Risposte alle domande più frequenti sulla Mediazione Civile e sulle procedure ADR di Rimedia.

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Per Mediazione obbligatoria si intende una procedura di Mediazione avviata come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Quindi avremo mediazione obbligatoria tutte le volte che la controversia rientra nelle materie previste dall’Art. 5 del d. lgs. 28/2010:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Opera
  • Rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subfornitura

Questo significa che in realtà la domanda giudiziale può essere avviata in tribunale (non si tratta di una condizione di proponibilità ma di procedibilità) ma il processo non potrà iniziare entro la prima udienza non si è già conclusa la procedura di Mediazione.

Sempre il citato articolo 5 stabilisce che “L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.”
Questo significa che qualora l’improcedibilità non sia stata fatta valere entro la prima udienza la procedibilità della domanda giudiziale viene sanata.

Per tutte le controversie su diritti disponibili (quindi materie per le quali qualsiasi soggetto può disporre liberamente del proprio diritto. Es. responsabilità professionale, contratti di fornitura, franchising, adempimento contrattuale, ecc.) e per le quali non è prevista l’obbligatorietà della Mediazione è comunque possibile esperire un procedimento di Mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.

Le opportunità e gli incentivi della legge sulla Mediazione hanno comportato una notevole crescita di questo tipo di procedure negli anni, anche perché un accordo raggiunto in Mediazione ha una solidità molto maggiore un semplice contratto perché l’accordo conciliativo è un titolo esecutivo e se una delle parti non rispetta gli impegni presi nell'accordo l’altra potrà immediatamente farlo valere senza dover fare causa.

Sì, l’art. 12 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che gli accordi raggiunti in Mediazione, se non sono contrari all’ordine pubblico o alle norme imperative, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Volgarmente si dice che un accordo conciliativo ha la stessa forza e la stessa efficacia di una sentenza di un giudice perché se una delle parti non rispetta gli impegni presi nell’accordo l’altra potrà immediatamente farlo valere senza dover fare causa all’inadempiente.

I vantaggi della Mediazione sono innumerevoli. Segnaliamo i più rilevanti:

  • L’accordo raggiunto in Mediazione è un titolo esecutivo
  • Le spese della procedura sono nettamente inferiori rispetto le spese processuali (in certi casi meno di un decimo!) e sono fisse e perfettamente prevedibili.
    La Mediazione dura al massimo 3 mesi
  • In Mediazione le parti contano più di tutti. Sono i veri protagonisti della procedura
  • La trattativa avviene davanti un soggetto terzo e imparziale che aiuta a smorzare la conflittualità esistente fra le parti
  • In Mediazione si possono raggiungere soluzioni inimmaginabili in giudizio (in Mediazione c’è sempre la possibilità di “allargare la torta”)
  • Nel processo, molto spesso, non ci sono vincitori ma soltanto sconfitti e una grande incertezza. In Mediazione, invece, per raggiungere un accordo è necessario che tutte le parti trovino una certa soddisfazione
  • Sono previsti diversi incentivi fiscali che consentono di risparmiare molto (vedi esenzione imposta di registro e credito di imposta)

Spesso si usa impropriamente il termine conciliazione al posto di Mediazione. In altri casi le due parole si usano come sinonimi.

In realtà esiste una differenza sostanziale: la Mediazione è la procedura svolta presso un Organismo accreditato al Ministero della Giustizia e con la presenza di un Mediatore professionale che ha lo scopo di ristabilire un dialogo fra le parti e stimolare una trattativa che possa portare al raggiungimento di un accordo conciliativo.

La conciliazione rappresenta l'accordo raggiunto grazie a una mediazione civile. Una conciliazione appunto!

Esistono anche altre procedure simili alla Mediazione civile che chiamate conciliazione. Normalmente si basano su problematiche minori come i casi di una controversia telefonica o relativa ai servizi urbani (Gas, Acqua, Luce).

Queste procedure (introdotte nel 2017) devono essere svolte davanti ad un Organismo accreditato all'Autority Garante del mercato di riferimento.

Rimedia offre questo servizio dal 2019.

Esistono infine le conciliazioni paritetiche: sono procedure più semplici basate su protocolli di intesa fra associazioni dei consumatori e aziende di grandi dimensioni.

Per approfondire il tema si rimanda al sito della Confconsumatori http://www.confconsumatori.it/accesso-alla-giustizia-e-conciliazioniconfconsumatori-ed-i-protocolli-di-conciliazioni-sottoscritti/

Gli Organismi di Mediazione sono degli enti pubblici o privati che hanno ottenuto l’accreditamento al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.

Per ottenere l’accreditamento è molto importante possedere specifici requisiti: economici, professionali e di onorabilità oltre a una polizza assicurativa a tutela degli utenti.

Il progetto Rimedia nasce nel 2010 da un gruppo di professionisti del diritto e della "vecchia" conciliazione. In quei mesi abbiamo deciso di dare alla nostra esperienza un contorno ufficiale e abbiamo quindi costituito la società e avviato l'iter per l'accreditamento.

L'11 Maggio 2011 il Ministero della Giustizia ci ha accreditato al numero 297 del Registro!

Il Registro degli Organismi di Mediazione è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia https://Mediazione.giustizia.it

Il Mediatore è un facilitatore professionista assolutamente imparziale che utilizza le proprie competenze e capacità per guidare due o più parti in lite nel delicato percorso per raggiungere un accordo conciliativo.

Il Mediatore è, e deve sempre rimanere, terzo e imparziale e non può avere nessun interesse connesso con la controversia che sta trattando. Deve infondere fiducia e contribuire attivamente alla discussione senza mai prendere le difese di nessuno. Non da ragione o torto a qualcuno ma raccoglie quante più informazioni possibili sugli interessi di tutte le parti e cerca di aiutarle a trovare una soluzione ragionevole e soddisfacente per entrambe.

Cit. “Sono il Signor Wolf. Risolvo problemi”. (Pulp Fiction – Q. tarantino)

Sì, le parti possono scegliere il proprio Mediatore ed è la legge stessa a consentirlo. Anzi, quando questo accade è sicuramente positivo perché vuol dire che le parti hanno fiducia in uno specifico professionista.

Il Mediatore deve comunque essere terzo e imparziale. Se non lo fosse rischierebbe di danneggiare tutte le parti e soprattutto quella che tenta di agevolare. Scegliere il mediatore significa quindi affidarsi ad uno specifico professionista per la stima professionale che si ha di lui, non per ragioni di opportunità.

Per scegliere un Mediatore esistono due modi:

  1. Le parti depositano congiuntamente la domanda di mediazione e individuano il Mediatore che più gli ispira fiducia.
  2. Il Mediatore viene richiesto dalla parte che ha depositato la domanda di mediazione. Anche in questo caso la scelta va considerata positivamente anche se l'ultima parola spetta sempre al Responsabile dell’Organismo secondo i criteri previsti nel regolamento.

Bisogna ricordare che il Mediatore svolge una funzione propositiva rispetto alla trattativa da svolgere e che maggiore soddisfazione professionale si ottiene quando le parti raggiungono l'accordo.

Se una delle parti dovesse ritenere che il Mediatore ha perso l'imparzialità che deve contraddistinguerlo c'è sempre la possibilità di chiederne la sostituzione per giustificati motivi.

In ogni caso il Mediatore non ha poteri nei confronti delle parti ed è quindi difficile che possa arrecare dei danni.

Sì, se il mediatore non desse più garanzie di imparzialità, non rispettasse l’art. 14 del d.lgs. 28/2010 o il codice etico dell’Organismo, la parte che ne ha interesse può chiedere al Responsabile dell’Organismo di sostituirlo. Ovviamente la richiesta deve essere motivata.

Qualora il ruolo di mediatore fosse ricoperto dal Responsabile dell’Organismo il Regolamento stabilisce chi sia il soggetto che deve provvedere alla sostituzione se ne ricorrono giustificati motivi.

Si riporta l’Art. 14 Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della Mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'Organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la Mediazione è svolta dal responsabile dell'Organismo.

No! Il mediatore non è un giudice e deve rimanere sempre equidistante dalle parti. La sua è una funzione facilitativa e propulsiva.

Il mediatore può formulare delle ipotesi di lavoro o delle proposte conciliative informali.

E' possibile chiedere al Mediatore anche una proposta di accordo formale che avverrà per iscritto. Questo tipo di proposta può avere delle conseguenze nel successivo giudizio qualora qualcuna delle parti non la accetti. Ma si tratta sempre di attività di mediazione. Il Mediatore non è un giudice e non gli compete stabilire chi ha ragione e chi torto.

