FAQ

Risposte alle domande più frequenti sulla Mediazione Civile e Commerciale e sulle procedure ADR di Rimedia.

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La Mediazione civile è un Istituto introdotto nel 2010 dal decreto legislativo n. 28/2010 e si sostanzia in un procedimento informale e coperto da riservatezza condotto da un professionista terzo e imparziale (il Mediatore).

Si svolge presso un Organismo di Mediazione appositamente accreditato al Ministero della Giustizia e ha come scopo quello di ristabilire un dialogo fra le parti e stimolare una trattativa che possa portare al raggiungimento di un accordo conciliativo.

Per ottenere l’accreditamento è molto importante possedere specifici requisiti: economici, professionali e di onorabilità oltre a una polizza assicurativa a tutela degli utenti.

Il progetto Rimedia è nato gli ultimi mesi del 2010 da un gruppo di professionisti del settore della vecchia conciliazione e del diritto e l’11 Maggio 2011 la società ha ottenuto l’accreditamento al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al numero 297.

Il registro degli Organismi di Mediazione accreditati e l’albo dei Mediatori civili è consultabile sul sito dedicato del Ministero della Giustizia al link https://mediazione.giustizia.it.

Per Mediazione obbligatoria si intende una procedura di Mediazione avviata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Quindi avremo mediazione obbligatoria tutte le volte che la controversia rientra nelle materie previste dall’Art. 5 del d. lgs. 28/2010:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto d’azienda
  • Contratti assicurativi
  • Servizi bancari e finanziari
  • Responsabilità medica e sanitaria
  • Diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi pubblicitari
  • Franchising
  • Consorzio
  • Subfornitura
  • Somministrazione
  • Rete
  • Associazione in partecipazione
  • Opera
  • Società di persone

La domanda giudiziale può essere presentata in tribunale, ma il processo non potrà iniziare se la procedura di mediazione non è stata conclusa entro la prima udienza. La mediazione, quindi, non è una condizione di proponibilità della domanda, ma di procedibilità.

Secondo lo stesso articolo 5, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, oppure rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Ciò significa che, se l’improcedibilità non viene sollevata entro la prima udienza, la procedibilità della domanda giudiziale viene sanata.

Per tutte le controversie relative a diritti disponibili (cioè quelle in cui ciascun soggetto può liberamente disporre del proprio diritto), nelle quali non è prevista l’obbligatorietà della mediazione, è comunque possibile avviare una mediazione volontaria. Nel caso in cui il procedimento abbia esito positivo, le parti potranno beneficiare di un significativo risparmio di tempo e denaro.

L’introduzione degli incentivi, previsti dalla legge sulla mediazione, ha determinato una notevole diffusione di questo tipo di procedura negli ultimi anni. Un aspetto particolarmente vantaggioso è che un accordo raggiunto in mediazione ha una solidità giuridica superiore rispetto a un semplice contratto, in quanto l’accordo conciliativo costituisce un titolo esecutivo. Ciò significa che, qualora una delle parti non adempia agli obblighi previsti, l’altra parte potrà far valere immediatamente l’accordo, senza dover avviare un nuovo processo legale.

La mediazione delegata è una particolare forma di mediazione che non nasce per obbligo di legge, o su iniziativa volontaria delle parti, ma perché è il giudice a disporla, invitando o obbligando le parti a tentare un percorso conciliativo.

In pratica, la mediazione viene avviata durante un processo civile, tra un’udienza e l’altra. Il giudice decide di rinviare le parti in mediazione quando ritiene che un accordo amichevole possa offrire una soluzione più rapida, soddisfacente e vantaggiosa rispetto a una sentenza.

L’art. 12 del D.Lgs. 28/2010 prevede che gli accordi raggiunti in mediazione, salvo che siano contrari all’ordine pubblico o alle norme imperative, abbiano valore di titolo esecutivo. Ciò significa che possono essere utilizzati per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’adempimento degli obblighi di fare e non fare, e anche per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

In termini informali, si dice che un accordo conciliativo abbia la stessa forza e la stessa efficacia di una sentenza di un giudice, poiché, se una delle parti non rispetta gli impegni presi, l’altra può far valere immediatamente il proprio diritto, senza dover avviare una causa legale contro l’inadempiente.

I vantaggi della Mediazione sono innumerevoli. Segnaliamo i più rilevanti:

  • L’accordo raggiunto ha valore di titolo esecutivo, ovvero può essere fatto valere direttamente, senza necessità di un processo;
  • I costi sono molto più contenuti rispetto a quelli di una causa giudiziaria — in alcuni casi anche meno di un decimo — e sono fissi e prevedibili fin dall’inizio;
  • La durata è limitata: la procedura si conclude al massimo entro 6 mesi, salvo proroghe concordate tra le parti;
  • Le parti sono protagoniste assolute del procedimento: hanno un ruolo centrale e attivo nel trovare la soluzione;
  • La trattativa è guidata da un mediatore terzo e imparziale, che aiuta a ridurre la conflittualità e favorisce un dialogo costruttivo;
  • Si possono trovare soluzioni creative e personalizzate, spesso impossibili da ottenere in un processo giudiziario (in mediazione è possibile “allargare la torta”);
  • Nel processo giudiziario spesso nessuno vince davvero, mentre in mediazione si punta a una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte;
  • Sono previsti incentivi fiscali, che permettono un ulteriore risparmio economico.

