risulta quindi importante dare una definizione al concetto di unico centro di interessi<\/strong>. La soluzione per\u00f2 non \u00e8 semplice perch\u00e9 non si trova n\u00e9 nel d.lgs. 28\/2010 (legge sulla Mediazione Civile), n\u00e9 nel D.M. 180\/2010 (decreto attuativo) n\u00e9 nel Codice di Procedura Civile.<\/p>\n<p>La <strong>dottrina<\/strong> ha cercato di risolvere il problema dando un\u2019interpretazione che potremmo cos\u00ec sintetizzare:<\/p>\n<p><strong>due o pi\u00f9 parti rappresentano un unico centro di interessi quando \u2013 da un punto di vista astratto \u2013 non possono avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente il medesimo oggetto della procedura di Mediazione.<\/strong><\/p>\n<p>Cerchiamo quindi di approfondire i due concetti di <strong>assenza di conflitto di interesse<\/strong> e di <strong>astrattezza<\/strong>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Assenza di conflitto di interesse<\/strong>: in una determinata controversia due soggetti hanno un interesse giuridico che non pu\u00f2 essere scisso. Questo significa che in una ipotetica causa in Tribunale non possono trovarsi l\u2019una contro l\u2019altra.<\/li>\n<li><strong>Astrattezza<\/strong>: l\u2019assenza di conflitto d\u2019interessi deve sussistere da un punto di vista astratto. Questo significa che non conta il fatto che in una specifica controversia due parti siano assistite dal medesimo Avvocato perch\u00e9, ad esempio, hanno un obiettivo comune oppure perch\u00e9 si trovano d\u2019accordo sulla possibile soluzione. \u00c8 necessario che \u2013 astrattamente \u2013 non possano avere interessi confliggenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Proviamo a fare un esempio<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Unico centro di interessi<\/strong>: in un condominio sorge controversia fra il Sig. Mario Rossi (1 parte istante), proprietario dell\u2019appartamento al primo piano, contro la Sig.ra Francesca Bianchi, il Sig. Giovanni Verdi e il Sig. Claudio Celeste (3 controparti), comproprietari dell\u2019appartamento al piano superiore. La controversia sorge per asseriti danni derivanti da un\u2019infiltrazione d\u2019acqua causata dalla rottura di una tubazione di pertinenza dell\u2019appartamento del secondo piano (oggetto della controversia). In questo esempio l\u2019interesse giuridico astratto dei Signori Bianchi, Verdi e Celeste non pu\u00f2 confliggere: se andassero in tribunale vorrebbero tutti che venisse accertata la loro estraneit\u00e0 rispetto al danno causato oppure, qualora si dovesse riconoscere la loro responsabilit\u00e0 da un punto di vista giuridico, vorranno tutti ridurre al minimo l\u2019importo da risarcire. In questo esempio i Signori Bianchi, Verdi e Celeste sono un unico centro di interessi e dovranno sostenere le spese come fossero un\u2019unica parte.<\/li>\n<li><strong>Pi\u00f9 centri di interessi<\/strong>: per rimanere in un contesto simile all'esempio precedente immaginiamo che dopo 2 anni sorga controversia fra la Sig.ra Bianchi (1 parte istante) contro il Sig. Verdi e il Sig. Celeste (2 controparti) ma questa volta l\u2019oggetto della controversia \u00e8 un\u2019azione di divisione dell\u2019immobile in compropriet\u00e0. In questo caso ciascuno dei soggetti rappresenta un centro di interesse distinto perch\u00e9 \u2013 da un punto di vista giuridico e astratto \u2013 ciascuno potrebbe vantare interessi e diritti in conflitto con gli altri (es. 1: uno dei comproprietari potrebbe avere interesse a rilevare le quote degli altri; es. 2: tutti vogliono vendere ma ciascuno attribuisce all'appartamento un valore differente; es. 3: uno dei tre potrebbe ritenere l\u2019immobile divisibile e gli altri no; ecc. ecc.). In questo caso i 3 comproprietari rappresentano ciascuno un centro di interesse differente e dovranno sostenere tutti distintamente le spese della procedura di Mediazione.<\/li>\n<\/ul>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"la mia controparte \u00e8 un condominio, a chi devo mandare la notifica? quando la nostra controparte \u00e8 un condominio bisogna verificare anzitutto se \u00e8 stato costituito un condominio a tutti gli effetti (in molti casi \u00e8 obbligatorio). bisogner\u00e0 verificare anche dove il condominio ha la sede legale e chi lo rappresenta . nella maggioranza dei casi la notifica si potr\u00e0 inviare all'amministratore di condominio . sar\u00e0 quindi necessario reperire i recapiti ufficiali (in genere nei verbali di assemblea). se il condominio non esiste potrebbe essere necessario notificare la mediazione a tutti i singoli condomini. approfondimento normativo. art. 71-quater alle disposizioni attuative codice civile. per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro iii, titolo vii, capo ii, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilit\u00e0, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio \u00e8 situato. al procedimento \u00e8 legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. la proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma , del codice. se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessit\u00e0 per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-36\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-36\">\n        <span>La mia controparte \u00e8 un condominio, a chi devo mandare la notifica?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-36\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-36\">\n<p>Quando la nostra controparte \u00e8 un condominio bisogna <strong>verificare anzitutto se \u00e8 stato costituito un condominio<\/strong> a tutti gli effetti (in molti casi \u00e8 obbligatorio).<\/p>\n<p>Bisogner\u00e0 verificare anche dove il condominio ha<strong> la sede legale e chi lo rappresenta<\/strong>.<\/p>\n<p>Nella maggioranza dei casi la notifica si potr\u00e0 inviare\u00a0<strong>all'amministratore di condominio<\/strong>. Sar\u00e0 quindi necessario reperire i recapiti ufficiali (in genere nei verbali di assemblea).<\/p>\n<p>Se il condominio non esiste potrebbe essere necessario notificare la mediazione a tutti i singoli condomini.<\/p>\n<h3>Approfondimento normativo.<\/h3>\n<p>Art. 71-quater alle\u00a0Disposizioni Attuative Codice Civile.<\/p>\n<ol>\n<li>Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.<\/li>\n<li>La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilit\u00e0, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio \u00e8 situato.<\/li>\n<li><strong>Al procedimento \u00e8 legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma,<\/strong> del codice.<\/li>\n<li><strong>Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga<\/strong> della prima comparizione.<\/li>\n<li><strong>La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma<\/strong>, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.<\/li>\n<li><strong>Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione<\/strong> di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, <strong>tenendo conto della necessit\u00e0 per l'amministratore di munirsi della delibera<\/strong> assembleare.<\/li>\n<\/ol>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"l'amministratore del condominio, per partecipare alla mediazione, deve fare prima un'assemblea? l\u2019amministratore del condominio pu\u00f2 avviare, aderire e partecipare alla mediazione senza la necessit\u00e0 di svolgere un'assemblea che lo autorizzi . in passato era diverso ma con la c.d. riforma cartabia p stato introdotto l'art. 5-ter del d.lgs. 28\/2010 che stabilisce che l\u2019amministratore del condominio \u00e8 legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. tuttavia il verbale contenente l\u2019accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all\u2019approvazione dell\u2019assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell\u2019accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall\u2019articolo 1136 del codice civile. in caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-37\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-37\">\n        <span>L'amministratore del condominio, per partecipare alla Mediazione, deve fare prima un'assemblea?