Ci sono due diverse tipologie di proposte conciliative.

  1. Le proposte informali che Mediatore formula come ipotesi di lavoro durante la trattativa e che mirano a stimolare il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise.
  2. Le proposte di conciliazione formali formulate per iscritto. Queste ultime possono avere delle conseguenze e devono essere dunque utilizzate con molta parsimonia. E' consigliabile verificare cosa prevede in tal senso il Regolamento di procedura del singolo Organismo prima di affidarcisi.

Approfondimento.
Le conseguenze della proposta di conciliazione sono 2, sono alternative fra loro, e possono essere verificate soltanto quando, fallita la Mediazione, il giudice emetterà la propria sentenza:

  • Art. 13, comma 1, d. lgs. 28/2010: Se la sentenza corrisponde interamente al contenuto della proposta formale di conciliazione il Giudice condanna la parte che ha rifiutato la proposta (anche se è la parte che ha “vinto” in giudizio) al pagamento sia delle spese processuali che al rimborso delle spese sostenute dalla sua controparte e al pagamento di una sanzione pecuniaria (il principio che sta dietro questa previsione si basa sul concetto che se una delle parti aveva la possibilità di ottenere dalla proposta di conciliazione le stesse cose che in un secondo momento il giudice gli ha assegnato vuol dire che avrebbe potuto evitare il giudizio e ricevere già quanto gli spettava. Decidendo di non accontentarsi si assume le responsabilità dei costi della giustizia).
  • Art. 13, comma 2, d. lgs. 28/2010: Se la sentenza non corrisponde interamente al contenuto della proposta formale di conciliazione e il giudice ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può stabilire che chi ha “vinto” in giudizio non abbia diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute se questi ha rifiutato la proposta (il principio ispiratore di questa seconda ipotesi è il medesimo della prima ma attenuato perché la soluzione avanzata dal mediatore non è esattamente corrispondente alla sentenza).

Cosa possono fare gli Organismi per evitare proposte formali non apprezzate dalle parti?

Bisogna anzitutto premettere che la Mediazione Civile è uno strumento alternativo alla giustizia dei tribunali. Il Mediatore non è un giudice e non deve nemmeno “giocare al piccolo giudice”. Il Mediatore ha un ruolo importante e molto diverso che mira al raggiungimento di un accordo che molto spesso rappresenta un risultato migliore di qualsiasi sentenza perché in Mediazione non abbiamo il vincolo del “giusto secondo diritto”. Si possono quindi regolare i rapporti in maniera molto più creativa e soddisfacente.

A parte questa valutazione di carattere generale bisogna distinguere due diverse ipotesi:

  • Tutte le parti chiedono espressamente al Mediatore di formulare una proposta formale di conciliazione. In questo caso sono le stesse parti (tutte!) a chiedere di utilizzare lo strumento e questo significa che hanno piena fiducia nel Mediatore e che hanno piacere di ricevere una sua valutazione. In questi casi il mediatore non può rifiutarsi e dovrà formulare la proposta personalmente.
  • La proposta viene richiesta soltanto da alcune parti oppure è lo stesso Mediatore a ritenerla utile. in questo caso si corre un rischio importante perché il mediatore si trova a formulare una proposta di conciliazione formale anche nei confronti di chi non l’ha chiesta e il rischio consiste nel fatto che quel mediatore, durante gli incontri, potrebbe essere venuto a conoscenza di fatti o atti che possono sbilanciare gli equilibri fra le parti. In questo caso risulta molto importante che il Regolamento di procedura dell’Organismo ponga dei limiti. Rimedia ha deciso che in questi casi il Mediatore che dovrà formulare la proposta dovrà necessariamente essere un soggetto diverso dal Mediatore che ha svolto gli incontri di modo tale che la proposta sia formulata soltanto sulla base dei documenti che le parti decideranno di fornirgli e senza il rischio che possa utilizzare informazioni ricevute durante gli incontri.
    Esistono Organismi che hanno radicalmente eliminato la possibilità di formulare una proposta formale di conciliazione. A noi non è sembrato opportuno eliminare uno strumento che in alcuni casi si è rivelato utile (si pensi al caso in cui una delle parti sia un condominio o un ente pubblico: in questi casi il rappresentante ha difficoltà a prendersi la responsabilità di chiedere apertamente al mediatore di formulare una proposta formale di conciliazione ma ciononostante può pensare che la proposta da parte di un terzo possa aiutarli a decidere)
    In ogni caso la proposta di conciliazione, anche quella formale, non deve essere redatta necessariamente cercando di indovinare quale sarebbe la soluzione in giudizio. Le proposte formali di conciliazione più efficaci possono essere proposte comunque transattive, conciliative. Le parti, dopo una trattativa che non è andata a buon fine, talvolta hanno piacere di ragionare su una soluzione conciliativa ipotizzata autonomamente da una terza persona.

In Mediazione l’assistenza di un Avvocato è obbligatoria quando si anche la Mediazione è obbligatoria.

Bisogna quindi guardare alle materie previste dall’Art. 5, comma 1-bis del d. lgs. 28/2010, ossia:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

Nelle altre materie la presenza dell’Avvocato è facoltativa.
A prescindere dall'obbligo, la partecipazione col proprio Avvocato di fiducia va considerata comunque un valore aggiunto. In Mediazione, infatti, si valutano spesso diverse ipotesi di soluzione ed è molto importante avere sempre ben chiaro da una parte il valore di queste soluzioni, dall’altra confrontarle con le alternative (anche giudiziarie) e con i rischi che queste comportano. Il Mediatore, per il ruolo che ricopre, non potrà dare queste risposte.

Ricordate sempre che il Mediatore deve avere cura degli interessi di tutte le parti, l’Avvocato, invece, cura soltanto l’interesse del proprio cliente e ha le competenze per valutare la convenienza di un determinato accordo o il grado di soddisfazione che questo può rappresentare all’interno di un contesto molto complesso come quello del contenzioso civile.

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Negli ultimi anni si è discusso molto su quale fosse la parte processuale gravata dall'onere di promuovere la mediazione procedimenti per ingiunzione. La problematica è molto rilevante perché ne va della procedibilità della domanda (e quindi anche del decreto ingiuntivo).

La c.d. Riforma Cartabia ha finalmente tolto ogni dubbio. L'art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) infatti recita così:
1. Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Prima di questa riforma era intervenuta anche la Corte di Cassazione.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione Civile – Sezioni Unite – del 18 settembre 2020, n. 19596 (Pres. Travaglino, Rel. Cirillo) nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione obbligatoria va promossa dalla parte opposta.

Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:

"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Nel motivare la decisione (in aperto contrasto con precedenti pronunce sempra della Cassazione), gli ermellini adducono le seguenti riflessioni.

Da un punto di vista normativo (analisi testuale delle norme di riferimento):

  • La prima norma è quella dell'art. 4, comma 2 D.Lgs. 28/2010. il quale, nel regolare l'accesso alla mediazione, stabilisce come debba essere proposta la relativa domanda e specificamente dispone, al comma 2, che "l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa". E' una caratteristica tipica del nostro sistema processuale il fatto che sia l'attore, cioè colui il quale assume l'iniziativa processuale, a dover chiarire, tra le altre cose, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Appare almeno curioso, quindi, ipotizzare che l'opponente, cioè il debitore – ossia chi si è limitato a reagire all'iniziativa del creditore – sia costretto ad indicare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che non è la sua.
  • Art 5, comma 1-bis: l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale). Non a caso, infatti, l'art. 643 c.p.c., comma 3, stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite
  • La terza disposizione significativa è quella del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6, il quale dispone che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale". E' agevole collegare questa previsione con gli artt. 2943 e 2945 c.c., i quali regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della prescrizione e l'ultrattività dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo (art. 2945, comma 3, cit.). L'art. 5, comma 6, anzi, prevede pure un effetto impeditivo della decadenza "per una sola volta". Va da sè che non appare logico che un effetto favorevole all'attore come l'interruzione della prescrizione si determini grazie ad un'iniziativa assunta dal debitore, posto che l'opponente nella fase di opposizione al monitorio è, appunto, il debitore (convenuto in senso sostanziale).

Motivazioni di ordine logico e sistematico:

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione; a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito; e dunque appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
  • Un secondo argomento sistematico si deduce confrontando le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si propenda per l'una o per l'altra soluzione. Se, infatti, si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo; se l'onere, invece, è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo; il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto. Nella prima ipotesi, quindi, definitività del risultato; nella seconda, mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla.