Spesso i termini mediazione e conciliazione vengono utilizzati in modo improprio o considerati sinonimi. In realtà, esiste una differenza sostanziale tra i due.

La mediazione è una procedura formale che si svolge presso un Organismo accreditato dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un mediatore professionista. Il suo scopo è facilitare il dialogo tra le parti e stimolare una trattativa che possa portare a un accordo condiviso.

La conciliazione, invece, è il risultato di questo percorso: rappresenta l’accordo raggiunto grazie alla mediazione. In altre parole, è l’esito positivo della mediazione.

Esistono anche altre procedure, simili alla mediazione civile, che vengono definite “conciliazioni”. Si tratta generalmente di strumenti alternativi utilizzati per risolvere controversie di minore entità, come quelle legate a contratti telefonici o a servizi pubblici (gas, acqua, energia elettrica).

Queste forme di conciliazione, introdotte nel 2017, si svolgono davanti a Organismi accreditati presso l’Autorità Garante del settore di riferimento. Rimedia offre questo servizio dal 2019.

Infine, vi sono le conciliazioni paritetiche: si tratta di procedure semplificate basate su protocolli d’intesa tra associazioni dei consumatori e grandi aziende.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al sito della Confconsumatori: http://www.confconsumatori.it/accesso-alla-giustizia-e-conciliazioniconfconsumatori-ed-i-protocolli-di-conciliazioni-sottoscritti/

Il mediatore è un professionista imparziale che facilita il dialogo tra due o più parti in conflitto, con l’obiettivo di aiutarle a raggiungere un accordo condiviso. Non è un giudice, non stabilisce chi ha torto o ragione, ma favorisce la comprensione reciproca e la ricerca di soluzioni soddisfacenti per tutti.

«Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.» (Pulp Fiction – Q. Tarantino)

La legge consente alle parti di scegliere il proprio mediatore, un’opzione positiva che riflette fiducia nel professionista. Questa scelta può avvenire:

  1. Concordemente, al momento del deposito della domanda di mediazione congiunta.
  2. Singolarmente, da parte di chi avvia la procedura (la nomina definitiva spetta comunque al Responsabile dell’Organismo, secondo regolamento).

La terzietà e l’imparzialità del mediatore sono principi imprescindibili. Il mediatore non può avere alcun interesse nella controversia e deve sempre mantenere un comportamento equidistante. Qualora una parte ritenga compromessa la sua imparzialità, può richiederne la sostituzione per giustificati motivi, con istanza motivata al Responsabile dell’Organismo.

Secondo l’art. 14 del D.lgs. 28/2010, il mediatore ha specifici obblighi etici e legali:

  • Non può acquisire diritti o obblighi collegati alla controversia.
  • Non può ricevere compensi direttamente dalle parti.
  • Deve dichiarare formalmente la propria imparzialità.
  • Deve comunicare subito qualsiasi elemento che possa comprometterla.
  • Deve proporre soluzioni conciliative nel rispetto della legge e dell’ordine pubblico.
  • Deve rispondere alle richieste dell’Organismo.

In nessun caso il mediatore ha poteri decisionali sulle parti, e la sua attività è puramente facilitativa e propulsiva. Il suo successo professionale si misura nel raggiungimento di accordi che soddisfano tutte le parti, offrendo spesso soluzioni più rapide, flessibili e costruttive rispetto al giudizio ordinario.

Come si diventa mediatore civile?

Per abilitarsi come mediatore civile è necessario possedere una laurea magistrale oppure, in alternativa, una laurea triennale accompagnata dall’iscrizione a un Ordine o Collegio professionale. È inoltre richiesto il completamento di un corso di formazione specifico, riconosciuto dal Ministero della Giustizia, della durata di 80 ore per i laureati in Giurisprudenza e di 94 ore per gli altri laureati magistrali o per i laureati triennali iscritti a un albo.

Il candidato deve dimostrare idoneità personale, intesa come imparzialità, buone capacità relazionali e adeguata conoscenza della normativa di riferimento. La formazione è affidata a docenti qualificati e accreditati, esperti in diritto, comunicazione e tecniche di mediazione.

Al termine del percorso formativo è previsto un esame finale, che consiste nella formulazione di una proposta conciliativa, utile a valutare le competenze acquisite. Superata la prova, viene rilasciato un attestato di idoneità, indispensabile per iscriversi nel registro dei mediatori civili tenuto dal Ministero della Giustizia e per operare all’interno di un Organismo di mediazione.

Le proposte conciliative sono strumenti attraverso cui il mediatore aiuta le parti a trovare una soluzione condivisa. Possono assumere due forme, diverse per natura e conseguenze:

  1. Proposte informali: sono ipotesi di lavoro che il mediatore presenta oralmente durante gli incontri, con lo scopo di stimolare il dialogo e favorire una soluzione condivisa.
  2. Proposte formali: sono formulate per iscritto e possono avere conseguenze legali in caso di mancato accordo e successivo giudizio. Per questo motivo devono essere usate con cautela e sempre in conformità con il regolamento dell’Organismo di mediazione.