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-37\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-37\">\n<p><a href=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/lamministratore-del-condominio-per-partecipare-alla-mediazione-deve-fare-prima-unassemblea\/compagnons-cwtfkh5edsk-unsplash\/\" rel=\"attachment wp-att-2299\"><img decoding=\"async\" class=\"lazyload alignright  wp-image-2299\" src=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/compagnons-CwTfKH5edSk-unsplash.jpg\" data-orig-src=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/compagnons-CwTfKH5edSk-unsplash.jpg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"370\" srcset=\"data:image\/svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20width%3D%27500%27%20height%3D%27370%27%20viewBox%3D%270%200%20500%20370%27%3E%3Crect%20width%3D%27500%27%20height%3D%27370%27%20fill-opacity%3D%220%22%2F%3E%3C%2Fsvg%3E\" data-srcset=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/compagnons-CwTfKH5edSk-unsplash.jpg 600w, https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/compagnons-CwTfKH5edSk-unsplash-300x222.jpg 300w\" data-sizes=\"auto\" data-orig-sizes=\"(max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>L\u2019amministratore del condominio pu\u00f2 avviare, aderire e partecipare alla mediazione senza la necessit\u00e0 di svolgere un'assemblea che lo autorizzi<\/strong>.<\/p>\n<p>In passato era diverso ma con la c.d. Riforma Cartabia p stato introdotto l'art. 5-ter del d.lgs. 28\/2010 che stabilisce che\u00a0<strong>L\u2019amministratore del condominio \u00e8 legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. <\/strong><\/p>\n<p>Tuttavia il verbale contenente l\u2019accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all\u2019approvazione dell\u2019assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell\u2019accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall\u2019articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"come funziona la mediazione online? il d.lgs. 28\/2010 all\u2019art. 3, comma 4, stabilisce che \u201c la mediazione pu\u00f2 svolgersi secondo modalit\u00e0 telematiche previste dal regolamento dell'organismo \u201d. inoltre la riforma entrata in vigore il 28 febbraio 2023 stabilisce alcune importanti novit\u00e0: pu\u00f2 essere utilizzata qualsiasi piattaforma di video conferenza. rimedia utilizza microsoft teams ( vedi il tutorial dedicato ) chiunque pu\u00f2 chiedere di partecipare in modalit\u00e0 telematica senza che le altre parti possano opporsi il verbale conclusivo andr\u00e0 firmato con firma digitale o spid per agevolare le operazioni di firma digitale abbiamo creato 2 video tutorial. uno per gli avvocati e i privati (firma con chiavetta personale o con spid) e uno per i mediatori. buona visione! video per apposizione firme digitali avvocati e parti video per mediatori (invio verbali tramite docusign) la mediazione telematica, o pi\u00f9 comunemente la mediazione online, \u00e8 una procedura identica a quella normale con l'unica differenza che gli incontri si svolgeranno in videoconferenza. rimedia, in considerazione della forte diffusione in ambito professionale, utilizza la piattaforma microsoft teams . e' un programma molto intuitivo e stabile e pu\u00f2 essere utilizzato sia direttamente sul web (quindi senza installazione ma attraverso un qualsiasi browser come internet explorer o chrome) che attraverso una piccola applicazione che la procedura vi consentir\u00e0 di avviare facilmente. video per accesso a microsoft teams la nostra segreteria sar\u00e0 sempre disponibile a fornire tutta l\u2019assistenza necessaria.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-38\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-38\">\n        <span>Come funziona la Mediazione online?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-38\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-38\">\n<p>Il d.lgs. 28\/2010 all\u2019art. 3, comma 4, stabilisce che \u201c<strong>la Mediazione pu\u00f2 svolgersi secondo modalit\u00e0 telematiche previste dal regolamento dell'Organismo<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre la <strong>riforma entrata in vigore il 28 Febbraio 2023<\/strong> stabilisce alcune importanti novit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>pu\u00f2 essere utilizzata qualsiasi piattaforma di video conferenza. Rimedia utilizza <strong>Microsoft Teams<\/strong> (<a href=\"http:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/come-mi-collego-per-la-mediazione-online\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">vedi il tutorial dedicato<\/a>)<\/li>\n<li>chiunque pu\u00f2 chiedere di <strong>partecipare in modalit\u00e0 telematica senza che le altre parti possano opporsi<\/strong><\/li>\n<li>il verbale conclusivo andr\u00e0 firmato con <strong>firma digitale o SPID<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Per agevolare le operazioni di firma digitale abbiamo creato 2 video tutorial. Uno per gli avvocati e i privati (firma con chiavetta personale o con SPID) e uno per i mediatori.<\/p>\n<p>Buona visione!<\/p>\n<p><strong>VIDEO PER APPOSIZIONE FIRME DIGITALI AVVOCATI E PARTI<\/strong><\/p>\n<p><iframe title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/i7ariPjtb-I\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p><strong>VIDEO PER MEDIATORI (invio verbali tramite docusign)<\/strong><\/p>\n<p><iframe title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/7kQxkFMKaF0\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p>La mediazione telematica, o pi\u00f9 comunemente la mediazione online, \u00e8 una procedura identica a quella normale con l'unica differenza che gli incontri si svolgeranno in videoconferenza.<\/p>\n<p>Rimedia, in considerazione della forte diffusione in ambito professionale,\u00a0 utilizza la piattaforma<strong> Microsoft Teams<\/strong>.<\/p>\n<p>E' un programma <strong>molto intuitivo e stabile<\/strong> e pu\u00f2 essere utilizzato<strong> sia direttamente sul web<\/strong> (quindi senza installazione ma attraverso un\u00a0 qualsiasi\u00a0<em>browser<\/em> come Internet Explorer o Chrome) <strong>che attraverso una piccola applicazione<\/strong> che la procedura vi consentir\u00e0 di avviare facilmente.<\/p>\n<p><strong>VIDEO PER ACCESSO A MICROSOFT TEAMS<\/strong><\/p>\n<p><iframe title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/2WJiH21JJZE\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p>La nostra Segreteria sar\u00e0 sempre disponibile a fornire tutta l\u2019assistenza necessaria.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"come mi collego per la mediazione online? rimedia ha deciso di utilizzare microsoft teams perch\u00e9 \u00e8 la piattaforma maggiormente diffusa nelle professioni legali. si pu\u00f2 accedere sia da pc che da smartphone e tablet ma anche semplicemente dal browser senza scaricare applicazioni (suggeriamo comunque l'app perch\u00e9 leggera e molto pi\u00f9 stabile). vedi il video tutorial guarda anche i video tutorial per le firme digitali . clicca qui . chi avesse problemi con l'audio potr\u00e0, in aggiunta al collegamento video, partecipare tramite una semplice telefonata . basta chiamare il numero (+39) 02 3056 2244 e quando richiesto digitare l'id della conferenza che trovate in fondo subito dopo il link (questa funzione \u00e8 attiva solo se viene riportato l'id conferenza) per partecipare alla riunione sar\u00e0 sufficiente cliccare sul link \" fai clic qui per partecipare alla riunione. \" che trovate in fondo (poco sopra il logo rimedia). potete anche inoltrare la mail ai clienti per farli partecipare in perfetta autonomia. se necessitate di assistenza non esitate a contattarci!\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-39\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-39\">\n        <span>Come mi collego per la Mediazione online?