Rilievi di natura costituzionale:

  • Com'è noto, la Corte costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla legittimità della c.d. giurisdizione condizionata ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni che prevedevano, appunto, simili forme di giurisdizione. Tra le numerose pronunce deve essere ricordata la sentenza n. 98 del 2014 nella quale il Giudice delle leggi, occupandosi di una norma del processo tributario (il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, comma 2), ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva l'obbligo di presentazione di un reclamo agli uffici tributari come condizione di proponibilità della domanda, con la conseguenza che la mancata presentazione di quel reclamo determinava l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha ricordato che le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purchè ricorrano certi limiti; e che comunque sono illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dall'azione giudiziaria.
  • Dovendo scegliere tra due contrapposte interpretazioni, le Sezioni Unite non possono che preferire quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale; porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale.
  • E’ indubbio che nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo deve necessariamente prevalere.

Alcuni riferimenti alla precedente sentenza del 2015:

La disciplina della mediazione obbligatoria non si applica fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; il che significa – dato il carattere non necessario della pronuncia delle ordinanze di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c. – che il procedimento di mediazione potrebbe anche "non trovare per nulla applicazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo".

La tesi seguita dalla sentenza n. 24629 del 2015 trova il proprio fondamento nell'affermazione secondo cui, poiché è l'opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione, è su di lui che deve gravare l'onere di avviare la procedura di mediazione. D'altro canto, però, è sostenibile anche l'altra tesi, che ha dalla sua il fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto opposto ad essere l'attore in senso sostanziale; e con la proposizione dell'opposizione il giudizio torna ad essere un normale giudizio di cognizione

Gli uffici di merito che, al contrario, non hanno seguito il citato indirizzo hanno richiamato soprattutto due argomenti: 1) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti riprendono ciascuna il proprio ruolo ed è il creditore opposto a doversi attivare per la procedura di mediazione, come normalmente avverrebbe se si trattasse di una causa ordinaria; 2) l'improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato avvio della procedura di mediazione determinerebbe la caducazione del decreto ingiuntivo, cioè la sua revoca, senza pregiudizio della possibilità di ottenere un altro decreto ingiuntivo identico al precedente, mentre l'orientamento della sentenza n. 24629 del 2015 conduce al risultato per cui all'improcedibilità dell'opposizione deve fare seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo.

Altri passaggi interessanti:

L'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa (art. 4, c. 2). E' naturale che sia l'attore, cioè chi assume l'iniziativa processuale, a dover chiarire l'oggetto e le ragioni della pretesa; sarebbe invece illogico pretendere che sia l'opponente, cioè il debitore, a dover precisare oggetto e ragioni di una pretesa "non sua".

Il commento:

Questa nuova pronuncia, dunque, da una parte stravolge l'intepretazione del 2015 dei giudici di legittimità (Sentenza 24629/2015) nella quale si riteneva che l'onere ricadesse sull'opponente considerandolo come parte attrice sostanziale del processo ordinario di cognizione. D'altra parte pone fine ad un inaccettabile incertezza causata dai contrapporti orientamenti fra i giudici di merito rispetto ad una rgomento – l'accesso alla giustizia – di primaria importanza costituzionale e sociale.

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Dipende!

Se si tratta di una mediazione volontaria non c'è nessun problema (anche se è sempre consigliabile dotarsi di un legale di fiducia che possa consigliare opportunamente la parte).

In caso di mediazione obbligatoria (quindi su una delle materie previste dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010) invece la difesa legale, oltre che opportuna, è obbligatoria.

Questo non vuol dire che il mediatore non potrà svolgere ugualmente l'incontro (il mediatore deve sempre svolgere il primo incontro salvo che l'istante rinuncia alla domanda).

Sulla possibilità di partecipare agli incontri senza l'avvocato in mediazione obbligatoria possono essere effettuate delle valutazioni di opportunità.

ATTENZIONE: queste informazioni non rappresentano una regola ma una semplice valutazione di opportunità. Si ragiona in questo modo quando le parti preferiscono valutare la possibilità di raggiungere un accordo conciliativo anche a scapito della formalità della procedura. Questo significa che la validità della procedura stessa o della partecipazione della parte sprovvista di avvocato possa essere considerata nulla!

  • la partecipazione della parte senza avvocato è subordinata anzitutto all'accettazione delle altre parti e del mediatore
  • la costituzione in mediazione sarà irrituale. Questo può assumere un significato diverso in base all'esito della mediazione:
    1. In mediazione si raggiunge un accordo:  l'accordo raggiunto avrà al validità di una semplice transazione e potrebbe quindi non essere considerato valido come titolo esecutivo
    2. In mediazione non si raggiunge l'accordo: la partecipazione irrituale dovrebbe essere considerata dal giudice come se la parte non avesse partecipato all'incontro con le conseguenze procedurali previste in tal caso.

Il Mediatore, in casi del genere, e sempre che la presenza della parte sia accettata da tutti, dovrebbe sempre dare atto della costituzione irrituale della parte. Qualora lo ritenesse opportuno può fare un verbale di rinvio invitando la parte sprovvista a dotarsi di un legale per l'incontro successivo.

La domanda di mediazione ha effetti sia sulla prescrizione che sulla decadenza!

Il momento che conta è quello della comunicazione alle altre parti.

Quindi la prescrizione viene interrotta e sospesa per tutta la durata del procedimento. Ripartirà da zero dal momento della conclusione del procedimento.

La decadenza viene impedita per una sola volta. Questo significa che se la mediazione si conclude negativamente la domanda giudiziale dovrà essere proposta entro il medesimo termine di decadenza originariamente proposto. La nuova decadenza (uguale alla prima) inizia a decorrere dal momento del deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo.

La Mediazione è obbligatoria quando la controversia che si affronta ricade in una delle materie previste dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010.

Quindi in queste materie:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Opera
  • Rete
  • Somministrazione
  • Società di persone
  • Subfornitura

In questi casi, per poter agire in giudizio, bisognerà aver prima tentato una Mediazione presso un Organismo accreditato al Ministero della Giustizia.

La cosa più importante è sapere che la Mediazione Civile può essere sfruttata anche nelle altre materie (più in generale in qualsiasi occasione si tratta di diritti disponibili). Perché non esiste situazione migliore di una mediazione attivata volontariamente.

Sì, la mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta delle conseguenze.

Anzitutto perché il giudice può valutare la mancata partecipazione come argomento di prova e quindi svantaggiare in sentenza chi non ha preso parte alla procedura.

Inoltre, se la mancata partecipazione avviene in una Mediazione obbligatoria, la legge prevede anche una sanzione economica per la parte assente. Questa dovrà pagare doppio il contributo unificato del Tribunale. Inoltre il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Infine, se a non partecipare è una Pubblica Amministrazione e il giudice applica la sanzione, lo stesso inoltrerà il provvedimento anche alla Corte dei Conti per le opportune verifiche.

Perché si prevedono qeuste sanzioni?
Perché la legge vuole che tutte le parti si sforzino di collaborare per provare ad evitare il giudizio, anche i dipendenti pubblici. Per questo motivo la legge ha previsto dei casi in cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio e sarebbe uno sforzo inutile se le controparti potessero evitare liberamente il tavolo della trattativa.

Le norme sulla Mediazione Civile impongono a tutti i soggetti che partecipano un obbligo di riservatezza totale rispetto alle informazioni acquisite all’interno della procedura.

Si tratta di un fondamentale e importantissimo presidio di tutela degli utenti.
Questo perché in Mediazione – a differenza di quanto avviene in Tribunale, dove siamo abituati a sentire frasi tipo “qualsiasi cosa dirà potrà essere utilizzata contro di lei” – tutto quello che le parti dicono non può essere utilizzato fuori dalla procedura.

Questo consente alle parti di poter giocare a “carte scoperte” e mirare a trovare un accordo che soddisfi i reali interessi e non parlare soltanto di pretese giuridiche.

Ma vi è di più. In Mediazione, infatti, il mediatore ha la facoltà di svolgere degli incontri separati con ciascuna parte e il proprio Avvocato.

Questi sono gli incontri più importanti, perché sarà possibile affrontare alcuni temi della controversia in un ambiente più riservato. Possono esistere infatti delle informazioni che la parte ha piacere di affrontare con il Mediatore ma che preferisce tenere celate alla propria controparte.