Conseguenze legali delle proposte formali

Secondo l’art. 13 del D.lgs. 28/2010, le proposte formali rifiutate possono influenzare il successivo giudizio:

  • Comma 1: se il giudice emette una sentenza identica alla proposta rifiutata, la parte che l’ha rifiutata (anche se formalmente vincente) può essere condannata a pagare tutte le spese processuali e una sanzione.
  • Comma 2: se la sentenza non coincide del tutto con la proposta, ma il rifiuto è stato ingiustificato, il giudice può decidere di non riconoscere il rimborso delle spese alla parte “vincente”.

Quando e come proporre una conciliazione formale?

Ci sono due scenari principali:

  • Se tutte le parti richiedono espressamente una proposta formale, il mediatore è tenuto a formularla.
  • Se la richiesta proviene da una sola parte o è il mediatore stesso a ritenerla opportuna, bisogna fare attenzione: il mediatore potrebbe essere a conoscenza di informazioni riservate che renderebbero la proposta percepita come parziale.

Per evitare questo rischio, alcuni Organismi – come Rimedia – prevedono che, in questi casi, la proposta sia redatta da un mediatore diverso da quello che ha condotto gli incontri, basandosi solo sui documenti forniti dalle parti. Altri Organismi scelgono invece di non consentire affatto la formulazione di proposte formali, per evitare fraintendimenti.

Tuttavia, in situazioni particolari (ad esempio quando una delle parti è un ente pubblico o un condominio), la proposta da parte di un terzo può essere un aiuto utile per assumere decisioni.

Una proposta non è una sentenza

Anche quando è formale, la proposta del mediatore non deve cercare di imitare un giudizio, ma proporre soluzioni creative e transattive, spesso più vantaggiose rispetto a una sentenza. In molti casi, dopo una trattativa fallita, le parti apprezzano la possibilità di riflettere su un’ipotesi neutrale avanzata da un terzo.

L’assistenza di un Avvocato è necessaria nei procedimenti di mediazione obbligatoria, ossia nelle materie espressamente indicate all’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. 28/2010 (ad esempio: condominio, diritti reali, successioni ereditarie, locazione, comodato, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ecc.).

Nei procedimenti di mediazione facoltativa (o volontaria), invece, la presenza dell’Avvocato non è obbligatoria, ma è comunque fortemente consigliata, in quanto consente alla parte di essere correttamente assistita e orientata nella valutazione delle proposte conciliative, dei rischi del contenzioso e delle alternative giudiziarie.

Mediazione obbligatoria senza avvocato: attenzione ai profili di validità

Nel caso di mediazione obbligatoria, la legge richiede la presenza dell’Avvocato sin dal primo incontro. Tuttavia, va chiarito che:

  • Il mediatore è comunque tenuto a svolgere il primo incontro, salvo espressa rinuncia dell’istante alla domanda di mediazione.
  • In assenza dell’Avvocato, la parte può partecipare solo previa accettazione da parte del mediatore e dell’altra parte, ma tale partecipazione sarà considerata irrituale, con rilevanti conseguenze giuridiche.

Cosa comporta una partecipazione irrituale?

La partecipazione irrituale (cioè senza difensore, in un procedimento dove l’assistenza legale è richiesta) può avere effetti diversi in base all’esito della mediazione:

  • Se si raggiunge un accordo: l’accordo avrà valore di semplice transazione e potrebbe non avere efficacia di titolo esecutivo, in quanto non validamente assistito da legale.
  • Se non si raggiunge un accordo: la partecipazione irrituale potrebbe essere valutata dal giudice come mancata partecipazione, con tutte le conseguenze previste dall’ordinamento (ad es. condanna al pagamento del contributo unificato maggiorato o valutazione negativa in giudizio ex art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010).

In tali casi, è opportuno che il mediatore dia espressamente atto nel verbale della costituzione irrituale della parte priva di difensore. Se lo ritiene opportuno, il mediatore può anche disporre un rinvio dell’incontro, invitando formalmente la parte a munirsi di un Avvocato per il prosieguo della procedura.

Per anni si è discusso su quale parte processuale fosse gravata dell’onere di attivare la mediazione nell’ambito dei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo. La questione è centrale, in quanto incide sulla procedibilità della domanda e quindi anche sulla validità del decreto ingiuntivo.

Il nuovo art. 5-bis introdotto dalla Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022) ha finalmente risolto la questione, introducendo l’art. 5-bis del D.lgs. 28/2010, il quale stabilisce chiaramente che:

«Quando l’azione soggetta a mediazione obbligatoria è introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione l’onere di attivare la procedura di mediazione grava sulla parte che ha presentato il ricorso monitorio.»

In pratica, è il creditore opposto – e non il debitore opponente – a dover attivare la mediazione, in quanto attore in senso sostanziale.

Se alla prima udienza il giudice accerta che la mediazione obbligatoria non sia stata esperita, fissa una nuova udienza dopo il termine previsto dall’art. 6 del D.lgs. 28/2010. Alla successiva udienza, in assenza della mediazione, il giudice dichiara la improcedibilità della domanda, revoca il decreto ingiuntivo e provvede sulle spese.