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-39\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-39\">\n<p>Rimedia ha deciso di utilizzare <b>Microsoft Teams<\/b> perch\u00e9 \u00e8 la piattaforma maggiormente diffusa nelle professioni legali. Si pu\u00f2 accedere sia <b>da PC <\/b>che da <b>smartphone <\/b>e <b>tablet<\/b> ma anche <b>semplicemente dal browser senza scaricare applicazioni <\/b>(suggeriamo comunque l'app perch\u00e9 leggera e molto pi\u00f9 stabile).<\/p>\n<p>Vedi il video tutorial<\/p>\n<p><iframe title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/2WJiH21JJZE\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<p>Guarda anche i <strong>video tutorial per le firme digitali<\/strong>. <a href=\"http:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/come-funziona-la-mediazione-online\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Clicca qui<\/a>.<\/p>\n<p><b>Chi avesse problemi con l'audio potr\u00e0,<\/b> in <b>aggiunta <\/b>al <span class=\"il\">collegamento<\/span> video, partecipare tramite una semplice <b>telefonata<\/b>. Basta chiamare il numero (+39) 02 3056 2244 e quando richiesto digitare l'ID della conferenza che trovate in fondo subito dopo il link (questa funzione \u00e8 attiva solo se viene riportato l'ID conferenza)<\/p>\n<p>Per partecipare alla riunione sar\u00e0 <b>sufficiente cliccare sul link \"<i>Fai clic qui per partecipare alla riunione.<\/i>\" <\/b>che trovate in fondo (poco sopra il logo Rimedia). <b>Potete anche inoltrare la mail ai clienti<\/b> per farli partecipare in perfetta autonomia.<\/p>\n<p>Se necessitate di assistenza non esitate a contattarci!<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"in mediazione esiste il gratuito patrocinio? s\u00ec, anche in mediazione esiste l\u2019istituto del gratuito patrocinio ma soltanto per le mediazioni c.d. obbligatorie (ossia quelle sulle materie prevista dall\u2019art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28\/2010). per essere ammessi al gratuito patrocinio \u00e8 necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo non superiore a \u20ac 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in gu n. 49 del 28 febbraio 2018). (vedrifica gli importi aggiornati) se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito \u00e8 costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalit\u00e0, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. in caso di ammissione al gratuito patrocinio anche le spese di mediazione vengono azzerate.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-40\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-40\">\n        <span>In Mediazione esiste il gratuito patrocinio?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-40\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-40\">\n<p><strong>S\u00ec, anche in Mediazione esiste l\u2019istituto del gratuito patrocinio ma soltanto per le mediazioni c.d. obbligatorie<\/strong> (ossia quelle sulle materie prevista dall\u2019art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28\/2010).<\/p>\n<p>Per essere ammessi al gratuito patrocinio \u00e8 necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo non superiore a \u20ac 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). (VEDRIFICA GLI IMPORTI AGGIORNATI)<\/p>\n<p>Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito \u00e8 costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.<\/p>\n<p>Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalit\u00e0, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.<\/p>\n<p>In caso di ammissione al gratuito patrocinio anche le spese di mediazione vengono azzerate.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"come funziona il credito di imposta? (incentivo fiscale per la mediazione) fonte: consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, cndcec \u2013 reg. nr.0002457\/2024 del 23\/02\/2024 . scarica qui il documento nozioni generali il credito di imposta \u00e8 un credito verso lo stato che riduce l'ammontare di debiti o imposte dovute. a quanto ammonta il credito di imposta riconosciuto in mediazione per le domande depositate dopo il 30 giugno 2023? \u00e8 riconosciuto un credito di imposta nel limite complessivo di \u20ac 600,00 (per parte) fino ad un massimo di \u20ac2.400,00 annui per persona fisica ed \u20ac24.000,00 per persone giuridiche. in quali casi siaccede al credito di imposta? nei casi di raggiungimento dell\u2019accordo di mediazione si pu\u00f2 accedere ad un credito di imposta di importo complessivo fino ad \u20ac 600,00, rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione; per una somma pari al contributo unificato [1] pagato per l\u2019apertura di una causa con il limite di \u20ac 518,00 euro; nei casi in cui non si raggiunga l\u2019accordo di mediazione si pu\u00f2 accedere ad un credito di imposta di importo complessivo fino ad \u20ac 300,00, rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione. come si accede al credito di imposta? il soggetto che intende accedere a tale credito deve presentare domanda di attribuzione sull\u2019apposita piattaforma web del ministero della giustizia all\u2019indirizzo https:\/\/lsg.giustizia.it\/ come si accede alla piattaforma? tramite spid, c arta nazionale dei servizi (cns), c arta di identit\u00e0 elettronica (cie) di livello 2. a questo punto si effettua la registrazione inserendo i propri dati anagrafici e si seleziona la voce \u201c istanza credito d\u2019imposta\u201d. successivamente si accede ad un form da compilare con le informazioni richieste (n.b. bisogna inserire la pec per ricevere le comunicazioni necessarie per la compilazione del modello f24 del credito di imposta; s e c\u2019\u00e8 necessit\u00e0 di supporto bisogna scrivere a supporto.siamm@giustizia.it . informazioni necessarie per l\u2019accesso al credito di imposta [2] dati identificativi e codice fiscale o partita iva del soggetto che ha diritto al credito di imposta; numero, importo e data della fattura emessa dall\u2019organismo di mediazione e\/o dall\u2019avvocato che ha assistito il richiedente nella procedura di mediazione; dichiarazione relativa alle modalit\u00e0 di pagamento, importo, data ed estremi identificativi del pagamento effettuato; indirizzo pec in cui si richiede di ricevere le comunicazioni relative alla domanda ( le informazioni rimarranno comunque presenti nella propria area riservata della piattaforma) quando si presenta l\u2019istanza di credito di imposta? il soggetto richiedente presenta, sul sito del ministero della giustizia domanda entro il 31 marzo dell\u2019anno successivo a quello in cui \u00e8 stata effettuata la mediazione. il ministero effettua le opportune verifiche e riconosce il credito di imposta, se dovuto, entro i limiti di legge. entro il 30 aprile dell\u2019anno in cui si \u00e8 presentata l\u2019istanza di credito di imposta, il ministero comunica al soggetto richiedente l\u2019importo del credito di imposta che gli spetta. come si utilizza questo credito? il credito di imposta si utilizza in compensazione [3] a decorrere da quando si riceve la comunicazione dell\u2019importo riconosciuto e deve essere presentato tramite i servizi telematici dell\u2019agenzia delle entrate tramite modello f24. le persone fisiche (che non hanno reddito derivante da impresa o di lavoro autonomo) possono utilizzare il credito quindi per ridurre o azzerare l\u2019importo delle imposte e dei contributi dovuti allo stato, ma qualora ci fosse dell\u2019eccedenza non si pu\u00f2 chiedere un rimborso della parte non utilizzata. il credito di imposta \u00e8 revocato qualora i requisiti soggettivi od oggettivi previsti non fossero rispettati o le informazioni comunicate non fossero veritiere e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge i ambito penale, civile o amministrativo. per ulteriori informazioni leggi il documento completo note [1] sono le tasse che si pagano per attivare l\u2019attivit\u00e0 giudiziaria e sono variabili [ dipendono dal tipo di procedimento, dalla fase del giudizio, se si tratta di procedimenti speciali ecc]. [2] bisogna avere tutte queste informazion prima della compilazione della domanda, se si perde tempo cercando di munirsi delle informazioni nel corso della presentazione della domanda si rischia la disconnessione del sistema. [3] che significa in compensazione? significa che il credito pu\u00f2 essere usato per pagare imposte e contributi di altra natura, riducendo o azzerando cos\u00ec l'importo dovuto. \u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014 \u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2013 di seguito la vecchia procedura per mediazioni depositate prima del 30\/06\/2023 in passato la procedura era pi\u00f9 complessa. abbiamo deciso di mantenere pubblica anche la vecchia procedura perch\u00e9 si applica alle procedure di emdiazione depositate fino al 30 giguno 2023. per entrare pi\u00f9 nel dettaglio, gli organismi di mediazione come rimedia comunicavano comunicano al ministero \u2013 ogni anno entro il 30 aprile \u2013 i dati sul credito di imposta dei propri utenti. il ministero effettua delle verifiche riguardo le disponibilit\u00e0 dei fondi disponibili e insieme al ministero dell'economia determina l'ammontare spettante al singolo contribuente. il calcolo viene effettuato in proporzione alle richieste: se il fondo copre l'80% riconoscono ad ognuno l'80% di quanto maturato. a questo punto \u00e8 il ministero stesso a comunicare all'utente e all'agenzia delle entrate territorialmente competente l\u2019importo preciso del credito da scontare. se questa comunicazione avviene in ritardo \u2013 normalmente con un anno in ritardo \u2013 potrete ugualmente utilizzare l'importo che vi indicheranno nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo alla ricezione della comunicazione. dispositivo dell'art. 20 mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 1. alle parti che corrispondono l'indennit\u00e0 ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi \u00e8 riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennit\u00e0 stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta \u00e8 ridotto della met\u00e0. 2. a decorrere dall'anno 2011, con decreto del ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, \u00e8 determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del \u00abfondo unico giustizia\u00bb di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. con il medesimo decreto \u00e8 individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1. 3. il ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. 4. il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed \u00e8 utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonch\u00e9, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. il credito d'imposta non d\u00e0 luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, n\u00e9 del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilit\u00e0 speciale n. 1778 \u00abagenzia delle entrate \u2013 fondi di bilancio\u00bb.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-41\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-41\">\n        <span>Come funziona il credito di imposta? (incentivo fiscale per la Mediazione)<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-41\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-41\">\n<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"188\" class=\"elementor elementor-188\" data-elementor-settings=\"[]\">\n<div class=\"elementor-inner\">\n<div class=\"elementor-section-wrap\">\n<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1a403de6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1a403de6\" data-element_type=\"section\">\n<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n<div class=\"elementor-row\">\n<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2a047252\" data-id=\"2a047252\" data-element_type=\"column\">\n<div class=\"elementor-column-wrap elementor-element-populated\">\n<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n<div class=\"elementor-element elementor-element-9b4c52d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9b4c52d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n<div class=\"elementor-widget-container\">\n<div class=\"elementor-text-editor elementor-clearfix\"><p><span style=\"font-size: 9pt; line-height: 14.88px;\">Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC \u2013 Reg. nr.0002457\/2024 del 23\/02\/2024<\/span><span style=\"font-size: 9pt; line-height: 14.88px;\">. <a href=\"https:\/\/commercialisti.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Mediazione-civile_Richiesta-del-credito-di-imposta-def.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Scarica qui il documento<\/a><\/span><\/p><h3><b>NOZIONI GENERALI<\/b><\/h3><p>Il credito di imposta \u00e8 un credito verso lo Stato che riduce l'ammontare di debiti o imposte dovute.<\/p><h3><strong>A QUANTO AMMONTA IL CREDITO DI IMPOSTA RICONOSCIUTO IN MEDIAZIONE PER LE DOMANDE DEPOSITATE DOPO IL 30 GIUGNO 2023?<\/strong><\/h3><p>\u00c8 riconosciuto un credito di imposta nel limite complessivo di \u20ac 600,00 (per parte) fino ad un massimo di \u20ac2.400,00 annui per persona fisica ed \u20ac24.000,00 per persone giuridiche.<\/p><p><b>IN QUALI CASI SIACCEDE AL CREDITO DI IMPOSTA?<\/b><\/p><ul><li>Nei casi di raggiungimento dell\u2019accordo di mediazione si pu\u00f2 accedere ad un credito di imposta di\u00a0 importo complessivo fino ad \u20ac 600,00, rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione;<\/li><li><span style=\"color: var( --e-global-color-secondary ); font-size: 1rem;\">Per una somma pari al contributo unificato<\/span><a style=\"font-size: 1rem; background-color: #ffffff; color: #467886; text-decoration-line: underline;\" title=\"\" href=\"#_ftn1\"><sup><sup><span style=\"font-size: 11pt; line-height: 15.6933px;\">[1]<\/span><\/sup><\/sup><\/a><span style=\"color: var( --e-global-color-secondary ); font-size: 1rem;\"> pagato per l\u2019apertura di una causa con il limite di \u20ac 518,00 euro;<\/span><\/li><li><span style=\"color: var( --e-global-color-secondary ); font-size: 1rem;\">Nei casi in cui non si raggiunga l\u2019accordo di mediazione si pu\u00f2 accedere ad un credito di imposta di\u00a0 importo complessivo fino ad \u20ac 300,00, rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione.<\/span><\/li><\/ul><p><b>COME SI ACCEDE AL CREDITO DI IMPOSTA?<\/b><\/p><p>Il soggetto che intende accedere a tale credito deve presentare domanda di attribuzione sull\u2019apposita piattaforma web del Ministero della Giustizia all\u2019indirizzo https:\/\/lsg.giustizia.it\/<\/p><p><b>COME SI ACCEDE ALLA PIATTAFORMA?<br \/><\/b><span style=\"color: var( --e-global-color-secondary ); font-size: 1rem;\">Tramite Spid, C<\/span><span style=\"color: var( --e-global-color-secondary ); font-size: 1rem;\">arta Nazionale dei Servizi (CNS), C<\/span><span style=\"color: var( --e-global-color-secondary ); font-size: 1rem;\">arta di Identit\u00e0 Elettronica (CIE) di livello 2.<\/span><\/p><p>A questo punto si effettua la registrazione inserendo i propri dati anagrafici e si seleziona la voce \u201c istanza credito d\u2019imposta\u201d.<br \/><span style=\"color: var( --e-global-color-secondary ); font-size: 1rem;\">Successivamente si accede ad un<\/span><i style=\"color: var( --e-global-color-secondary ); font-size: 1rem;\"> form<\/i><span style=\"font-size: 1rem; color: var( --e-global-color-secondary );\"> da compilare con le informazioni richieste (N.B. bisogna inserire la Pec per ricevere le comunicazioni necessarie per la compilazione del modello F24 del credito di imposta; s<\/span>e c\u2019\u00e8 necessit\u00e0 di supporto bisogna scrivere a <a style=\"color: #467886; text-decoration: underline;\" href=\"mailto:supporto.siamm@giustizia.it\">supporto.siamm@giustizia.it<\/a>.