Gli incontri separati sono uno strumento imprescindibile per la buona riuscita di ogni Mediazione proprio per questi motivi. Anche in questi casi la parte che si confida col Mediatore è tutelata dal principio di riservatezza della Mediazione. Le informazioni che si acquisiscono durante questi incontri non possono essere riportate alla controparte se non con l’espressa autorizzazione di chi le ha fornite e nei limiti di quanto autorizzato.

Molto spesso sarà importante riferire soltanto alcuni elementi o una sintesi dei concetti raccolti. Il Mediatore si concentrerà soltanto su quelle informazioni che sono effettivamente utili ai fini della trattativa e terrà celate quelle che la parte vuol mantenere segrete.

Risulta dunque molto importante potersi fidare del mediatore e parlare con lui in massima trasparenza affinché questi possa intuire il percorso più adatto per dare soddisfazione agli interessi delle parti.

Cit. “Il dottore è come il confessore, e tenergli nascosto qualcosa sarebbe sciocco.” (F. Dostoevskij)

L’art. 6 del d.lgs. 28/2010 stabilisce che la Mediazione deve durare al massimo 3 mesi (termine prorogabile su accordo delle parti di altri 3 mesi al massimo).

Anche questa previsione è un presidio a tutela degli utenti. Questo non vuol dire che non ci sia la possibilità di sforare questo termine ma l’Organismo e il Mediatore possono farlo soltanto nell'interesse delle parti e solo se queste lo chiedono espressamente.

Ci sono molte controversie che per propria natura hanno bisogno di tempi più lunghi. Si pensi – ad esempio – ad una controversia in materia di eredità o su beni immobili: in questi casi, quasi sempre, le parti la necessità di approfondire questioni tecniche o digerire ipotesi relazionali deteriorate e necessitano di un tempo più adeguato. Un Organismo serio e professionale, qualora ne ravvisi l’utilità per le parti, non si rifiuterà di offrire la propria disponibilità a lavorare più a lungo.

La durata degli incontri, come il loro numero, è imprevedibile!

La durata di un incontro dipende da molti fattori (materia, complessità, livello di dialogo fra le parti, ipotesi di lavoro, ecc.). Esistono incontri della durata di pochi minuti e altri di qualche ora. In linea generale, qualora non si tratti di un incontro programmato già in partenza come incontro veloce (es. di semplice aggiornamento) si consiglia sempre di riservare almeno un’ora e mezza.

A tutela delle parti, inoltre, è previsto che l'Organismo riservi almeno 2 ore (anche non consecutive) alla fase del primo incontro.

Anche rispetto al numero di incontri che si svolgeranno durante una procedura non esiste una risposta precisa. Ci sono casi in cui con un solo incontro si arriva a conclusione e altri casi in cui ne serviranno 10. In ogni caso comanda il principio di utilità per le parti. La cosa positiva è che le spese di Mediazione sono fisse e non si calcolano sul numero di incontri svolti (al massimo potrà essere prevista una leggera maggiorazione delle tariffe).

Bisogna anzitutto individuare un Organismo che abbia la competenza territoriale per una determinata controversia.

In secondo luogo – molto importante – bisogna individuare un Organismo serio e professionale. I criteri possono essere molti ma sarà sicuramente importante verificare:

  • La storia e quindi gli anni di esperienza dell’Organismo.
  • La qualità del regolamento di procedura.
  • L'elenco dei Mediatori e la loro professionalità, competenza ed esperienza.
  • Se l’Organismo si occupa di effettuare le “Notifiche” (ebbene sì, esistono Organismi che non offrono questo servizio).
  • La possibilità di utilizzare una piattaforma adeguata agli standard indicati dal Ministero per lo svolgimento della Mediazione telematica (ad esempio non è corretto l’utilizzo di Skype e simili). In alcuni casi, o in alcuni incontri, può essere molto utile per le parti avere la possibilità di sfruttare la tecnologia.
  • La possibilità di accedere al proprio account riservato per monitorare le procedure avviate.
  • La possibilità di dialogare con la Segreteria dell’Organismo e la disponibilità degli operatori.

La cosiddetta Mediazione delegata è una procedura di Mediazione che viene avviata non perché si tratta di una materia prevista come obbligatoria o volontaria ma perché è stato un giudice ad invitare (o a obbligare) le parti a svolgere una procedura di Mediazione.

Questo significa che la Mediazione inizierà durante un processo civile fra un’udienza e l’altra. Il Giudice decide di inviare le parti in Mediazione perché ritiene che possano trovare maggiore soddisfazione in un accordo conciliativo piuttosto che in una sentenza.

Esistono dei requisiti specifici per diventare Mediatore Civile e Commerciale.

Requisiti generali:

  • possedere una laurea almeno triennale

Requisiti formativi:

Per ottenere il titolo di Mediatore Civile bisognerà seguire un apposito corso di formazione di almeno 80 ore presso un ente pubblico o privato accreditato all’apposito registro del Ministero della Giustizia e superare il relativo esame finale. Peer chi non ha competenze giuridiche serve un modulo aggiuntivo di 14 ore

Il Mediatore abilitato, come qualsiasi professionista, ha inoltre un obbligo di aggiornamento formativo che consiste nella partecipazione a dei corsi di aggiornamento di 18 ore ogni biennio. Anche i corsi di aggiornamento devono essere svolti presso Enti accreditati al Ministero.

Rimedia è un ente abilitato a rilasciare sia il titolo di Mediatore Civile che l’attestato di partecipazione agli aggiornamenti obbligatori.

Sì, anche nella Mediazione Civile bisogna rispettare la competenza territoriale.

Di fondamentale importanza è che l’Organismo abbia una sede regolarmente accreditata al Ministero della Giustizia in un qualsiasi Comune che rientri nel Circondario del Tribunale che sarebbe competente qualora si dovesse procedere per le vie giudiziarie.

Ad es. se la competenza è del circondario del Tribunale di Pisa, la Sede della Mediazione può essere – oltre che a Pisa – anche a Pontedera o a San Giuliano Terme.

Bisogna ricordare che un Organismo può avere moltissime sedi regolari per lo svolgimento delle procedure.

Rimedia, grazie alla rete costruita anno dopo anno, è in grado di coprire il 90% del territorio nazionale.

Il Ministero della Giustizia ha chiarito alcune questioni con la Circolare che riportiamo.

Circolare 27 novembre 2013 – Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti.

Luogo di deposito dell’istanza

L’art 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98, prevede che “la domanda di Mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la Mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza”.

Tenuto conto di tale disposizione (…) va chiarito che la domanda di Mediazione dovrà essere presentata presso un Organismo di Mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’Organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.

Per leggere il testo completo della Circolare clicca qui.

Foto di <a href=Kristina Tripkovic su Unsplash " width="700" height="468" srcset="https://mediazione.rimediasrl.com/wp-content/uploads/2018/11/kristina-tripkovic-8Zs5H6CnYJo-unsplash.jpg 700w, https://mediazione.rimediasrl.com/wp-content/uploads/2018/11/kristina-tripkovic-8Zs5H6CnYJo-unsplash-300x201.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />L'istanza di Mediazione, perché abbia effetto, devono essere portate a conoscenza delle controparti insieme alla data del primo incontro.

Nella Mediazione si parla di notifica in senso improprio (la notifica vera e propria è un atto che appartiene alle procedure giudiziarie).

L’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 stabilisce che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.”

Orbene ci sono alcuni casi in cui mandare una semplice raccomandata risulta praticamente impossibile.

L’esempio tipico si ha quando dovendo svolgere una Mediazione per una controversia che riguarda un terreno scopriamo che gli ultimi proprietari registrati al Catasto sono soggetti nati nell’800!

Andare a rintracciare la residenza di queste persone, ovviamente, sarà un lavoro complesso perché bisognerebbe ricostruire tutte le successioni. In alcuni casi esiste il rischio che gli eredi non siano rintracciabili (es. non c’è stata la successione).
In questi casi l’ordinamento italiano prevede 2 distinte ipotesi (alternative fra loro): la “notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti” e la “notificazione per pubblici proclami”.

La prima ipotesi è disciplinata dall’Art. 143 del codice di procedura civile che riportiamo

Art. 143. (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e' il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (1).
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. (2)

La seconda ipotesi è disciplinata dall’art. 150 del codice di procedura civile che riportiamo

Art. 150. (Notificazione per pubblici proclami)

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede (1) può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.
L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province (2) dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

APPROFONDIMENTO SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN MEDIAZIONE.