L’intervento della Cassazione a Sezioni Unite del 2020

Già prima della Riforma, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, aveva anticipato questo orientamento, stabilendo che:

«Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, soggetti a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010, l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta (creditore), attore sostanziale nel giudizio.»

Scarica la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19596/2020

La domanda di mediazione produce effetti importanti sulla prescrizione e sulla decadenza, ma questi si attivano solo quando la comunicazione della domanda arriva alla parte chiamata, non al momento del semplice deposito presso l’organismo.

Secondo la Riforma Cartabia (art. 8 D.lgs. 28/2010), è l’organismo di mediazione che ha l’obbligo di comunicare la domanda alle parti con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione. In passato, questo compito poteva spettare anche alla parte istante, ma dal 30 giugno 2023 è un obbligo esclusivo dell’organismo.

La prescrizione viene quindi interrotta e sospesa dal momento della comunicazione fino alla conclusione del procedimento; al termine, ricomincia a decorrere da capo. La decadenza invece è impedita una sola volta: se la mediazione si chiude senza accordo, la domanda giudiziale deve essere proposta entro lo stesso termine originario, che riparte dal deposito del verbale di mediazione.

In caso di scadenze imminenti o difficoltà (ad esempio ferie o chiusure dell’organismo), è consigliabile che l’avvocato comunichi personalmente la domanda alla controparte, oltre a depositarla presso l’organismo, per evitare rischi di perdita dei termini.

La mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo può comportare conseguenze rilevanti.

In primo luogo, il giudice può valutare l’assenza come argomento di prova e tenerne conto nella decisione finale, a sfavore della parte che non ha preso parte alla procedura.

In caso di mediazione obbligatoria, la legge prevede anche sanzioni economiche: la parte assente è tenuta a versare un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Inoltre, su richiesta della parte vincitrice, il giudice può condannare la controparte assente a versare una somma equitativamente determinata, fino a un massimo corrispondente alle spese processuali maturate dopo la conclusione della mediazione.

Se l’assente ingiustificata è una Pubblica Amministrazione, il giudice deve trasmettere il provvedimento anche alla Corte dei Conti per eventuali accertamenti.

Queste sanzioni esistono perché la legge intende incentivare la partecipazione attiva alla mediazione, specie nei casi in cui è prevista come condizione di procedibilità. L’obiettivo è promuovere una reale collaborazione tra le parti per tentare di risolvere la controversia prima del giudizio, evitando un inutile aggravio per il sistema giudiziario.

La disciplina della Mediazione Civile impone a tutti i partecipanti – parti, difensori e mediatore – un rigoroso obbligo di riservatezza in merito a tutte le informazioni acquisite nel corso della procedura. Tale principio costituisce una garanzia fondamentale, volta a tutelare la libertà di dialogo e a favorire un confronto costruttivo tra le parti.

A differenza dei Tribunali – in cui ogni dichiarazione può pregiudicare la posizione di chi la rende – in Mediazione le parti possono “giocare a carte scoperte”, esprimendo liberamente i propri interessi, bisogni e disponibilità, senza timore che quanto detto possa essere utilizzato contro di loro in un eventuale contenzioso. Le dichiarazioni rese non sono infatti opponibili né utilizzabili al di fuori della procedura.

In questo contesto, il mediatore ha la possibilità di condurre incontri riservati con ciascuna parte (c.d. caucus), nei quali possono emergere elementi delicati o strategici che la parte intende condividere solo con il mediatore. Anche in tali incontri, il principio di riservatezza resta assoluto: le informazioni raccolte non possono essere comunicate alla controparte senza il consenso esplicito della parte dichiarante, e nei limiti da questa stabiliti.

Tali momenti rappresentano spesso il cuore della Mediazione, poiché consentono di affrontare aspetti della controversia in un contesto protetto, facilitando la costruzione di soluzioni personalizzate e soddisfacenti. Il mediatore selezionerà con attenzione solo le informazioni strettamente funzionali alla trattativa, rispettando il carattere confidenziale delle restanti.

Per questo motivo, la fiducia nel mediatore e la trasparenza nel dialogo con lo stesso sono condizioni essenziali per individuare percorsi realmente aderenti agli interessi delle parti.

«Il dottore è come il confessore, e tenergli nascosto qualcosa sarebbe sciocco.»

(F. Dostoevskij)

L’art. 6 del D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. 216/2024 (cd. “Correttivo Cartabia”), stabilisce che la mediazione ha una durata massima di sei mesi.

Nelle mediazioni volontarie o obbligatorie, questo termine decorre dal deposito della domanda e può essere prorogato più volte, con periodi successivi di massimo tre mesi ciascuno.

Nelle mediazioni delegate dal giudice, invece, il termine decorre dall’ordinanza di delega ed è prorogabile una sola volta, per un massimo di tre mesi.

La proroga è possibile solo se:

  • viene espressamente richiesta dalle parti;
  • è formalizzata per iscritto, a verbale o in un accordo scritto richiamato nel verbale;
  • se una parte è rappresentata, il rappresentante deve avere una procura con poteri specifici.

Il termine non è soggetto a sospensione feriale, e la durata della mediazione non incide sul calcolo della ragionevole durata del processo.