<\/p><p><b>INFORMAZIONI NECESSARIE PER L\u2019ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA<a style=\"color: #467886; text-decoration: underline;\" title=\"\" href=\"#_ftn2\"><span style=\"vertical-align: super;\"><span style=\"vertical-align: super;\"><b><span style=\"font-size: 11pt; line-height: 15.6933px;\">[2]<\/span><\/b><\/span><\/span><\/a><\/b><\/p><ul><li>Dati identificativi\u00a0 e codice fiscale o partita Iva del soggetto che ha diritto al credito di imposta;<\/li><li>Numero, importo e data della fattura emessa dall\u2019Organismo di Mediazione e\/o dall\u2019Avvocato che ha assistito il richiedente nella procedura di Mediazione;<\/li><li>Dichiarazione relativa alle modalit\u00e0 di pagamento, importo, data ed estremi identificativi del pagamento effettuato;<\/li><li>Indirizzo Pec in cui si richiede di ricevere le comunicazioni relative alla domanda ( le informazioni rimarranno comunque presenti nella propria area riservata della piattaforma)<\/li><\/ul><p><b>QUANDO SI PRESENTA L\u2019ISTANZA DI CREDITO DI IMPOSTA?<\/b><\/p><p>Il Soggetto richiedente presenta, sul sito del Ministero della Giustizia \u00a0domanda entro il 31 marzo dell\u2019anno successivo a quello in cui \u00e8 stata effettuata la mediazione. Il Ministero effettua le opportune verifiche e riconosce il credito di imposta, se dovuto, entro i limiti di legge.<\/p><p>Entro il 30 aprile dell\u2019anno in cui si \u00e8 presentata l\u2019istanza di credito di imposta, il Ministero comunica al Soggetto richiedente l\u2019importo del credito di imposta che gli spetta.<\/p><p><b>COME SI UTILIZZA QUESTO CREDITO?<\/b><\/p><p>Il credito di imposta si utilizza <b>in compensazione<a style=\"color: #467886; text-decoration: underline;\" title=\"\" href=\"#_ftn3\"><span style=\"vertical-align: super;\"><span style=\"vertical-align: super;\"><b><span style=\"font-size: 11pt; line-height: 15.6933px;\">[3]<\/span><\/b><\/span><\/span><\/a><\/b> a decorrere da quando si riceve la comunicazione dell\u2019importo riconosciuto e deve essere presentato tramite i servizi <b>TELEMATICI <\/b>dell\u2019Agenzia delle Entrate tramite modello F24.<\/p><p>Le persone fisiche (che non hanno reddito derivante da impresa o di lavoro autonomo) possono utilizzare il credito quindi per ridurre o azzerare l\u2019importo delle imposte e dei contributi dovuti allo stato, ma qualora ci fosse dell\u2019eccedenza non si pu\u00f2 chiedere un rimborso della parte non utilizzata.<\/p><p>Il credito di imposta \u00e8 revocato qualora i requisiti soggettivi od oggettivi previsti non fossero rispettati o le informazioni comunicate non fossero veritiere e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge i ambito penale, civile o amministrativo.<\/p><p>PER ULTERIORI INFORMAZIONI LEGGI IL\u00a0<a style=\"background-color: #ffffff; font-size: 1rem;\" href=\"https:\/\/commercialisti.it\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/Mediazione-civile_Richiesta-del-credito-di-imposta-def.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DOCUMENTO COMPLETO<\/a><\/p><p><strong><em>NOTE<\/em><\/strong><\/p><p><span style=\"color: var( --e-global-color-secondary ); font-size: 1rem;\">[1]\u00a0sono le tasse che si pagano per attivare l\u2019attivit\u00e0 giudiziaria e sono variabili [ dipendono dal tipo di procedimento, dalla\u00a0 fase del giudizio, se si tratta di procedimenti speciali ecc].<br \/><\/span><span style=\"color: var( --e-global-color-secondary ); font-size: 1rem;\">[2]\u00a0bisogna avere tutte queste informazion\u00a0prima\u00a0della compilazione della domanda, se si perde tempo cercando di munirsi delle informazioni nel corso della presentazione della\u00a0 domanda si rischia la disconnessione del sistema.<br \/><\/span><span style=\"color: var( --e-global-color-secondary ); font-size: 1rem;\">[3]\u00a0che significa in compensazione? Significa che il credito pu\u00f2 essere usato per pagare imposte e contributi di altra natura, riducendo o azzerando cos\u00ec l'importo dovuto.<\/span><\/p><div style=\"color: #000000; font-size: medium;\">\n<\/div><div style=\"color: #000000; font-size: medium;\"><span style=\"color: var( --e-global-color-text ); font-size: 1rem;\">\n<\/span><\/div><div style=\"color: #000000; font-size: medium;\">\n<\/div><div style=\"color: #000000; font-size: medium;\"><div style=\"color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;\"><span style=\"color: #808080;\">\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014<wbr \/>\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2013<br \/><\/span><\/div><p><span style=\"color: #808080;\"><em>DI SEGUITO LA VECCHIA PROCEDURA PER MEDIAZIONI DEPOSITATE PRIMA DEL 30\/06\/2023<\/em><\/span><\/p><\/div><p><span style=\"color: #808080;\">IN PASSATO LA PROCEDURA ERA PI\u00f9 COMPLESSA. Abbiamo deciso di mantenere pubblica anche la vecchia procedura perch\u00e9 si applica alle procedure di emdiazione depositate fino al 30 Giguno 2023.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #808080;\"><em>Per entrare pi\u00f9 nel dettaglio, gli Organismi di Mediazione come Rimedia comunicavano comunicano al Ministero \u2013 ogni anno entro il 30 Aprile \u2013 i dati sul credito di imposta dei propri utenti.<\/em><\/span><\/p><p><span style=\"color: #808080;\"><em>Il Ministero effettua delle verifiche riguardo le disponibilit\u00e0 dei fondi disponibili e insieme al Ministero dell'Economia determina l'ammontare spettante al singolo contribuente.<\/em><\/span><\/p><p><span style=\"color: #808080;\"><em>Il calcolo viene effettuato in proporzione alle richieste: se il fondo copre l'80% riconoscono ad ognuno l'80% di quanto maturato.<\/em><\/span><\/p><p><span style=\"color: #808080;\"><em>A questo punto \u00e8 il Ministero stesso a comunicare all'utente e all'agenzia delle entrate territorialmente competente l\u2019importo preciso del credito da scontare.<\/em><\/span><\/p><p><span style=\"color: #808080;\"><em>Se questa comunicazione avviene in ritardo \u2013 normalmente con un anno in ritardo \u2013 potrete ugualmente utilizzare l'importo che vi indicheranno nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo alla ricezione della comunicazione.<\/em><\/span><\/p><h4><span style=\"color: #808080;\"><em>Dispositivo dell'art. 20 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali<\/em><\/span><\/h4><div><span style=\"color: #808080;\"><em>1. Alle parti che corrispondono l'indennit\u00e0 ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi \u00e8 riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta\u00a0commisurato all'indennit\u00e0 stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta \u00e8 ridotto della met\u00e0.<\/em><\/span><\/div><div><div><span style=\"color: #808080;\"><em>2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del\u00a0Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, \u00e8 determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del \u00abFondo unico giustizia\u00bb di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto \u00e8 individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.<\/em><em>3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in\u00a0via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.<\/em><em>4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di\u00a0decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed \u00e8 utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in\u00a0compensazione\u00a0ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonch\u00e9, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di\u00a0lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non d\u00e0 luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, n\u00e9 del\u00a0valore della produzione\u00a0netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli\u00a061\u00a0e\u00a0109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del\u00a0Presidente della Repubblica\u00a022 dicembre 1986, n. 917.<\/em><em>5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilit\u00e0 speciale n. 1778 \u00abAgenzia delle entrate \u2013 Fondi di bilancio\u00bb.