Utilizzare la notifica per pubblici proclami soltanto per la Mediazione comporta un grave disagio perché è una procedura costosa e soprattutto perché sarà più o meno inutile. Questo perché è più unico che raro che la controparte abbia l’abitudine di leggere la Gazzetta Ufficiale e quindi si organizzi per partecipare alla Mediazione!

In ogni caso bisogna rispettare le formalità e contemperare queste esigenze col principio dell’economia processuale. Posto che si tratta di una Mediazione obbligatoria e che anche se la Mediazione non ci fosse saremmo costretti comunque a notificare l’atto di citazione per pubblici proclami la cosa più importante è evitare che la procedura debba svolgersi due volte. Questo raddoppierebbe i costi di questa particolare notifica.

In questi casi, quindi, la prassi più condivisibile consiste nel chiedere all’Organismo di Mediazione di fissare la data del primo incontro e nominare il Mediatore e di provvedere alla notifica a cura della parte istante.
In questo caso la parte (il proprio Avvocato) potrà chiedere l’autorizzazione a notificare per pubblici proclami sia la domanda di Mediazione che l’atto di citazione. Basterà fissare l'udienza in data successiva al primo incontro di Mediazione. In questo modo con un’unica notifica per pubblici proclami ottemperiamo ad entrambi gli oneri.

Cosa prevede la procedura?

Attenzione: le tariffe riportate non sono aggiornate e le prassi potrebbero variare da Tribunale a Tribunale.

  • Istanza al Presidente del Tribunale di autorizzazione a citare per pubblici proclami sia la domanda di Mediazione che l’atto di citazione. L'istanza va depositata in volontaria giurisdizione e viene applicato un CU di € 85 + marca da € 27.
    Da un punto di vista prettamente procedurale non dovrebbero esserci problemi di sorta in quanto ai sensi dell'art. 5 comma 1, d.lgs. 28/2010 la Mediazione è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda giudiziale. Quindi potete tranquillamente depositare l'istanza di citazione in giudizio sia prima che contestualmente rispetto alla domanda di Mediazione. Il ragionamento è sicuramente apprezzabile in un caso del genere. Senza una valida motivazione, invece, un comportamento del genere potrebbe essere valutato negativamente..
  • Se il Presidente del Tribunale ha autorizzato bisognerà depositare la domanda di Mediazione presso la nostra Segreteria. Riceverete la data del primo incontro e la nomina del Mediatore. Il nostro documento potrà essere notificato a cura della parte istante ai sensi dell'art. 8, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 secondo il quale "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante."
  • A questo punto bisogna effettuare una Pubblicazione in GU. Su questo link potete trovare tutta la procedura
  • In alternativa potrete effettuare la pubblicazione su un quotidiano di tiratura sufficiente.
    Attenzione alle spese. La pubblicazione in Gazzetta, infatti, ha un costo di € 8,54 a rigo.

Una considerazione da fare.

Secondo l'art. 17, comma 2, d.lgs. 28/2010, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di Mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

A nostro parere, quindi, non dovrebbe essere richiesto dal Tribunale né il CU né la marca da bollo.
Esempi in Gazzetta Ufficiale:

La domanda di Mediazione deve essere depositata presso un Organismo accreditato al Registro del Ministero della Giustizia che abbia una sede nel luogo territorialmente competente.

A Rimedia la domanda di Mediazione può essere depositata sia a mano che a mezzo PECmediazione@pec.rimediasrl.it o anche per email semplicemediazione@rimediasrl.com (in quest'ultimo caso sincerarsi della ricezione).

La cosa migliore è utilizzare sempre una PEC perché si avrà la certezza sia della ricezione che della data di deposito.

A volte la data certa può essere molto importante!
Esempi:

  • in alcuni casi le parti hanno l’obbligo di depositare una Mediazione entro dei termini precisi;
  • può succedere inoltre che le parti depositino entrambe la stessa domanda di Mediazione presso due diversi organismi di Mediazione. In questo caso risulterà quindi importante poter verificare data e ora di deposito.

L’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 stabilisce che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Questo significa che possono esistere diversi modi per notificare la Mediazione. In Mediazione si parla di notifica in senso improprio: la notifica vera e propria, infatti, è un atto che appartiene alle procedure giudiziarie.

In Mediazione è sufficiente che sia possibile dimostrarne l’avvenuta ricezione.

Quasi sempre si tratterà di notifiche per raccomandata con ricevuta di ritorno o per Posta Elettronica Certificata (PEC).

In casi particolarmente urgenti potrà essere utile anche un servizio di fax (meglio se certificato) o di notifica a mano.

E’ molto importante che l’Organismo offra questo servizio. In alcuni casi può capitare che sia la stessa parte (più facilmente il proprio Avvocato) a volersene occupare (ad esempio perché bisogna fare una notifica per pubblici proclami o presso la casa comunale, oppure quando c’è una particolare urgenza che non consente di utilizzare le poste o ancora perché l’istanza va notificata in un luogo dove la posta non arriva ed è preferibile optare per una notifica a mano). Questa ipotesi è sempre consentita, basterà chiederlo alla Segreteria dell’Organismo la quale fornirà il documento di nomina del Mediatore e di fissazione del primo incontro.

Certamente!

Quando la parte lo ritiene opportuno può provvedere in autonomia ad effettuare la notifica.

Questa opportunità va sfruttata soprattutto quando i tempi sono molto stringenti e si ha il sospetto che l’Organismo potrebbe non fare in tempo rispetto le scadenze oppure quando la notifica risulta particolarmente complessa.

In questi casi sarà sufficiente farsi comunicare dall'Organismo la data del primo incontro e il nome del mediatore incaricato ovvero fissarli autonomamente. Sarà la parte ad occuparsi di notificare in autonomia sia la domanda che la data del primo incontro con i mezzi consentiti (qualsiasi mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuto ricevimento). Comunque l'Organismo deve inviare ugualmente una sua notifica.

A Rimedia, nei casi particolarmente urgenti, il Regolamento di procedura prevede un'apposita disciplina.

In casi di particolare urgenza, anche rispetto alla prossimità dell’eventuale prescrizione o decadenza relativa al diritto che si intende far valere, se la parte istante ha l’esigenza di “notificare” a propria cura la domanda di mediazione potrà seguire questa procedura:

  • inviare la domanda di mediazione a mezzo PEC alla segreteria dell’OdM indicando tale esigenza;
  • fissare la data del primo incontro a circa 30 giorni dall'invio della domanda di mediazione;
  • scegliere il Mediatore fra quelli iscritti negli elenchi o indicare il Responsabile dell'Organismo.
  • notificare il tutto alle proprie controparti.

In tal caso l’OdM ha facoltà di modificare d’ufficio il Mediatore e la data del primo incontro per motivate esigenze organizzative comunicandolo a tutte le parti della procedura.

Con la c.d. Riforma Cartabia non è più possibile delegare qualcuno al proprio posto salvo casi spefici.

L'art. 8 del d.lgs. 28/2010 infatti stabilisce che: Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Questo approccio del legislatore è abbastanza comprensibile: in mediazione ci si "sporca le mani" tutti assieme per cercare soluzioni ragionevoli e non si può prevedere come andranno le trattative. Se se le parti non vengono personalmente è molto difficile fare questo percorso in maniera seria!

Riguardo la forma della procura bisogna secondo Rimedia seguire il Codice Civile che all’art. 1392 stabilisce che “La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”. Quindi in molti casi bisognerebbe concludere che sia sufficiente una procura speciale semplice (non notarile).

Quindi in astratto sarà necessaria una procura speciale semplice per un atto semplice e una procura speciale notarile se dobbiamo andare a concludere uno degli atti di cui all'art. 2643 del codice civile (sostanzialmente quegli atti che si stipulano presso un Notaio) ma bisogna essere consapevoli del fatto che anche nel primo caso (procura speciale semplice) il giudice potrebbe ritenere inefficace la procura non notarile.

Il nostro suggerimento è di partecipare sempre personalmente, sia per ragioni formali, sia per ragioni di opportunità: in mediazione si valutano spesso possibili scenari e un procuratore non è in grado di prevedere il grado di soddisfazione del proprio rappresentato. Dagli incontri potrebbero scaturire soluzioni o ipotesi di lavoro anche imprevedibili che soltanto il diretto interessato può valutare.

Approfondimento della giurisprudenza.

Oltre alla sentenza della Corte di Cassazione citata segnaliamo che in alcuni Fori il prevalente orientamento interpretativo ritiene che le disposizioni di cui al d.lgs. 28/2010 impongano di ritenere che la condizione di procedibilità (e in generale la costituzione in Mediazione) sia soddisfatta esclusivamente in caso di partecipazione personale delle parti. Solo in caso di giustificati motivi è ammessa la partecipazione per il tramite di un delegato munito di poteri e assistito dall'Avvocato.