Nel caso di mediazione delegata, le parti devono comunicare al giudice la proroga, depositando il verbale o l’accordo da cui essa risulta.

Le proroghe devono rispondere a necessità concrete – come consulenze tecniche, pratiche catastali o notarili, accertamenti complessi – ed evitare allungamenti ingiustificati, nel rispetto dello spirito della mediazione: offrire soluzioni efficaci in tempi rapidi.

Accanto alla durata complessiva della procedura, è bene ricordare che la durata dei singoli incontri e il loro numero non sono predeterminabili: dipendono dalla complessità della materia, dalla disponibilità al dialogo tra le parti e dall’evoluzione del confronto.

A tutela delle parti, la legge prevede che l’Organismo debba garantire almeno due ore complessive (anche non consecutive) dedicate al primo incontro.

Il numero complessivo degli incontri può variare molto, ma i costi della mediazione sono fissi e non variano in base al numero o alla durata degli incontri (salvo, eventualmente, un lieve adeguamento).

Nella mediazione civile è necessario rispettare il criterio della competenza territoriale, così come previsto dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010. La domanda di mediazione deve infatti essere presentata presso un organismo che abbia sede – principale o secondaria – in un Comune rientrante nella circoscrizione del Tribunale territorialmente competente per la controversia, secondo le regole del codice di procedura civile.

A chiarire ulteriormente questo principio è intervenuta la Circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, che ha confermato la validità del deposito dell’istanza presso un organismo accreditato la cui sede (anche secondaria) si trovi all’interno del circondario giudiziario competente.

La competenza territoriale può essere derogata, su accordo espresso o tacito tra le parti. È sufficiente, ad esempio, che la parte invitata si presenti alla mediazione anche se la domanda è stata depositata presso un organismo non territorialmente competente.

Importante ricordare che lo svolgimento degli incontri da remoto non incide sulla competenza territoriale, la domanda deve comunque essere depositata presso un organismo con sede nel circondario del tribunale competente.

Infine, va segnalato che accordi tra organismi di mediazione, stipulati sulla base dell’art. 6, comma 1, lett. t, del D.M. 150/2023, permettono la reciproca utilizzazione delle rispettive sedi, mediatori e personale per lo svolgimento di singole mediazioni. Gli accordi di reciprocità delle sedi devono essere comunicati al Ministero della Giustizia e pubblicati sui relativi siti internet degli Organismi stipulanti.

1. Deposito della Domanda

La domanda di mediazione deve essere depositata presso un Organismo iscritto al Registro del Ministero della Giustizia e territorialmente competente.

Presso Rimedia, è possibile depositare la domanda:

È consigliato utilizzare la PEC per avere certezza legale della ricezione e della data di deposito.

2. Comunicazione della Domanda e della Data del Primo Incontro

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, la domanda di mediazione e la data del primo incontro devono essere comunicate alla parte chiamata dall’Organismo di Mediazione, utilizzando qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la ricezione.

Le modalità più comunemente utilizzate sono:

  • Posta Elettronica Certificata (PEC);
  • Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).

Tuttavia, nulla vieta che sia anche la parte istante (o il proprio avvocato) a trasmettere direttamente tale comunicazione alla controparte, come previsto dall’art. 8, comma 2, dello stesso decreto:

«Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 giunge a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce, ai fini della prescrizione, gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. A tal fine, la parte interessata può comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, restando fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1».

Tale facoltà può essere particolarmente utile nei seguenti casi:

  • urgenza della comunicazione (es. prossimità a termini di prescrizione o decadenza);
  • notifiche complesse o non ordinarie (es. tramite casa comunale o notifica a mano);
  • notifiche per pubblici proclami, laddove i destinatari siano irreperibili o non identificabili.

In queste ipotesi, l’Organismo, su richiesta, fornisce alla parte istante la documentazione necessaria per procedere in tal senso.

3. Notifica in situazioni complesse (eredi irreperibili, soggetti ignoti, ecc.)

Quando non è possibile notificare nei modi ordinari (es. per irreperibilità dei destinatari), la legge prevede due opzioni:

a) Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (Art. 143 c.p.c.)

L’ufficiale giudiziario:

  • deposita copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza nota o del luogo di nascita;
  • se anche questi sono ignoti, consegna l’atto al Pubblico Ministero;
  • la notifica si considera perfezionata trascorsi 20 giorni dall’espletamento delle formalità.

b) Notificazione per pubblici proclami (Art. 150 c.p.c.)

È autorizzata dal Presidente del Tribunale quando:

  • i destinatari sono numerosi o non identificabili;
  • la notificazione nei modi ordinari è estremamente difficile.

Prevede:

  • deposito di copia dell’atto nella casa comunale del Tribunale competente;
  • pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli Annunzi Legali delle province interessate;
  • deposito finale nella cancelleria del giudice.

4. Utilità e limiti della notifica per pubblici proclami in Mediazione

Questa forma di notifica:

  • è costosa e spesso poco efficace (la controparte difficilmente consulterà la Gazzetta Ufficiale);
  • può essere utile solo se coincide con una parallela notifica dell’atto di citazione in giudizio, evitando così duplicazioni e spese inutili.