<\/em><\/span><\/div><div>\n<\/div><\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"come funziona l'esenzione dall'imposta di registro? (incentivo fiscale per la mediazione) l\u2019art. 17, comma 2, d.lgs. 28\/2010 ha introdotto un importantissimo incentivo fiscale! si prevede infatti che \u201c il verbale di accordo \u00e8 esente dall\u2019imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l\u2019imposta \u00e8 dovuta per la parte eccedente \u201d. esempi pratici in cui si otterr\u00e0 il beneficio: accordo su trasferimento di propriet\u00e0 di un bene immobile (l\u2019esenzione si applica alle tasse che siamo abituati a pagare dal notaio); contratto di locazione da registrare all\u2019agenzia delle entrate (l\u2019esenzione si applica alla tassa di registrazione). esempi pratici di riduzione delle imposte: in mediazione si raggiunge un accordo su una divisione di bene immobile intestato ai due fratelli mario e francesca. l\u2019accordo stabilisce che francesca acquista da mario la quota in suo possesso al prezzo di vendita di \u20ac 120.000. l\u2019imposta di registro che normalmente si paga quando ci rechiamo dal notaio per atti di questo tipo varia in base all\u2019aliquota da applicare al caso specifico. poniamo il caso si tratti di un acquisto di un immobile diverso dalla prima casa avvenuto fra due privati, in questo caso si applicherebbe un\u2019aliquota del 9%. quindi nell\u2019ipotesi che abbiamo considerato la nostra francesca, qualora avesse fatto l\u2019accordo fuori dalla mediazione, avrebbe pagato una tassa del 9% dell\u2019importo di 120mila euro (ossia 10.800 euro!). in mediazione, invece, abbiamo l\u2019esenzione fino a 100mila euro di valore. questo vuol dire che francesca dovr\u00e0 pagare la tassa del 9% soltanto sui 20mila euro eccedenti (valore accordo conciliativo 120mila \u2013 100mila di esenzione = 20mila), ossia 1.800 euro ottenendo cos\u00ec un risparmio di oltre 9.000 euro! in mediazione il sig. rossi e il sig. bianchi litigano per un pezzo di terra al confine fra le loro rispettive propriet\u00e0. raggiungono un accordo in mediazione per cui il sig. bianchi, in cambio della disponibilit\u00e0 del sig. rossi a concedere il passaggio del trattore dalla sua strada, decide di vendere il pezzo di terra al prezzo di 10mila euro. in mediazione per questo accordo, che \u00e8 di valore inferiore a 100mila euro, non si pagher\u00e0 nessuna tassa! attenzione: per essere sicuri di beneficiare dell\u2019esenzione \u00e8 importante mettere in contatto il notaio di fiducia con l\u2019organismo e il mediatore. normalmente la soluzione ottimale consiste nello svolgere l\u2019ultimo incontro alla presenza sia del mediatore che del notaio il quale allegher\u00e0 al proprio atto anche il verbale della mediazione.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-42\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-42\">\n        <span>Come funziona l'esenzione dall'imposta di registro? (incentivo fiscale per la Mediazione)<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-42\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-42\">\n<p>L\u2019art. 17, comma 2, d.lgs. 28\/2010 ha introdotto un<strong> importantissimo incentivo fiscale!<\/strong><\/p>\n<p>Si prevede infatti che \u201c<em>Il verbale di accordo \u00e8 esente dall\u2019imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l\u2019imposta \u00e8 dovuta per la parte eccedente<\/em>\u201d.<\/p>\n<h3>Esempi pratici in cui si otterr\u00e0 il beneficio:<\/h3>\n<ul>\n<li>accordo su<strong> trasferimento di propriet\u00e0 di un bene immobile<\/strong> (l\u2019esenzione si applica alle tasse che siamo abituati a pagare dal Notaio);<\/li>\n<li><strong>contratto di locazione<\/strong> da registrare all\u2019Agenzia delle Entrate (l\u2019esenzione si applica alla tassa di registrazione).<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Esempi pratici di riduzione delle imposte:<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>In Mediazione si raggiunge un accordo su una divisione di bene immobile<\/strong> intestato ai due fratelli Mario e Francesca. L\u2019accordo stabilisce che Francesca acquista da Mario la quota in suo possesso al prezzo di vendita di \u20ac 120.000. L\u2019imposta di registro che normalmente si paga quando ci rechiamo dal Notaio per atti di questo tipo varia in base all\u2019aliquota da applicare al caso specifico. Poniamo il caso si tratti di un acquisto di un immobile diverso dalla prima casa avvenuto fra due privati, in questo caso si applicherebbe un\u2019aliquota del 9%. Quindi nell\u2019ipotesi che abbiamo considerato la nostra Francesca, qualora avesse fatto l\u2019accordo fuori dalla Mediazione, avrebbe pagato una tassa del 9% dell\u2019importo di 120mila euro (ossia 10.800 euro!). In Mediazione, invece, abbiamo l\u2019esenzione fino a 100mila euro di valore. Questo vuol dire che Francesca dovr\u00e0 pagare la tassa del 9% soltanto sui 20mila euro eccedenti (valore accordo conciliativo 120mila \u2013 100mila di esenzione = 20mila), ossia 1.800 euro<strong> ottenendo cos\u00ec un risparmio di oltre 9.000 euro!<\/strong><\/li>\n<li>In Mediazione <strong>il sig. Rossi e il sig. Bianchi litigano per un pezzo di terra al confine<\/strong> fra le loro rispettive propriet\u00e0. Raggiungono un accordo in Mediazione per cui il Sig. Bianchi, in cambio della disponibilit\u00e0 del Sig. Rossi a concedere il passaggio del trattore dalla sua strada, decide di vendere il pezzo di terra al prezzo di 10mila euro. In Mediazione per questo accordo, che \u00e8 di valore inferiore a 100mila euro, <strong>non si pagher\u00e0 nessuna tassa!<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>ATTENZIONE: per essere sicuri di beneficiare dell\u2019esenzione \u00e8 importante mettere in contatto il Notaio di fiducia con l\u2019Organismo e il Mediatore. Normalmente la soluzione ottimale consiste nello svolgere l\u2019ultimo incontro alla presenza sia del Mediatore che del Notaio il quale allegher\u00e0 al proprio atto anche il verbale della Mediazione.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"e' vero che se raggiungo in mediazione un accordo su dei beni immobili non si pagano le tasse? vero in parte. l\u2019art. 17, comma 3, d.lgs. 28\/2010 ha introdotto un importantissimo incentivo fiscale! si prevede infatti che \u201c il verbale di accordo \u00e8 esente dall\u2019imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l\u2019imposta \u00e8 dovuta per la parte eccedente \u201d. esempi pratici in cui si otterr\u00e0 il beneficio: accordo su trasferimento di propriet\u00e0 di un bene immobile (l\u2019esenzione si applica alle tasse che siamo abituati a pagare dal notaio); contratto di locazione da registrare all\u2019agenzia delle entrate (l\u2019esenzione si applica alla tassa di registrazione). esempi pratici di riduzione delle imposte:\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-43\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-43\">\n        <span>E' vero che se raggiungo in Mediazione un accordo su dei beni immobili non si pagano le tasse?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-43\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-43\">\n<p><strong>Vero in parte.<\/strong><br \/>\nL\u2019art. 17, comma 3, d.lgs. 28\/2010 ha introdotto un<strong> importantissimo incentivo fiscale!<\/strong><\/p>\n<p>Si prevede infatti che \u201c<em>Il verbale di accordo \u00e8 esente dall\u2019imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l\u2019imposta \u00e8 dovuta per la parte eccedente<\/em>\u201d.<\/p>\n<h3>Esempi pratici in cui si otterr\u00e0 il beneficio:<\/h3>\n<ul>\n<li>accordo su<strong> trasferimento di propriet\u00e0 di un bene immobile<\/strong> (l\u2019esenzione si applica alle tasse che siamo abituati a pagare dal Notaio);<\/li>\n<li><strong>contratto di locazione<\/strong> da registrare all\u2019Agenzia delle Entrate (l\u2019esenzione si applica alla tassa di registrazione).