Tale orientamento ritiene non corretto, quindi, il caso di comparizione del solo difensore anche in delega dell'assistito. Si aggiunga inoltre che, soprattutto in caso di Mediazione c.d. “delegata dal giudice” – art. 5, comma 2 d.lgs. 8/2010 – e spesso anche nella Mediazione obbligatoria, il giudice considera avverata la condizione di procedibilità soltanto in caso di effettiva Mediazione, ossia in caso di superamento del primo incontro.

In questi casi, le parti, sono passibili di sanzioni pecuniarie e condanna al pagamento delle spese processuali.

Consigliamo vivamente di partecipare personalmente agli incontri di Mediazione. Qualora vi fosse un giustificato motivo di assenza sarà consigliabile dichiarare (e documentare) i motivi dell'assenza e farli inserire nel verbale dal mediatore. In questi casi è consigliabile inoltre conferire una procura ad un soggetto ben informato, dotato di poteri senza limiti e diverso dall’Avvocato.

Sì, perché l’unico dogma della Mediazione è che si tratta di una procedura dai risvolti imprevedibili!

L’art. 8 del d.lgs. 28/2010 infatti stabilisce che: Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Vedi anche questa pagina che contiene maggiori informazioni che contiene

La disciplina delle tariffe di Mediazione prevede 4 tipologie di costi:

  • spese di Segreteria: fisse e divise in 3 scaglioni di valore;
  • spese di mediazione per il primo incontro: anche queste fisse e divise in 3 scaglioni di valore;
  • spese di Mediazione per incontri successivi e per raggiungeimento dell'accordo: in questo caso sono previsti diversi scaglioni di valore;
  • spese vive documentabili: qualsiasi spesa che sostiene l'Organismo e che non raffigura un compenso per l'attività svolta. Es. l’invio delle raccomandate, visure camerali richieste, ecc.

Equo trattamento

In aggiunta a questa valutazione bisogna aggiungere che è molto importante che gli Organismi trattino equamente le parti.

Il Ministero della Giustizia, nella sua funzione di Organismo di vigilanza e controllo nei confronti degli organismi di Mediazione, ha più volte ribadito il concetto di equa ripartizione delle spese nei confronti delle parti.

Per vedere le spese applicabili si consiglia sempre di scaricare il regolamento perché le tariffe possono subire delle variazioni ma devono comunque essere approvate dal Ministero della Giustizia che ne verifica la correttezza rispetto ai parametri.

Per vedere un esempio potete visitare questa pagina

Dipende dal valore della controversia.
Le spese di Segreteria (spese di avvio/adesione) sono determinate dal Decreto Ministeriale 150/2023 in misura fisse e, per le mediazioni obbligatorie, pari a:

  • € 39,04 per liti di valore sino a € 1.000,00;
  • € 73,20 per liti di valore superiore a € 1.000 e sino a € 50.000;
  • € 107,36 per liti di valore superiore a € 50.000 e indeterminato.

Anche le spese per il primo incontro di mediazione sono prestabilite dal decreto 150/2023 e ammontano a:

  • € 58,56 per liti di valore sino a € 1.000,00;
  • € 117,12 per liti di valore superiore a € 1.000 e sino a € 50.000;
  • € 165,92 per liti di valore superiore a € 50.000.

A Rimedia applichiamo le stesse spese anche per le mediazioni volontarie.

Il primo incontro di Mediazione è una fase preliminare dell’intera procedura.

La c.d. Riforma Cartabia ha profondamente revisionato il concetto di primo incontro che in passato generava molte difficoltà.

Prima della riforma, infatti, il primo incnontro era gratuito e anche se questo poteva sembrare una buona notizia per le parti non lo era del tutto. Infatti per bilanciare la gratuità di prevedeva un primo incontro di natura esclusivamente formale che serviva a verificare se le parti avevano intenzione o meno di iniziare la mediazione. Questo faceva perdere molto tempo ed energia alle parti e imponeva anche ai mediatore di fare sostanzialmente del volontariato professionale. Adesso invece, con la previsione di tariffe predeterminate e contenute, il primo incontro è un vero e proprio incontro di trattativa ed è utile alle parti per capire se andare fino in fondo oppure no. Quando ci si rende conto che la trattativa non ha spazio si chiuderà la mediazione e non bisognerà sostenere altre spese. Se invece la trattativa ha buoni risultati si potrà proseguire e solo in questo caso verranno applicate le tariffe vere e proprie.

Questo sistema garantisce un servizio di maggiore qualità ed efficienza nella speranza di ridurre al minimo le controversie da gestire in tribunale!

Le spese di mediazione vere e proprie – verifica il tariffario cliccando qui – devono essere sostenute soltanto se le parti decidono proseguire oltre il primo incontro.

Si tratta di tariffe molto vantaggiose e accessibili che variano in base al valore della controversia.

Leggi anche

Quali sono le spese della Mediazione?

A quanto ammontano le spese di avvio e di primo incontro?

Cosa significa unico centro d'interessi?

Secondo l'art. 16, comma 12, del D.M. 180/2020 (c.d. decreto attuativo sulla Mediazione) Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

Questo significa che se 2 o più parti rappresentano un unico centro d’interessi dovranno sostenere le spese della Mediazione come se fossero un’unica parte (quindi divideranno le spese equamente).

Risulta quindi importante dare una definizione al concetto di unico centro di interessi. La soluzione però non è semplice perché non si trova né nel d.lgs. 28/2010 (legge sulla Mediazione Civile), né nel D.M. 180/2010 (decreto attuativo) né nel Codice di Procedura Civile.

La dottrina ha cercato di risolvere il problema dando un’interpretazione che potremmo così sintetizzare:

due o più parti rappresentano un unico centro di interessi quando – da un punto di vista astratto – non possono avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente il medesimo oggetto della procedura di Mediazione.

Cerchiamo quindi di approfondire i due concetti di assenza di conflitto di interesse e di astrattezza.

  • Assenza di conflitto di interesse: in una determinata controversia due soggetti hanno un interesse giuridico che non può essere scisso. Questo significa che in una ipotetica causa in Tribunale non possono trovarsi l’una contro l’altra.
  • Astrattezza: l’assenza di conflitto d’interessi deve sussistere da un punto di vista astratto. Questo significa che non conta il fatto che in una specifica controversia due parti siano assistite dal medesimo Avvocato perché, ad esempio, hanno un obiettivo comune oppure perché si trovano d’accordo sulla possibile soluzione. È necessario che – astrattamente – non possano avere interessi confliggenti.

Proviamo a fare un esempio:

  • Unico centro di interessi: in un condominio sorge controversia fra il Sig. Mario Rossi (1 parte istante), proprietario dell’appartamento al primo piano, contro la Sig.ra Francesca Bianchi, il Sig. Giovanni Verdi e il Sig. Claudio Celeste (3 controparti), comproprietari dell’appartamento al piano superiore. La controversia sorge per asseriti danni derivanti da un’infiltrazione d’acqua causata dalla rottura di una tubazione di pertinenza dell’appartamento del secondo piano (oggetto della controversia). In questo esempio l’interesse giuridico astratto dei Signori Bianchi, Verdi e Celeste non può confliggere: se andassero in tribunale vorrebbero tutti che venisse accertata la loro estraneità rispetto al danno causato oppure, qualora si dovesse riconoscere la loro responsabilità da un punto di vista giuridico, vorranno tutti ridurre al minimo l’importo da risarcire. In questo esempio i Signori Bianchi, Verdi e Celeste sono un unico centro di interessi e dovranno sostenere le spese come fossero un’unica parte.
  • Più centri di interessi: per rimanere in un contesto simile all'esempio precedente immaginiamo che dopo 2 anni sorga controversia fra la Sig.ra Bianchi (1 parte istante) contro il Sig. Verdi e il Sig. Celeste (2 controparti) ma questa volta l’oggetto della controversia è un’azione di divisione dell’immobile in comproprietà. In questo caso ciascuno dei soggetti rappresenta un centro di interesse distinto perché – da un punto di vista giuridico e astratto – ciascuno potrebbe vantare interessi e diritti in conflitto con gli altri (es. 1: uno dei comproprietari potrebbe avere interesse a rilevare le quote degli altri; es. 2: tutti vogliono vendere ma ciascuno attribuisce all'appartamento un valore differente; es. 3: uno dei tre potrebbe ritenere l’immobile divisibile e gli altri no; ecc. ecc.). In questo caso i 3 comproprietari rappresentano ciascuno un centro di interesse differente e dovranno sostenere tutti distintamente le spese della procedura di Mediazione.