Procedura consigliata

  1. Istanza al Presidente del Tribunale per autorizzare la notifica per pubblici proclami sia della domanda di mediazione che dell’atto di citazione (art. 150 c.p.c.);
  2. L’istanza si presenta in volontaria giurisdizione e solitamente prevede un contributo unificato di € 98,00 + marca da bollo da € 27,00;
  3. Una volta ottenuta l’autorizzazione, la domanda di mediazione deve essere depositata presso l’Organismo;
  4. L’Organismo fissa il primo incontro e nomina il Mediatore. Il documento può essere notificato a cura della parte istante;
  5. La parte provvede alla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale o, in alternativa, in un quotidiano di ampia tiratura.

Uno dei principi fondamentali della mediazione è la partecipazione personale delle parti. Non si tratta di una semplice formalità, ma di una vera esigenza pratica: la mediazione è una procedura flessibile e imprevedibile, dove le soluzioni spesso emergono nel dialogo diretto. Solo la parte interessata può valutare, in tempo reale, se accettare o meno una proposta conciliativa.

L’articolo 8 del d.lgs. 28/2010 prevede che le parti debbano partecipare personalmente. Solo in presenza di giustificati motivi oggettivi è possibile delegare un rappresentante, purché a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari. Questo principio è stato rafforzato dalla Riforma Cartabia, che ha limitato l’uso delle deleghe e reso insufficiente la sola presenza dell’avvocato, salvo casi eccezionali.

Sul piano formale, la procura deve rispettare quanto disposto all’art. 1392 c.c., quindi avere la stessa forma dell’atto che si deve concludere. In molti casi è sufficiente una procura speciale sostanziale, ma se si tratta di atti soggetti a trascrizione (come quelli notarili), è richiesta una procura notarile. Anche per le procure semplici, però, esiste il rischio che il giudice le ritenga inefficaci.

La giurisprudenza conferma che, per ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, è necessaria la presenza personale della parte, soprattutto nei casi di mediazione delegata dal giudice o obbligatoria. In caso contrario, si rischiano sanzioni, condanna alle spese o l’inammissibilità della causa.

Per questi motivi, il consiglio è chiaro: partecipare sempre personalmente alla mediazione. Se ciò non fosse possibile, l’assenza va documentata e comunicata al mediatore, e il delegato deve essere ben informato e dotato di una procura ampia e valida.

La disciplina delle tariffe relative alla Mediazione prevede quattro principali categorie di costi:

  1. Spese di segreteria
    Sono costi fissi, suddivisi in tre scaglioni in base al valore della controversia.
  2. Spese per il primo incontro di mediazione
    Anch’esse sono fisse e articolate in tre scaglioni di valore.
  3. Spese per gli incontri successivi e per l’eventuale accordo
    In questo caso, gli importi variano a seconda di diversi scaglioni di valore economico.
  4. Spese vive documentabili
    Rientrano in questa categoria tutte le spese sostenute dall’Organismo che non costituiscono compenso per l’attività svolta (ad esempio: costi per l’invio di raccomandate, visure camerali, ecc.).

Equo trattamento delle parti

È fondamentale che gli Organismi di Mediazione garantiscano un trattamento equo tra le parti coinvolte.

Il Ministero della Giustizia, in qualità di ente di vigilanza, ha più volte sottolineato l’importanza di una ripartizione equilibrata delle spese tra le parti, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

Informazioni aggiornate

Le tariffe possono variare nel tempo. Per questo motivo, è sempre consigliabile consultare il regolamento dell’Organismo di Mediazione, che riporta le spese aggiornate e approvate dal Ministero della Giustizia, il quale ne verifica la conformità ai parametri previsti; è inoltre possibile prendere visione del nostro tariffario aggiornato al link.

Secondo l’art. 16, comma 12, del D.M. 180/2020 (c.d. decreto attuativo sulla Mediazione) Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

Questo significa che se 2 o più parti rappresentano un unico centro d’interessi dovranno sostenere le spese della Mediazione come se fossero un’unica parte (quindi divideranno le spese equamente).

Risulta quindi importante dare una definizione al concetto di unico centro di interessi. La soluzione però non è semplice perché non si trova né nel d.lgs. 28/2010 (legge sulla Mediazione Civile), né nel D.M. 180/2010 (decreto attuativo) né nel Codice di Procedura Civile.

La dottrina ha cercato di risolvere il problema dando un’interpretazione che potremmo così sintetizzare:

due o più parti rappresentano un unico centro di interessi quando – da un punto di vista astratto – non possono avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente il medesimo oggetto della procedura di Mediazione.

Cerchiamo quindi di approfondire i due concetti di assenza di conflitto di interesse e di astrattezza.

  • Assenza di conflitto di interesse: in una determinata controversia due soggetti hanno un interesse giuridico che non può essere scisso. Questo significa che in una ipotetica causa in Tribunale non possono trovarsi l’una contro l’altra.
  • Astrattezza: l’assenza di conflitto d’interessi deve sussistere da un punto di vista astratto. Questo significa che non conta il fatto che in una specifica controversia due parti siano assistite dal medesimo Avvocato perché, ad esempio, hanno un obiettivo comune oppure perché si trovano d’accordo sulla possibile soluzione. È necessario che – astrattamente – non possano avere interessi confliggenti.