<\/li>\n<\/ul>\n<h3><a href=\"https:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/come-funziona-lesenzione-dallimposta-di-registro-incentivo-fiscale-per-la-mediazione\/\">Esempi pratici di riduzione delle imposte:<\/a><\/h3>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"ci sono dei casi in cui bisogna rivolgersi a un notaio? l'articolo 11 del decreto legislativo 28\/2010. secondo l\u2019art. 11, comma 7, d.lgs. 28\/2010 \u201c se con l\u2019accordo [in mediazione] le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall\u2019articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell\u2019accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato \u201d. quindi la legge stabilisce che nelle materie dell\u2019art. 2643 sarebbe sufficiente predisporre un accordo in mediazione per poi recarsi dal notaio (o altro pubblico ufficiale autorizzato) per la semplice autentica delle firme. in realt\u00e0 si pone un problema derivante da una parte di giurisprudenza che considera il notaio responsabile, oltre che dell\u2019identificazione delle parti che firmano, anche del contenuto dell\u2019atto di cui autentica le firme. per questo motivo pu\u00f2 risultare necessario, ai fini della stesura di un documento regolare a tutti gli effetti, stipulare l\u2019accordo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con la presenza sia del notaio che del mediatore. perch\u00e9 in questo modo sar\u00e0 possibile beneficiare di tutti gli sgravi fiscali che la mediazione offre ( vedi esenzione dell\u2019imposta di registro ). in ogni caso \u00e8 buona prassi mettere in contatto il notaio con l\u2019organismo di mediazione per trovare sempre la soluzione pi\u00f9 adatta. approfondimento normativo. art. 2643 codice civile: atti soggetti a trascrizione. si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 1) i contratti che trasferiscono la propriet\u00e0 di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell\u2019enfiteuta; 2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale (1); 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano servit\u00f9 prediali , il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione; 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) i provvedimenti con i quali nell\u2019esecuzione forzata si trasferiscono la propriet\u00e0 di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico. 8) i contratti di locazione dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 10) i contratti di societ\u00e0 e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societ\u00e0 o dell\u2019associazione eccede i nove anni o \u00e8 indeterminata; 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l\u2019effetto indicato dal numero precedente; 12) i contratti di anticresi; 12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l\u2019usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato (2); 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-44\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-44\">\n        <span>Ci sono dei casi in cui bisogna rivolgersi a un Notaio?<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-44\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-44\">\n<h3><strong>L'articolo 11 del decreto legislativo 28\/2010.<\/strong><\/h3>\n<p>Secondo l\u2019art. 11, comma 7, d.lgs. 28\/2010 \u201c<em>Se con l\u2019accordo [in Mediazione] le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall\u2019articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell\u2019accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Quindi la legge stabilisce che nelle materie dell\u2019art. 2643 sarebbe sufficiente predisporre un accordo in Mediazione per poi recarsi dal Notaio (o altro pubblico ufficiale autorizzato) per la semplice autentica delle firme.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 si pone un problema derivante da una parte di giurisprudenza che considera il Notaio responsabile, oltre che dell\u2019identificazione delle parti che firmano, anche del contenuto dell\u2019atto di cui autentica le firme.<\/p>\n<p>Per questo motivo pu\u00f2 risultare necessario, ai fini della stesura di un documento regolare a tutti gli effetti, stipulare l\u2019accordo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con la presenza sia del Notaio che del mediatore. Perch\u00e9 in questo modo sar\u00e0 possibile beneficiare di tutti gli sgravi fiscali che la Mediazione offre (<a href=\"http:\/\/mediazione.rimediasrl.com\/come-funziona-il-credito-di-imposta-incentivo-fiscale-per-la-mediazione\/\">vedi esenzione dell\u2019imposta di registro<\/a>).<\/p>\n<p>In ogni caso \u00e8 buona prassi mettere in contatto il Notaio con l\u2019Organismo di Mediazione per trovare sempre la soluzione pi\u00f9 adatta.<\/p>\n<h3><strong>Approfondimento normativo.<\/strong><\/h3>\n<h4>Art. 2643 codice civile: Atti soggetti a trascrizione.<br \/>\nSi devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:<\/h4>\n<p>1) i contratti che trasferiscono la propriet\u00e0 di beni immobili;<\/p>\n<p>2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell\u2019enfiteuta;<\/p>\n<p>2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale (1);<\/p>\n<p>3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;<\/p>\n<p>4) i contratti che costituiscono o modificano servit\u00f9 prediali , il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;<\/p>\n<p>5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;<\/p>\n<p>6) i provvedimenti con i quali nell\u2019esecuzione forzata si trasferiscono la propriet\u00e0 di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;<\/p>\n<p>7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico.<\/p>\n<p>8) i contratti di locazione dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;<\/p>\n<p>9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;<\/p>\n<p>10) i contratti di societ\u00e0 e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societ\u00e0 o dell\u2019associazione eccede i nove anni o \u00e8 indeterminata;<\/p>\n<p>11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l\u2019effetto indicato dal numero precedente;<\/p>\n<p>12) i contratti di anticresi;<\/p>\n<p>12-bis) gli accordi di Mediazione che accertano l\u2019usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato (2);<\/p>\n<p>13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;<\/p>\n<p>14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.<\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n    <div class=\"rl-acc-item\" data-search=\"conciliazioni in materia di consumo (organismi adr) e piattaforma odr dell'ue rimedia ha avviato la procedura di accreditamento per svolgere anche le procedure di conciliazione diverse dalla mediazione civile e commerciale ex. d.lgs. 28\/2010. piattaforma odr disciplinata dal regolamento (ue) n. 524\/2013 del parlamento e del consiglio del 21 maggio 2013 per risolvere extragiudizialmente le controversie nascenti dai contratti di acquisto online di beni e servizi (online dispute regulation) cosa sono le odr? il regolamento europeo sulle online dispute resolution (odr) \u2013 regolamento (ue) n. 524\/2013 del parlamento europeo del 21 maggio 2013 \u2013 riguarda le procedure destinate a risolvere extragiudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online. insieme, la direttiva europea sulle alternative dispute resolution (adr) ed il regolamento (ue) n. 524\/20013, costituiscono il pacchetto legislativo adr-odr che, per la prima volta, introduce un set coordinato e omogeneo di regole: una piattaforma web online per tutta la ue e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie. come fare un reclamo per controversie relative a contratti online? i consumatori e le imprese hanno un punto di accesso unico costituito dalla piattaforma odr istituita del regolamento 524. attraverso organismi adr che sono collegati alla piattaforma, consumatori e imprese hanno a disposizione un servizio di soluzione alternativa delle controversie di consumo tramite procedure adr di qualit\u00e0. cosa fare se sei un consumatore per risolvere extragiudizialmente le controversie con le imprese derivanti dagli acquisti di beni