Quando la nostra controparte è un condominio bisogna verificare anzitutto se è stato costituito un condominio a tutti gli effetti (in molti casi è obbligatorio).

Bisognerà verificare anche dove il condominio ha la sede legale e chi lo rappresenta.

Nella maggioranza dei casi la notifica si potrà inviare all'amministratore di condominio. Sarà quindi necessario reperire i recapiti ufficiali (in genere nei verbali di assemblea).

Se il condominio non esiste potrebbe essere necessario notificare la mediazione a tutti i singoli condomini.

Approfondimento normativo.

Art. 71-quater alle Disposizioni Attuative Codice Civile.

  1. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
  2. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.
  3. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.
  4. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
  5. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
  6. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.

L’amministratore del condominio può avviare, aderire e partecipare alla mediazione senza la necessità di svolgere un'assemblea che lo autorizzi.

In passato era diverso ma con la c.d. Riforma Cartabia p stato introdotto l'art. 5-ter del d.lgs. 28/2010 che stabilisce che L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Tuttavia il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

Il d.lgs. 28/2010 all’art. 3, comma 4, stabilisce che “la Mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'Organismo”.

Inoltre la riforma entrata in vigore il 28 Febbraio 2023 stabilisce alcune importanti novità:

  • può essere utilizzata qualsiasi piattaforma di video conferenza. Rimedia utilizza Microsoft Teams (vedi il tutorial dedicato)
  • chiunque può chiedere di partecipare in modalità telematica senza che le altre parti possano opporsi
  • il verbale conclusivo andrà firmato con firma digitale o SPID

Per agevolare le operazioni di firma digitale abbiamo creato 2 video tutorial. Uno per gli avvocati e i privati (firma con chiavetta personale o con SPID) e uno per i mediatori.

Buona visione!

VIDEO PER APPOSIZIONE FIRME DIGITALI AVVOCATI E PARTI

VIDEO PER MEDIATORI (invio verbali tramite docusign)

La mediazione telematica, o più comunemente la mediazione online, è una procedura identica a quella normale con l'unica differenza che gli incontri si svolgeranno in videoconferenza.

Rimedia, in considerazione della forte diffusione in ambito professionale,  utilizza la piattaforma Microsoft Teams.

E' un programma molto intuitivo e stabile e può essere utilizzato sia direttamente sul web (quindi senza installazione ma attraverso un  qualsiasi browser come Internet Explorer o Chrome) che attraverso una piccola applicazione che la procedura vi consentirà di avviare facilmente.

VIDEO PER ACCESSO A MICROSOFT TEAMS

La nostra Segreteria sarà sempre disponibile a fornire tutta l’assistenza necessaria.

Rimedia ha deciso di utilizzare Microsoft Teams perché è la piattaforma maggiormente diffusa nelle professioni legali. Si può accedere sia da PC che da smartphone e tablet ma anche semplicemente dal browser senza scaricare applicazioni (suggeriamo comunque l'app perché leggera e molto più stabile).

Vedi il video tutorial

Guarda anche i video tutorial per le firme digitali. Clicca qui.

Chi avesse problemi con l'audio potrà, in aggiunta al collegamento video, partecipare tramite una semplice telefonata. Basta chiamare il numero (+39) 02 3056 2244 e quando richiesto digitare l'ID della conferenza che trovate in fondo subito dopo il link (questa funzione è attiva solo se viene riportato l'ID conferenza)

Per partecipare alla riunione sarà sufficiente cliccare sul link "Fai clic qui per partecipare alla riunione." che trovate in fondo (poco sopra il logo Rimedia). Potete anche inoltrare la mail ai clienti per farli partecipare in perfetta autonomia.

Se necessitate di assistenza non esitate a contattarci!

Sì, anche in Mediazione esiste l’istituto del gratuito patrocinio ma soltanto per le mediazioni c.d. obbligatorie (ossia quelle sulle materie prevista dall’art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010).

Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). (VEDRIFICA GLI IMPORTI AGGIORNATI)

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

In caso di ammissione al gratuito patrocinio anche le spese di mediazione vengono azzerate.

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, CNDCEC – Reg. nr.0002457/2024 del 23/02/2024. Scarica qui il documento

NOZIONI GENERALI

Il credito di imposta è un credito verso lo Stato che riduce l'ammontare di debiti o imposte dovute.

A QUANTO AMMONTA IL CREDITO DI IMPOSTA RICONOSCIUTO IN MEDIAZIONE PER LE DOMANDE DEPOSITATE DOPO IL 30 GIUGNO 2023?

È riconosciuto un credito di imposta nel limite complessivo di € 600,00 (per parte) fino ad un massimo di €2.400,00 annui per persona fisica ed €24.000,00 per persone giuridiche.

IN QUALI CASI SIACCEDE AL CREDITO DI IMPOSTA?

  • Nei casi di raggiungimento dell’accordo di mediazione si può accedere ad un credito di imposta di  importo complessivo fino ad € 600,00, rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione;
  • Per una somma pari al contributo unificato[1] pagato per l’apertura di una causa con il limite di € 518,00 euro;
  • Nei casi in cui non si raggiunga l’accordo di mediazione si può accedere ad un credito di imposta di  importo complessivo fino ad € 300,00, rientra in questo importo anche il compenso da corrispondere al proprio avvocato nominato per la procedura di mediazione.

COME SI ACCEDE AL CREDITO DI IMPOSTA?

Il soggetto che intende accedere a tale credito deve presentare domanda di attribuzione sull’apposita piattaforma web del Ministero della Giustizia all’indirizzo https://lsg.giustizia.it/

COME SI ACCEDE ALLA PIATTAFORMA?
Tramite Spid, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE) di livello 2.

A questo punto si effettua la registrazione inserendo i propri dati anagrafici e si seleziona la voce “ istanza credito d’imposta”.
Successivamente si accede ad un form da compilare con le informazioni richieste (N.B. bisogna inserire la Pec per ricevere le comunicazioni necessarie per la compilazione del modello F24 del credito di imposta; se c’è necessità di supporto bisogna scrivere a supporto.siamm@giustizia.it.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA[2]

  • Dati identificativi  e codice fiscale o partita Iva del soggetto che ha diritto al credito di imposta;
  • Numero, importo e data della fattura emessa dall’Organismo di Mediazione e/o dall’Avvocato che ha assistito il richiedente nella procedura di Mediazione;
  • Dichiarazione relativa alle modalità di pagamento, importo, data ed estremi identificativi del pagamento effettuato;
  • Indirizzo Pec in cui si richiede di ricevere le comunicazioni relative alla domanda ( le informazioni rimarranno comunque presenti nella propria area riservata della piattaforma)

QUANDO SI PRESENTA L’ISTANZA DI CREDITO DI IMPOSTA?

Il Soggetto richiedente presenta, sul sito del Ministero della Giustizia  domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la mediazione. Il Ministero effettua le opportune verifiche e riconosce il credito di imposta, se dovuto, entro i limiti di legge.

Entro il 30 aprile dell’anno in cui si è presentata l’istanza di credito di imposta, il Ministero comunica al Soggetto richiedente l’importo del credito di imposta che gli spetta.

COME SI UTILIZZA QUESTO CREDITO?

Il credito di imposta si utilizza in compensazione[3] a decorrere da quando si riceve la comunicazione dell’importo riconosciuto e deve essere presentato tramite i servizi TELEMATICI dell’Agenzia delle Entrate tramite modello F24.

Le persone fisiche (che non hanno reddito derivante da impresa o di lavoro autonomo) possono utilizzare il credito quindi per ridurre o azzerare l’importo delle imposte e dei contributi dovuti allo stato, ma qualora ci fosse dell’eccedenza non si può chiedere un rimborso della parte non utilizzata.

Il credito di imposta è revocato qualora i requisiti soggettivi od oggettivi previsti non fossero rispettati o le informazioni comunicate non fossero veritiere e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge i ambito penale, civile o amministrativo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI LEGGI IL DOCUMENTO COMPLETO

NOTE

[1] sono le tasse che si pagano per attivare l’attività giudiziaria e sono variabili [ dipendono dal tipo di procedimento, dalla  fase del giudizio, se si tratta di procedimenti speciali ecc].
[2] bisogna avere tutte queste informazion prima della compilazione della domanda, se si perde tempo cercando di munirsi delle informazioni nel corso della presentazione della  domanda si rischia la disconnessione del sistema.
[3] che significa in compensazione? Significa che il credito può essere usato per pagare imposte e contributi di altra natura, riducendo o azzerando così l'importo dovuto.