Proviamo a fare un esempio:

  • Unico centro di interessi: in un condominio sorge controversia fra il Sig. Mario Rossi (1 parte istante), proprietario dell’appartamento al primo piano, contro la Sig.ra Francesca Bianchi, il Sig. Giovanni Verdi e il Sig. Claudio Celeste (3 controparti), comproprietari dell’appartamento al piano superiore. La controversia sorge per asseriti danni derivanti da un’infiltrazione d’acqua causata dalla rottura di una tubazione di pertinenza dell’appartamento del secondo piano (oggetto della controversia). In questo esempio l’interesse giuridico astratto dei Signori Bianchi, Verdi e Celeste non può confliggere: se andassero in tribunale vorrebbero tutti che venisse accertata la loro estraneità rispetto al danno causato oppure, qualora si dovesse riconoscere la loro responsabilità da un punto di vista giuridico, vorranno tutti ridurre al minimo l’importo da risarcire. In questo esempio i Signori Bianchi, Verdi e Celeste sono un unico centro di interessi e dovranno sostenere le spese come fossero un’unica parte.
  • Più centri di interessi: per rimanere in un contesto simile all’esempio precedente immaginiamo che dopo 2 anni sorga controversia fra la Sig.ra Bianchi (1 parte istante) contro il Sig. Verdi e il Sig. Celeste (2 controparti) ma questa volta l’oggetto della controversia è un’azione di divisione dell’immobile in comproprietà. In questo caso ciascuno dei soggetti rappresenta un centro di interesse distinto perché – da un punto di vista giuridico e astratto – ciascuno potrebbe vantare interessi e diritti in conflitto con gli altri (es. 1: uno dei comproprietari potrebbe avere interesse a rilevare le quote degli altri; es. 2: tutti vogliono vendere ma ciascuno attribuisce all’appartamento un valore differente; es. 3: uno dei tre potrebbe ritenere l’immobile divisibile e gli altri no; ecc.). In questo caso i 3 comproprietari rappresentano ciascuno un centro di interesse differente e dovranno sostenere tutti distintamente le spese della procedura di Mediazione.

La mia controparte è un condominio, a chi devo mandare la notifica?

Quando la nostra controparte è un condominio bisogna verificare anzitutto se è stato costituito un condominio a tutti gli effetti (in molti casi è obbligatorio).

Bisognerà verificare anche dove il condominio ha la sede legale e chi lo rappresenta.

Nella maggioranza dei casi la notifica si potrà inviare all’amministratore di condominio. Sarà quindi necessario reperire i recapiti ufficiali (in genere nei verbali di assemblea).

Se il condominio non esiste potrebbe essere necessario notificare la mediazione a tutti i singoli condomini.

Approfondimento normativo. Art. 71-quater alle Disposizioni Attuative Codice Civile.

  1. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.
  2. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
  3. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
  4. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
  5. La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
  6. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.

L’amministratore del condominio, per partecipare alla Mediazione, deve fare prima un’assemblea?

L’amministratore del condominio può avviare, aderire e partecipare alla mediazione senza la necessità di svolgere un’assemblea che lo autorizzi.

In passato era diverso ma con la c.d. Riforma Cartabia è stato introdotto l’art. 5-ter del d.lgs. 28/2010 che stabilisce che l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Tuttavia il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

Il d.lgs. 28/2010 all’art. 3, comma 4, stabilisce che “la Mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’Organismo”.

Inoltre la riforma entrata in vigore il 28 Febbraio 2023 stabilisce alcune importanti novità:

  • può essere utilizzata qualsiasi piattaforma di video conferenza. Rimedia utilizza Microsoft Teams (vedi il tutorial dedicato)
  • chiunque può chiedere di partecipare in modalità telematica senza che le altre parti possano opporsi
  • il verbale conclusivo andrà firmato con firma digitale o SPID

Per agevolare le operazioni di firma digitale abbiamo creato 2 video tutorial. Uno per gli avvocati e i privati (firma con chiavetta personale o con SPID) e uno per i mediatori.

Video per apposizione firme digitali avvocati e parti

Video per mediatori (invio verbali tramite DocuSign)

La mediazione telematica, o più comunemente la mediazione online, è una procedura identica a quella normale con l’unica differenza che gli incontri si svolgeranno in videoconferenza.

Rimedia, in considerazione della forte diffusione in ambito professionale, utilizza la piattaforma Microsoft Teams.

È un programma molto intuitivo e stabile e può essere utilizzato sia direttamente sul web (quindi senza installazione ma attraverso un qualsiasi browser come Chrome) che attraverso una piccola applicazione che la procedura vi consentirà di avviare facilmente.

La nostra Segreteria sarà sempre disponibile a fornire tutta l’assistenza necessaria.

Rimedia ha deciso di utilizzare Microsoft Teams perché è la piattaforma maggiormente diffusa nelle professioni legali. Si può accedere sia da PC che da smartphone e tablet ma anche semplicemente dal browser senza scaricare applicazioni (suggeriamo comunque l’app perché leggera e molto più stabile).