e servizi effettuati online o attraverso i mercati online (cosiddetti marketplace), i consumatori possono collegarsi alla piattaforma telematica odr, gestita dalla commissione europea, raggiungibile all\u2019indirizzo https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/odr ; una volta collegati possono scegliere l\u2019organismo a cui rivolgersi per risolvere la controversia e attivare la relativa procedura. l\u2019indirizzo web delle piattaforma odr deve essere raggiungibile anche dal sito dell\u2019impresa con il quale si stipula il contratto di acquisto di beni o servizi. per maggiori informazioni ci si pu\u00f2 rivolgere alle associazioni dei consumatori iscritte nell\u2019 elenco nazionale. cosa fare se sei un\u2019impresa l\u2019articolo 14 del regolamento (ue) n. 524\/2013 stabilisce che le imprese che stipulano contratti di vendita e servizi online o operano nei mercati online (cosiddetti marketplace), devono pubblicare sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma odr: https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/odr per agevolare le imprese in questo obbligo, sono disponibili 4 modelli di web banner cliccabili, elaborati dai competenti uffici della commissione europea, per collegarsi alla piattaforma odr e che possono essere pubblicati dalle imprese sui propri siti web.\">\n      <button type=\"button\" class=\"rl-acc-trigger\" id=\"rl-faq-btn-45\" aria-expanded=\"false\" aria-controls=\"rl-faq-panel-45\">\n        <span>Conciliazioni in materia di consumo (organismi ADR) e piattaforma ODR dell'UE<\/span>\n        <span class=\"rl-acc-icon\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n      <\/button>\n      <div class=\"rl-acc-panel\" id=\"rl-faq-panel-45\" role=\"region\" aria-labelledby=\"rl-faq-btn-45\">\n<p>Rimedia ha avviato la procedura di accreditamento per svolgere anche le procedure di conciliazione diverse dalla mediazione civile e commerciale ex. d.lgs. 28\/2010.<\/p>\n<p><em><a href=\"https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/odr\">Piattaforma ODR<\/a>  disciplinata dal regolamento (UE) n. 524\/2013 del Parlamento e del Consiglio del 21 maggio 2013 per risolvere extragiudizialmente le controversie nascenti dai contratti di acquisto online di beni e servizi (Online Dispute Regulation)<\/em><\/p>\n<h2>Cosa sono le ODR?<\/h2>\n<p>Il Regolamento europeo sulle Online Dispute Resolution (ODR) \u2013 regolamento (UE) N. 524\/2013 del parlamento europeo del 21 maggio 2013 \u2013 riguarda le procedure destinate a risolvere extragiudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online.<\/p>\n<p>Insieme, la direttiva europea sulle <a href=\"https:\/\/www.mise.gov.it\/index.php\/it\/mercato-e-consumatori\/tutela-del-consumatore\/controversie-di-consumo\/adr-risoluzione-alternativa-controversie\">Alternative Dispute Resolution<\/a> (ADR) ed il Regolamento (UE) n. 524\/20013, costituiscono il pacchetto legislativo ADR-ODR che, per la prima volta, introduce un set coordinato e omogeneo di regole: una piattaforma web online per tutta la Ue e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie.<\/p>\n<h2>Come fare un reclamo per controversie relative a contratti  online?<\/h2>\n<p>I consumatori e le imprese hanno un punto di accesso unico costituito dalla piattaforma ODR istituita del regolamento 524. Attraverso organismi ADR che sono collegati alla piattaforma, consumatori e imprese hanno a disposizione un servizio di soluzione alternativa delle controversie di consumo tramite procedure ADR di qualit\u00e0.<\/p>\n<h2>Cosa fare se sei un Consumatore<\/h2>\n<p>Per risolvere extragiudizialmente le controversie con le imprese derivanti dagli acquisti di beni e servizi effettuati online o attraverso i mercati online (cosiddetti Marketplace), i consumatori possono collegarsi alla piattaforma telematica ODR, gestita dalla Commissione europea, raggiungibile all\u2019indirizzo <a href=\"https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/odr\">https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/odr<\/a> ; una volta collegati possono scegliere l\u2019organismo a cui rivolgersi per risolvere la controversia e attivare la relativa procedura.<\/p>\n<p>L\u2019indirizzo web delle piattaforma ODR deve essere raggiungibile anche dal sito dell\u2019impresa con il quale si stipula il contratto di acquisto di beni o servizi.<\/p>\n<p>Per maggiori informazioni ci si pu\u00f2 rivolgere alle <a href=\"https:\/\/www.mise.gov.it\/index.php\/it\/mercato-e-consumatori\/associazioni-dei-consumatori\/cncu\">associazioni dei consumatori<\/a> iscritte nell\u2019 elenco nazionale.<\/p>\n<h2>Cosa fare se sei un\u2019Impresa<\/h2>\n<p>L\u2019articolo 14 del Regolamento (UE) n. 524\/2013 stabilisce che le imprese che stipulano contratti di vendita e servizi online  o operano nei mercati online (cosiddetti Marketplace), <strong>devono pubblicare sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR:  <\/strong>\n<a href=\"https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/odr\">https:\/\/webgate.ec.europa.eu\/odr<\/a><\/p>\n<p>Per agevolare le imprese in questo obbligo, sono disponibili 4 modelli di web banner cliccabili, elaborati dai competenti uffici della Commissione europea, per collegarsi alla piattaforma ODR e che possono essere pubblicati dalle imprese sui propri siti web.<br><br><\/p>\n      <\/div>\n    <\/div>\n  <\/div>\n<\/div>\n\n<script>\n(function () {\n  var root = document.getElementById(\"rimedia-faq\");\n  if (!root) return;\n\n  var accordion = document.getElementById(\"rl-accordion\");\n  var items = Array.prototype.slice.call(accordion.querySelectorAll(\".rl-acc-item\"));\n  var input = document.getElementById(\"rl-faq-q\");\n  var countEl = document.getElementById(\"rl-faq-count\");\n  var emptyEl = document.getElementById(\"rl-faq-empty\");\n\n  function closeAll() {\n    items.forEach(function (item) {\n      item.classList.remove(\"is-open\");\n      var btn = item.querySelector(\".rl-acc-trigger\");\n      if (btn) btn.setAttribute(\"aria-expanded\", \"false\");\n    });\n  }\n\n  items.forEach(function (item) {\n    var btn = item.querySelector(\".rl-acc-trigger\");\n    if (!btn) return;\n    btn.addEventListener(\"click\", function () {\n      var open = item.classList.contains(\"is-open\");\n      closeAll();\n      if (!open) {\n        item.classList.add(\"is-open\");\n        btn.setAttribute(\"aria-expanded\", \"true\");\n      }\n    });\n  });\n\n  function updateCount(visible) {\n    countEl.textContent = visible + \" di \" + items.length + \" domande\";\n    emptyEl.classList.toggle(\"is-visible\", visible === 0);\n  }\n\n  function filterFaqs() {\n    var q = (input.value || \"\").toLowerCase().trim();\n    var visible = 0;\n    items.forEach(function (item) {\n      var hay = item.getAttribute(\"data-search\") || \"\";\n      var match = !q || hay.indexOf(q) !== -1;\n      item.classList.toggle(\"is-hidden\", !match);\n      if (match) visible++;\n      else {\n        item.classList.remove(\"is-open\");\n        var btn = item.querySelector(\".rl-acc-trigger\");\n        if (btn) btn.setAttribute(\"aria-expanded\", \"false\");\n      }\n    });\n    updateCount(visible);\n  }\n\n  input.addEventListener(\"input\", filterFaqs);\n  updateCount(items.length);\n})();\n<\/script>\n<div class=\"fusion-separator fusion-full-width-sep\" style=\"align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:40px;width:100%;\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"100-width.php","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"class_list":["post-747","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/747","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=747"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/747\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1157,"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/747\/revisions\/1157"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/rimedia.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}