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DI SEGUITO LA VECCHIA PROCEDURA PER MEDIAZIONI DEPOSITATE PRIMA DEL 30/06/2023

IN PASSATO LA PROCEDURA ERA PIù COMPLESSA. Abbiamo deciso di mantenere pubblica anche la vecchia procedura perché si applica alle procedure di emdiazione depositate fino al 30 Giguno 2023.

Per entrare più nel dettaglio, gli Organismi di Mediazione come Rimedia comunicavano comunicano al Ministero – ogni anno entro il 30 Aprile – i dati sul credito di imposta dei propri utenti.

Il Ministero effettua delle verifiche riguardo le disponibilità dei fondi disponibili e insieme al Ministero dell'Economia determina l'ammontare spettante al singolo contribuente.

Il calcolo viene effettuato in proporzione alle richieste: se il fondo copre l'80% riconoscono ad ognuno l'80% di quanto maturato.

A questo punto è il Ministero stesso a comunicare all'utente e all'agenzia delle entrate territorialmente competente l’importo preciso del credito da scontare.

Se questa comunicazione avviene in ritardo – normalmente con un anno in ritardo – potrete ugualmente utilizzare l'importo che vi indicheranno nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo alla ricezione della comunicazione.

Dispositivo dell'art. 20 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

L’art. 17, comma 2, d.lgs. 28/2010 ha introdotto un importantissimo incentivo fiscale!

Si prevede infatti che “Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.

Esempi pratici in cui si otterrà il beneficio:

  • accordo su trasferimento di proprietà di un bene immobile (l’esenzione si applica alle tasse che siamo abituati a pagare dal Notaio);
  • contratto di locazione da registrare all’Agenzia delle Entrate (l’esenzione si applica alla tassa di registrazione).

Esempi pratici di riduzione delle imposte:

  • In Mediazione si raggiunge un accordo su una divisione di bene immobile intestato ai due fratelli Mario e Francesca. L’accordo stabilisce che Francesca acquista da Mario la quota in suo possesso al prezzo di vendita di € 120.000. L’imposta di registro che normalmente si paga quando ci rechiamo dal Notaio per atti di questo tipo varia in base all’aliquota da applicare al caso specifico. Poniamo il caso si tratti di un acquisto di un immobile diverso dalla prima casa avvenuto fra due privati, in questo caso si applicherebbe un’aliquota del 9%. Quindi nell’ipotesi che abbiamo considerato la nostra Francesca, qualora avesse fatto l’accordo fuori dalla Mediazione, avrebbe pagato una tassa del 9% dell’importo di 120mila euro (ossia 10.800 euro!). In Mediazione, invece, abbiamo l’esenzione fino a 100mila euro di valore. Questo vuol dire che Francesca dovrà pagare la tassa del 9% soltanto sui 20mila euro eccedenti (valore accordo conciliativo 120mila – 100mila di esenzione = 20mila), ossia 1.800 euro ottenendo così un risparmio di oltre 9.000 euro!
  • In Mediazione il sig. Rossi e il sig. Bianchi litigano per un pezzo di terra al confine fra le loro rispettive proprietà. Raggiungono un accordo in Mediazione per cui il Sig. Bianchi, in cambio della disponibilità del Sig. Rossi a concedere il passaggio del trattore dalla sua strada, decide di vendere il pezzo di terra al prezzo di 10mila euro. In Mediazione per questo accordo, che è di valore inferiore a 100mila euro, non si pagherà nessuna tassa!

ATTENZIONE: per essere sicuri di beneficiare dell’esenzione è importante mettere in contatto il Notaio di fiducia con l’Organismo e il Mediatore. Normalmente la soluzione ottimale consiste nello svolgere l’ultimo incontro alla presenza sia del Mediatore che del Notaio il quale allegherà al proprio atto anche il verbale della Mediazione.

Vero in parte.
L’art. 17, comma 3, d.lgs. 28/2010 ha introdotto un importantissimo incentivo fiscale!

Si prevede infatti che “Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.

Esempi pratici in cui si otterrà il beneficio:

  • accordo su trasferimento di proprietà di un bene immobile (l’esenzione si applica alle tasse che siamo abituati a pagare dal Notaio);
  • contratto di locazione da registrare all’Agenzia delle Entrate (l’esenzione si applica alla tassa di registrazione).

Esempi pratici di riduzione delle imposte:

L'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

Secondo l’art. 11, comma 7, d.lgs. 28/2010 “Se con l’accordo [in Mediazione] le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Quindi la legge stabilisce che nelle materie dell’art. 2643 sarebbe sufficiente predisporre un accordo in Mediazione per poi recarsi dal Notaio (o altro pubblico ufficiale autorizzato) per la semplice autentica delle firme.

In realtà si pone un problema derivante da una parte di giurisprudenza che considera il Notaio responsabile, oltre che dell’identificazione delle parti che firmano, anche del contenuto dell’atto di cui autentica le firme.

Per questo motivo può risultare necessario, ai fini della stesura di un documento regolare a tutti gli effetti, stipulare l’accordo in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con la presenza sia del Notaio che del mediatore. Perché in questo modo sarà possibile beneficiare di tutti gli sgravi fiscali che la Mediazione offre (vedi esenzione dell’imposta di registro).

In ogni caso è buona prassi mettere in contatto il Notaio con l’Organismo di Mediazione per trovare sempre la soluzione più adatta.

Approfondimento normativo.

Art. 2643 codice civile: Atti soggetti a trascrizione.
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta;

2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale (1);

3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali , il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico.

8) i contratti di locazione dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente;

12) i contratti di anticresi;

12-bis) gli accordi di Mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (2);

13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Rimedia ha avviato la procedura di accreditamento per svolgere anche le procedure di conciliazione diverse dalla mediazione civile e commerciale ex. d.lgs. 28/2010.

Piattaforma ODR disciplinata dal regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento e del Consiglio del 21 maggio 2013 per risolvere extragiudizialmente le controversie nascenti dai contratti di acquisto online di beni e servizi (Online Dispute Regulation)

Cosa sono le ODR?

Il Regolamento europeo sulle Online Dispute Resolution (ODR) – regolamento (UE) N. 524/2013 del parlamento europeo del 21 maggio 2013 – riguarda le procedure destinate a risolvere extragiudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online.

Insieme, la direttiva europea sulle Alternative Dispute Resolution (ADR) ed il Regolamento (UE) n. 524/20013, costituiscono il pacchetto legislativo ADR-ODR che, per la prima volta, introduce un set coordinato e omogeneo di regole: una piattaforma web online per tutta la Ue e procedure per la risoluzione alternativa delle controversie.

Come fare un reclamo per controversie relative a contratti online?

I consumatori e le imprese hanno un punto di accesso unico costituito dalla piattaforma ODR istituita del regolamento 524. Attraverso organismi ADR che sono collegati alla piattaforma, consumatori e imprese hanno a disposizione un servizio di soluzione alternativa delle controversie di consumo tramite procedure ADR di qualità.

Cosa fare se sei un Consumatore

Per risolvere extragiudizialmente le controversie con le imprese derivanti dagli acquisti di beni e servizi effettuati online o attraverso i mercati online (cosiddetti Marketplace), i consumatori possono collegarsi alla piattaforma telematica ODR, gestita dalla Commissione europea, raggiungibile all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/odr ; una volta collegati possono scegliere l’organismo a cui rivolgersi per risolvere la controversia e attivare la relativa procedura.

L’indirizzo web delle piattaforma ODR deve essere raggiungibile anche dal sito dell’impresa con il quale si stipula il contratto di acquisto di beni o servizi.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alle associazioni dei consumatori iscritte nell’ elenco nazionale.

Cosa fare se sei un’Impresa

L’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 524/2013 stabilisce che le imprese che stipulano contratti di vendita e servizi online o operano nei mercati online (cosiddetti Marketplace), devono pubblicare sui propri siti web un link elettronico alla piattaforma ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Per agevolare le imprese in questo obbligo, sono disponibili 4 modelli di web banner cliccabili, elaborati dai competenti uffici della Commissione europea, per collegarsi alla piattaforma ODR e che possono essere pubblicati dalle imprese sui propri siti web.