Vedi il video tutorial:

Guarda anche i video tutorial per le firme digitali nella FAQ Come funziona la Mediazione online?.

Chi avesse problemi con l’audio potrà, in aggiunta al collegamento video, partecipare tramite una semplice telefonata. Basta chiamare il numero (+39) 02 3056 2244 e quando richiesto digitare l’ID della conferenza che trovate in fondo subito dopo il link (questa funzione è attiva solo se viene riportato l’ID conferenza).

Per partecipare alla riunione sarà sufficiente cliccare sul link “Fai clic qui per partecipare alla riunione.” che trovate in fondo (poco sopra il logo Rimedia). Potete anche inoltrare la mail ai clienti per farli partecipare in perfetta autonomia.

Se necessitate di assistenza non esitate a contattarci!

Sì, anche in Mediazione esiste l’istituto del gratuito patrocinio ma soltanto per le mediazioni c.d. obbligatorie (ossia quelle sulle materie previste dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010).

Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo non superiore alla soglia periodicamente aggiornata con decreto ministeriale. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

In caso di ammissione al gratuito patrocinio anche le spese di mediazione vengono azzerate.

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC – Reg. nr.0002457/2024 del 23/02/2024. Scarica qui il documento

Nozioni generali

Il credito di imposta è un credito verso lo Stato che riduce l’ammontare di debiti o imposte dovute.

A quanto ammonta il credito di imposta riconosciuto in mediazione per le domande depositate dopo il 30 giugno 2023?

È riconosciuto un credito di imposta nel limite complessivo di € 600,00 (per parte) fino ad un massimo di € 2.400,00 annui per persona fisica ed € 24.000,00 per persone giuridiche.

In quali casi si accede al credito di imposta?

  • Nei casi di raggiungimento dell’accordo di mediazione si può accedere ad un credito di imposta di importo complessivo fino ad € 600,00; rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione;
  • Per una somma pari al contributo unificato [1] pagato per l’apertura di una causa con il limite di € 518,00;
  • Nei casi in cui non si raggiunga l’accordo di mediazione si può accedere ad un credito di imposta di importo complessivo fino ad € 300,00; rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione.

Come si accede al credito di imposta?

Il soggetto che intende accedere a tale credito deve presentare domanda di attribuzione sull’apposita piattaforma web del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://lsg.giustizia.it/

Come si accede alla piattaforma?

Tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE) di livello 2.

A questo punto si effettua la registrazione inserendo i propri dati anagrafici e si seleziona la voce “istanza credito d’imposta”.

Successivamente si accede ad un form da compilare con le informazioni richieste (N.B. bisogna inserire la PEC per ricevere le comunicazioni necessarie per la compilazione del modello F24 del credito di imposta; se c’è necessità di supporto bisogna scrivere a supporto.siamm@giustizia.it).

Informazioni necessarie per l’accesso al credito di imposta [2]

  • Dati identificativi e codice fiscale o partita Iva del soggetto che ha diritto al credito di imposta;
  • Numero, importo e data della fattura emessa dall’Organismo di Mediazione e/o dall’Avvocato che ha assistito il richiedente nella procedura di Mediazione;
  • Dichiarazione relativa alle modalità di pagamento, importo, data ed estremi identificativi del pagamento effettuato;
  • Indirizzo PEC in cui si richiede di ricevere le comunicazioni relative alla domanda (le informazioni rimarranno comunque presenti nella propria area riservata della piattaforma).

Quando si presenta l’istanza di credito di imposta?

Il soggetto richiedente presenta, sul sito del Ministero della Giustizia, domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la mediazione. Il Ministero effettua le opportune verifiche e riconosce il credito di imposta, se dovuto, entro i limiti di legge.

Entro il 30 aprile dell’anno in cui si è presentata l’istanza di credito di imposta, il Ministero comunica al soggetto richiedente l’importo del credito di imposta che gli spetta.

Come si utilizza questo credito?

Il credito di imposta si utilizza in compensazione [3] a decorrere da quando si riceve la comunicazione dell’importo riconosciuto e deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate tramite modello F24.

Le persone fisiche (che non hanno reddito derivante da impresa o di lavoro autonomo) possono utilizzare il credito quindi per ridurre o azzerare l’importo delle imposte e dei contributi dovuti allo Stato, ma qualora ci fosse dell’eccedenza non si può chiedere un rimborso della parte non utilizzata.

Il credito di imposta è revocato qualora i requisiti soggettivi od oggettivi previsti non fossero rispettati o le informazioni comunicate non fossero veritiere e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge in ambito penale, civile o amministrativo.

Per ulteriori informazioni leggi il documento completo.

Note

[1] Sono le tasse che si pagano per attivare l’attività giudiziaria e sono variabili (dipendono dal tipo di procedimento, dalla fase del giudizio, se si tratta di procedimenti speciali, ecc.).

[2] Bisogna avere tutte queste informazioni prima della compilazione della domanda: se si perde tempo cercando di munirsi delle informazioni nel corso della presentazione della domanda si rischia la disconnessione del sistema.

[3] Che significa in compensazione? Significa che il credito può essere usato per pagare imposte e contributi di altra natura, riducendo o azzerando così l’importo dovuto.